Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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La prima verifica periodica
Il datore di lavoro deve rivolgersi all’Inail per la prima verifica, per le successive ad ASL/ARPA o ai soggetti, pubblici o privati, abilitati; la periodicità con la quale dette verifiche devono essere effettuate è indicata nell'allegato VII al D.Lgs. 81/08 e s.m.i...
Per l’effettuazione della prima verifica periodica l’Inail può avvalersi dei soggetti pubblici o privati abilitati, come previsto dal D.M. 11 aprile 2011.
Sono di competenza del datore di lavoro:
- la comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura di lavoro all’unità operativa territoriale Inail competente (UOT) secondo l’apposita modulistica specifica per ciascuna tipologia di attrezzatura.
- la richiesta della prima delle verifiche periodiche all’unità operativa territoriale Inail competente (UOT), almeno sessanta giorni prima della scadenza, attraverso i moduli specifici.
Entro 45 giorni dalla richiesta di I verifica periodica l’Inail, in qualità di titolare dell’attività, può effettuare direttamente la prestazione o avvalersi del soggetto, pubblico o privato, abilitato scelto dal datore di lavoro nell’elenco regionale pertinente e specificato nella richiesta.
Denuncia e verifica di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio di impianti elettrici di messa a terra e di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore (art.2 del D.P.R. 462/01) ai sensi del D.M. 37/08 all’unità operativa territoriale Inail competente (UOT).
In base all’art. 3 del D.P.R. 462/2001 risulta attribuito all'Inail il controllo a campione della "conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici".
La prima verifica, a campione, va effettuata solo su impianti di nuova installazione o che abbiano subito un rifacimento tale da poterlo considerare assimilabile ad un nuovo impianto ed è volta all’accertamento della rispondenza degli impianti alle norme applicabili.
Riconoscimento d’idoneità di ponti sollevatori per veicoli
L’Inail provvede al riconoscimento d’idoneità dei ponti sollevatori per veicoli, sia leggeri (fino a 3,5 t) che pesanti (sopra 3.5 t), destinati alle officine che effettuano la revisione dei veicoli. Tale attività prevede la verifica della rispondenza del ponte sollevatore destinato a revisione a specifiche disposizioni (art. 241 comma 2 del D.P.R. 495/1992 e Decreto Direttoriale (D.D.) prot. R.D. 202 del 21.05.2013).
Il fabbricante del ponte sollevatore ovvero l’officina autorizzata deve richiedere all’Inail il riconoscimento d’idoneità secondo l'apposita modulistica.
Modulistica Verifiche impianti e attrezzature - INAIL Agg. 09.2016
Elenchi dei soggetti abilitati effettuazione delle verifiche periodiche
Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.
(G.U. n. 21 del 26 gennaio 1995)
Testo aggiornato al 10.05.2018
21/02/1995 | Avviso di rettifica (in G.U....
D.P.R. 435/91 - Libro II - Titolo VII - "Radiotelegrafia e radiotelefonia" esenzione dall'installazione della stazione radiotelefonica ad onde ettometriche
La circ...
ID 9877 | Update Rev. 1.0 del 02.10.2024 / Documento completo in allegato
Il Documento (completo in allegato) ill...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024