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Interpello ambientale 10.02.2025 - Cessazione qualifica di rifiuto conglomerato bituminoso

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Interpello ambientale 10 02 2025   Cessazione qualifica di rifiuto conglomerato bituminoso

Interpello ambientale 10.02.2025 - Cessazione qualifica di rifiuto conglomerato bituminoso

ID 23435 | 10.02.2025 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale 10.02.2025

Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 - Chiarimenti in ordine all’applicazione del decreto ministeriale 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152"

QUESITO

Con istanza di interpello ex art. 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (prot. n. 121226 del 01-07-2024), Confindustria ha richiesto chiarimenti interpretativi circa l’applicazione del decreto ministeriale 28 marzo 2018, n. 69 e, nello specifico, di “confermare la legittimità di sommare le quantità relative alle attività di recupero indicate nell’allegato 4 del DM 5 febbraio 1998 riguardanti:

- produzione di manufatti e prodotti per l'edilizia, pari 97.870 t/a;
- produzione di conglomerati bituminosi, pari 50.230 t/a;
- utilizzo dei rifiuti per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, pari a 85.000 t/a per un complessivo di 233.100 ton/a, considerando che si tratta comunque di prodotti da costruzione disciplinati anche dal Regolamento N. 305/2011 UE del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, che definisce all’art 2. punto 3 come «opere di costruzione» anche le opere di ingegneria civile, quali la costruzione di strade compresi i rilevati e sottofondi stradali”.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo applicabile riassunto come segue:

Decreto ministeriale del 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- Decreto ministeriale 28 marzo 2018, n. 69, “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184 -ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
Nota prot. n. 16293 del 5 ottobre 2018 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di “Chiarimenti circa l’interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28 marzo 2018,
n. 69 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, volta a fornire chiarimenti interpretativi circa il rapporto intercorrente tra le disposizioni di cui al decreto ministeriale 28 marzo 2018, n. 69 e le previsioni del decreto ministeriale del 5 febbraio 1998 riguardo alla cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso.

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Al fine di fornire i richiesti chiarimenti, visto il parere tecnico di ISPRA, richiesto con nota prot. n. 131053 del 15 luglio 2024 e acquisito con nota prot. n. 178693 del 2 ottobre 2024, considerato il quadro normativo sopraesposto e alla luce dell’istruttoria condotta si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, appare utile riportare la definizione di “conglomerato bituminoso” come individuata dal decreto ministeriale n. 69 del 2018, quale "rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con il codice EER 17.03.02 proveniente:

1) da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso;
2) dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso”.
Il citato decreto ministeriale definisce altresì il “granulato di conglomerato bituminoso” come il conglomerato bituminoso che ha cessato di essere rifiuto a seguito di una o più operazioni di recupero di cui all’articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni del medesimo decreto ministeriale, i cui scopi specifici vengono così individuati dalla Parte a) dell’allegato 1:
1. per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);
2. per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;
3. per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.
Per quel che concerne il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, al punto 7.6.3 dell’allegato 1, suballegato 1, vengono individuate le seguenti Attività di recupero del conglomerato bituminoso ammesse alla procedura semplificata:
a) produzione conglomerato bituminoso “vergine” a caldo e a freddo [R5];
b) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5];
c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5].

Al successivo punto 7.6.4, invece, vengono riportate le Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
a) conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzate;
b) materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate.

Dalla lettura di tali disposizioni sembrerebbe che tra gli utilizzi previsti dal decreto ministeriale n. 69 del 2018 per il granulato di conglomerato bituminoso non siano ricompresi anche i materiali per costruzioni di cui alla lettera b) del punto 7.6.4 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998.

In merito al rapporto intercorrente tra i due decreti ministeriali, è intervenuta la nota di chiarimenti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 16293 del 5 ottobre 2018, come correttamente riportato nell’istanza di interpello, che ha fornito elementi interpretativi in relazione alla specifica tipologia di rifiuto costituito da conglomerato bituminoso (codice EER 170302). Il Ministero, in quell’occasione, ha confermato come restino “valide ed efficaci tutte le disposizioni del dm 05/02/1998 inerenti i limiti quantitativi previsti all’allegato 4, le norme tecniche di cui all’allegato 5 ed i valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, suballegato 2, o dalle autorizzazioni concesse ai sensi del Titolo III-bis parte IV e del Titolo I, Capo IV, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Nello specifico, è stato rappresentato che il “dm n. 69/2018 disciplina solo i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto nelle attività che il dm 05 febbraio 1998 prevede al punto 7.6.3 lettere a), b) e c) dell’allegato 1, non potendo, visto il tenore della delega che si legge al comma 2 dell’articolo 184-ter, incidere su aspetti quantitativi e condizioni necessarie per poter operare in procedure semplificate di recupero”.
Le quantità massime impiegabili di rifiuti non pericolosi in relazione alle diverse Attività di recupero ammesse a procedura semplificata sono individuate all’allegato 4 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come disciplinato all’articolo 7 del medesimo decreto ministeriale.
[...] Segue in allegato

Fonte: MASE

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