Slide background
Slide background




Triossido di Cromo: il 21 Settembre 2017 termina l'uso in UE

ID 4530 | | Visite: 10919 | News generaliPermalink: https://www.certifico.com/id/4530

Triossido di Cromo: il 21 Settembre 2017 termina l'uso in UE

Finirà in questa data l'uso del triossido di cromo nell'Unione Europea, salvo autorizzazioni.

Il Regolamento (UE) 348/2013 stabilisce che il 21 settembre 2017, che modifica l'all. XIV del REACH è la data oltre la quale il triossido di cromo non potrà più essere utilizzato - entro i confini dell'Unione Europea - salvo disporre di una specifica autorizzazione.

Chi volesse chiedere l'autorizzazione e avere la certezza di una risposta (positiva o negativa che sia) entro il 21 settembre 2017 doveva presentare la domanda entro la data del 21 marzo 2016.

Le stesse scadenze si applicano anche alle seguenti sostanze:

  • Acidi generati dal triossido di cromo e relativi oligomeri (acido cromico, acido dicromico, oligomeri dell'acido cromico e dicromico)
  • Dicromato di sodio
  • Dicromato di potassio
  • Dicromato di ammonio
  • Cromato di potassio
  • Cromato di sodio

___________

L'ECHA ha pubblicato sul suo sito web FAQ per chiarire gli obblighi giuridici per gli utilizzatori a valle dei composti di Cromo VI dopo la data di scadenza del 21 settembre 2017.

Helsinki, 23 agosto 2017

Gli utenti a valle possono continuare a utilizzare i composti Chromium VI dopo il termine d'uso della sostanza, anche se la Commissione non ha deciso di concedere o di non concedere un'autorizzazione.

Tale proseguimento è possibile se un'impresa che si trova sulla catena di approvvigionamento ha chiesto un'autorizzazione per il loro utilizzo prima dell'ultima data di applicazione, il 21 marzo 2016.

Finché l'autorizzazione è in sospeso, gli utenti a valle non devono fare nulla. Una volta che la Commissione ha preso la sua decisione e se viene concessa un'autorizzazione, gli utenti a valle dovranno notificare il loro utilizzo all'ECHA.

https://echa.europa.eu/it/-/sunset-date-for-chromium-vi-compounds-approaches-what-should-downstream-users-do-

Fonte ECHA

___________

Regolamento n. 348/2013 della Commissione del 17 aprile 2013 recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Collegati

Elenco sostanze soggette ad autorizzazione REACH (Allegato XIV)

Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento UE 348 2013.pdf)Regolamento (UE) 348/2013
Triossido di cromo
IT728 kB1542

Tags: Chemicals Reach

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Mag 15, 2025 258

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/883

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/883 ID 23977 | 15.05.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/883 della Commissione, del 14 maggio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 per quanto riguarda il riconoscimento di taluni paesi terzi e di talune autorità e organismi di… Leggi tutto
Mag 15, 2025 247

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/882

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/882 ID 23976 | 15.05.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/882 della Commissione, del 14 maggio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il riconoscimento, a norma dell’articolo 46 del regolamento… Leggi tutto
Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari 2023
Mag 02, 2025 729

Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari - 2023

Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari - Attività 2023 ID 23919 | 02.05.2025 / In allegato La presente relazione contiene i risultati analitici dell’attività svolta nel 2023 in adempimento a quanto previsto dal “Piano nazionale riguardante il controllo ufficiale… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 100026

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto