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Protezione dell'Ozono: Quadro normativo

ID 10157 | | Visite: 9865 | Legislazione EmissioniPermalink: https://www.certifico.com/id/10157

Protezione Ozono quadro normativo 2024

Protezione dell'Ozono: Quadro normativo / Rev. Febbraio 2024

ID 10157 | Rev. 2.0 del 24.02.2024 / Documento completo in allegato

Quadro normativo sulla protezione dell'Ozono nell'UE (IT), dal Protocollo di Montreal e Convenzione di Vienna, attuate in EU con Decisione 88/540/CEE, alla normativa specifica EU.

L'UE ha emanato a febbraio 2024, rispettivamente:

- il Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009 ed in vigore dall’11.03.2024, e
- il Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 ed in vigore dall’11.03.2024.

Completa il Documento riferimenti della Legislazione IT di recepimento.

Update Rev. 2.0  del 24.02.2024

- Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009. (GU L 2024/590 del 20.02.2024)
-  Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014  (GU L 2024/573 del 20.02.2024)

Alla fine degli anni ottanta, nel quadro del protocollo di Montreal, i governi di tutto il mondo hanno convenuto di proteggere lo strato di ozono terrestre eliminando gradualmente le sostanze che lo riducono emesse dalle attività umane. In Europa, il protocollo è attuato attraverso una legislazione a livello dell’UE che non solo consegue gli obiettivi fissati ma comporta anche misure più rigorose e ambiziose.

L’azione globale nel quadro del protocollo di Montreal ha interrotto la riduzione dello strato di ozono consentendo di avviarne il recupero, ma resta ancora molto da fare per garantire una ripresa stabile.

Il REGOLAMENTO UE SULL'OZONO

Pubblicato nella GU L 2024/590 del 20.02.2024 il Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009, in vigore dall’11.03.2024.

Il regolamento stabilisce le norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, stoccaggio e successiva fornitura di sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché sul loro uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione, e in materia di comunicazione delle informazioni relative a tali sostanze e all’importazione, esportazione, immissione sul mercato, successiva fornitura e uso di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

Il Regolamento (UE) 2024/590 si applica:

a) alle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate negli allegati I e II e ai loro isomeri, da sole o contenute in miscele; nonché

b) ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

Il Regolamento (UE) 2024/590 abroga dall’11 marzo 2024 il regolamento (CE) n. 1005/2009 

L’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1005/2009 applicabile il 10 marzo 2024 continua ad applicarsi fino al 2 marzo 2025.

L’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1005/2009 applicabile il 10 marzo 2024 continua ad applicarsi per quanto riguarda il periodo di riferimento dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

LA DECISIONE 88/540/CEE SULLA CONVENZIONE DI VIENNA

Decisione 88/540/CEE relativa alla conclusione della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono

LA DECISIONE (UE) 2017/1541/CEE DEL CONSIGLIO DELL?EMENDAMENTO DI KIGALI

Decisione (UE) 2017/1541 del Consiglio del 17 luglio 2017 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'emendamento di Kigali del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

Vedi documento

Obiettivi Emendamento di Kigali   Note

SCOPO DELLA CONVENZIONE E DELLA DECISIONE

La Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono stabilisce i principi per proteggere lo strato di ozono(1), in seguito ad avvertimenti scientifici che la riduzione rappresenta un pericolo per la salute umana e l’ambiente.

È una convenzione quadro che mira principalmente a promuovere la cooperazione internazionale attraverso lo scambio di informazioni sull’impatto delle attività umane sullo strato di ozono. Essa non richiede alla parti(2) di adottare misure specifiche. Queste giungeranno successivamente alla convenzione di Vienna sotto forma del Protocollo di Montreal.

La Convenzione di Vienna è stata la prima convenzione in assoluto a essere firmata da tutti i paesi coinvolti. È entrata in vigore nel 1988 e ha raggiunto la ratifica universale nel 2009.

La Decisione 88/540/CEE fornisce all’UE l’approvazione legale della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono.

PUNTI CHIAVE

Come obbligo generale, le parti devono adottare le misure appropriate per proteggere la salute umana e l’ambiente dagli effetti negativi derivanti o che potrebbero derivare da attività umane che modificano o che possono modificare lo strato di ozono. In particolare, sulla base di considerazioni scientifiche e tecniche pertinenti, le parti devono:

- prendere appropriati provvedimenti legislativi o amministrativi;
- cooperare
- - nelle osservazioni sistematiche, nella ricerca e nello scambio di informazioni per meglio comprendere le questioni interessate
- - nella formulazione di misure, procedure, norme e nell’armonizzazione delle politiche appropriate
- - con gli organismi internazionali competenti per attuare efficacemente la Convenzione e i suoi protocolli.

La ricerca sullo strato di ozono e le valutazioni scientifiche che coinvolgono le parti, direttamente o all’interno di organismi internazionali, si concentrano su:

- processi chimici e fisici;
- salute umana e altri effetti biologici, in particolare i cambiamenti nella radiazione solare ultravioletta;
- effetti climatici;
- sostanze, pratiche, processi e attività e il loro impatto cumulativo;
- effetti derivanti da eventuali modifiche dello strato di ozono;
- sostanze e tecnologie alternative;
- questioni socio-economiche correlate;
- fattori più dettagliati, quali la fisica e la chimica dell’atmosfera e sostanze chimiche specifiche, sono descritti negli allegati.

Inoltre, le parti sono tenute a:

- facilitare e incoraggiare lo scambio di informazioni scientifiche, tecniche, socio-economiche, commerciali e giuridiche pertinenti alla convenzione (l’allegato II contiene una spiegazione più dettagliata);

- cooperare, tenendo conto delle esigenze dei paesi in via di sviluppo, nel promuovere lo sviluppo e il trasferimento di tecnologia
- - aiutando i partner ad acquisire tecnologie alternative
- - fornendo le informazioni necessarie, quali manuali e guide
- - fornendo attrezzature e strutture per la ricerca
- - formando il personale scientifico e tecnico;
- - informare l’organo decisionale (la Conferenza delle parti) delle misure che hanno adottato per attuare la convenzione.

La Conferenza delle parti (in cui tutti i paesi firmatari sono rappresentati e hanno diritto di voto):

- vigilare sull’attuazione della convenzione;
- esamina le informazioni scientifiche;
- promuove adeguate politiche, strategie e misure armonizzate;
- adotta programmi di ricerca, cooperazione scientifica e tecnologica, scambio di informazioni e trasferimento di tecnologia e conoscenza;
- considera e adotta le modifiche alla convenzione e ai possibili protocolli aggiuntivi;
- se del caso, ricorre alle competenze di organismi quali l’Organizzazione meteorologica mondiale e l’Organizzazione mondiale della sanità;
- cerca di risolvere eventuali controversie sull’interpretazione o l’applicazione della convenzione mediante negoziazione o mediazione di terzi. Se non si raggiunge una soluzione, la questione può essere sottoposta a una commissione di conciliazione o alla Corte internazionale di giustizia;
- è supportata da una segreteria.

Dopo che la convenzione è rimasta in vigore per quattro anni, una parte può annunciare la propria intenzione di uscire. Ciò ha effetto un anno dopo.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA CONVENZIONE E LA DECISIONE?

- La convenzione è entrata in vigore il 22 settembre 1988.
- La decisione si applica dal 25 ottobre 1988.

CONTESTO

La Convenzione di Vienna è stata adottata il 22 marzo 1985 ed è entrata in vigore il 22 settembre 1988. Dalla sua entrata in vigore, l’azione internazionale ha ridotto del 98% il consumo globale di sostanze che riducono lo strato di ozono; tuttavia si prevede che lo strato di ozono si potrà riprendere completamente solo nella seconda metà di questo secolo.

L’UE attua la convenzione e il suo protocollo di Montreal attraverso la propria legislazione sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e sui gas fluorurati a effetto serra - tra le più severe e avanzate al mondo con Decisione 88/540/CEE.

Il regolamento dell’UE sull’ozono (regolamento (CE) n. 1005/2009 - Abrogato dall’11 marzo 2024 dal Regolamento (UE) 2024/590 -  sulle sostanze che riducono lo strato di ozono), va oltre i requisiti del protocollo di Montreal in diversi casi; ad esempio:

- ha tempi di riduzione più ambiziosi;
- copre più sostanze; e
- regola anche la loro presenza nei prodotti e nelle attrezzature (non solo sfusi come nel protocollo di Montreal).

Il regolamento UE sui gas fluorurati (regolamento (UE) n. 517/2014 - Abrogato dall’11 marzo 2024 dal Regolamento (UE) 2024/573sui gas fluorurati a effetto serra) prevede una riduzione più ambiziosa nell’UE per i gas a effetto serra applicabile già dal 2015 e copre i gas a effetto serra nei prodotti e nelle apparecchiature (non solo sfuse come nel Protocollo di Montreal).

Per ulteriori informazioni, si consulti:
Protezione dello strato di ozono (Commissione Europea)

(1) Strato di ozono: lo strato di ozono atmosferico presente al di sopra dello strato limite del pianeta.
(2) Parte: uno Stato che ha ratificato la convenzione.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono (GU L 297 del 31.10.1988, pag. 10).

Decisione 88/540/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1988, relativa alla conclusione della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 297 del 31.10.1988, pag. 8).

Decisione (UE) 2017/1541 del Consiglio del 17 luglio 2017 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'emendamento di Kigali del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L236/3 del 14.09.2017)

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1). (Abrogato dall’11 marzo 2024 dal Regolamento (UE) 2024/590)

- Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009. (GU L 2024/590 del 20.02.2024), in vigore dall’11 marzo 2024.

Protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono - Dichiarazione della Comunità economica europea (GU L 297 del 31.10.1988, pag. 21).

Decisione 82/795/CEE del Consiglio, del 15 novembre 1982, sul rafforzamento delle misure precauzionali riguardanti i clorofluorocarburi nell’ambiente (GU L 329 del 25.11.1982, pag. 29).

Decisione 80/372/CEE del Consiglio del 26 marzo 1980, relativa ai clorofluorocarburi nell’ambiente (GU L 90 del 3.4.1980, pag. 45).

Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati (Abrogato dall’11 marzo 2024 dal Regolamento (UE) 2024/573)

- Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 (GU L 2024/573 del 20.02.2024), in vigore dall’11 marzo 2024.

LEGISLAZIONE PRINCIPALE IT

Legge 4 luglio 1988, n. 277 Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione della fascia d'ozono, con allegati, adottata a Vienna il 22 marzo 1985, nonche' di due risoluzioni finali adottate in pari data. (GU n.170 del 21-7-1988 - S.O. n. 64)

Legge 28 dicembre 1993 n. 549 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.  (GU n.305 del 30-12-1993)

D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 Regolamento di esecuzione del Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.(GU n.7 del 09-01-2019)

D.Lgs. 5 dicembre 2019 n. 163 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

D.Lgs. 13 settembre 2013 n. 108 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. (GU n.227 del 27-09-2013)

Legge 21 gennaio 2022 n. 8 Ratifica ed esecuzione dell’Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016 (GU n.33 del 09.02.2022).
...

segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2024
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Matrice revisioni

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2.0 2024 - Regolamento (UE) 2024/590 
-
Regolamento (UE) 2024/573
Certifico Srl
1.0 2023 Legge 21 gennaio 2022 n. 8
Comunicato GU n.52 del 02.03.2023
Decisione (UE) 2017/1541
N
ote emendamento Kigali
Certifico Srl
0.0 2020 --- Certifico Srl

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