Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Obiettivi Emendamento di Kigali / Note

ID 19109 | | Visite: 3308 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/19109

Obiettivi Emendamento di Kigali   Note

Obiettivi Emendamento di Kigali / Note Marzo 2023

ID 19109 | 03.03.2023 / Note complete in allegato

Emendamento di Kigali: Accordo, raggiunto nel 2016 in Ruanda, che emenda il Protocollo di Montreal e impone a tutti i Paesi l’obbligo di progressiva e sostanziale riduzione degli idrofluorocarburi (HFC), potenti gas serra comunemente utilizzati per il condizionamento dell’aria e la refrigerazione.

Il 15 ottobre 2016 a Kigali (Ruanda), alla 28esima Riunione delle Parti, i 197 Paesi, Parti del Protocollo Montreal, hanno approvato un emendamento che sancisce l’eliminazione progressiva della produzione e dell’utilizzo degli idrofluorocarburi (HFC). L’uso di gas HFC era stato introdotto, a seguito dell’adozione del protocollo di Montréal nel 1987, in sostituzione dei clorofluorocarburi, principali responsabili della distruzione dello strato di ozono. Successivamente è stato tuttavia constatato che gli HFC, pur non essendo sostanze ozono-lesive, sono potenti gas serra che possono avere un impatto sul cambiamento climatico migliaia di volte maggiore rispetto all’anidride carbonica.

Al 26 febbraio 2023, 148 stati e l'Unione europea hanno ratificato l'emendamento di Kigali.

Grazie all’emendamento di Kigali, le Parti si sono impegnate a ridurre la produzione e il consumo di HFC di oltre l’80% nel corso dei prossimi 30 anni.

Tale programma di riduzione dovrebbe impedire il rilascio in atmosfera di emissioni equivalenti a oltre 80 miliardi di tonnellate metriche di anidride carbonica entro il 2050, continuando al tempo stesso a proteggere lo strato di ozono. In questo modo il Protocollo di Montreal contribuirà alla lotta al cambiamento climatico in linea con l’Accordo di Parigi.

A livello di Unione europea la ratifica era avvenuta con la decisione 17 luglio 2017, n. 2017/1541/UE pubblicata il 13 settembre. L'emendamento "Kigali" è entrato in vigore il 1° gennaio 2019 in quanto ratificato da almeno 20 aderenti.

Occorre ricordare che l'Unione europea già col Regolamento 517/2014 e successivi atti attuativi aveva operato una stretta sugli Hfc con un calendario di misure di riduzione.

Inoltre il regolamento 1005/2009/CE costituisce la base giuridica per gli adempimenti Ue del Protocollo di Montreal.

L'Italia ha ratificato l'emendamento "Kigali" al Protocollo di Montreal del 1987 sulla progressiva riduzione degli idrofluorocarburi (Hfc), potenti gas a effetto serra.

La ratifica è avvenuta con legge 21 gennaio 2022, n. 8. L'emendamento "Kigali" al Protocollo di Montreal del 1987 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono condurrà alla progressiva eliminazione degli idrofluorocarburi (Hfc) che sono stati nel tempo impiegati al posto dei molto più dannosi clorofluorocarburi (per esempio in frigoriferi, condizionatori e spray aerosol) perché non costituivano un pericolo per lo strato di ozono, ma rimangono un potente gas a effetto serra per cui è indispensabile la loro riduzione. Comunicato GU n.52 del 02-03-2023: Entrata in vigore dell'emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, fatto a Montreal il 16 settembre 1987, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016.

Il nucleo essenziale dell'Emendamento di Kigali consiste nella riduzione di alcune categorie di idrofluorocarburi (HFC). A Kigali, infatti, si è preso atto che dopo l'introduzione degli HFC come principali sostituti degli idroclofluorocarburi (HCFC) al fine di tutelare la fascia dell'ozono stratosferico, sia emersa a livello internazionale la preoccupazione sull'elevato potenziale di riscaldamento globale (GWP) di alcune categorie di HFC.

In tal modo il sistema inaugurato con la Convenzione di Vienna e con il Protocollo di Montreal ha registrato una necessaria convergenza con le problematiche del Protocollo di Kyoto alla Convenzione ONU sui cambiamenti climatici, Protocollo di Kyoto volto alla riduzione progressiva delle sostanze suscettibili di provocare l'effetto serra - e dunque il progressivo surriscaldamento del pianeta. All'interno di quest'ultimo processo, in assenza di un intervento a livello globale, gli HFC secondo alcune stime potrebbero addirittura rappresentare entro il 2050 quasi un quinto delle emissioni globali di gas con effetto serra.

L'intervento principale cui si è ispirato l'Emendamento di Kigali è dunque quello di privilegiare HFC con basso potenziale di riscaldamento globale, o altre categorie di sostanze senza impatto sul clima. 

Nella sostanza, l'Emendamento di Kigali stabilisce tre gruppi di paesi in funzione della data rispetto a cui essi dovranno congelare produzione e consumo di HFC.

L’emendamento divide i Paesi in tre gruppi in funzione della data rispetto alla quale devono congelare la produzione e l’uso di HFC.

Il phase down è iniziato il 2019 per i Paesi avanzati; gran parte dei Paesi in via di sviluppo, tra cui Cina, Brasile e Sud Africa, dovranno congelare (e dunque impedire che aumenti) il consumo di HFC nel 2024; un terzo gruppo di paesi, tra cui l’India e i Paesi del Golfo, dovrà congelare il consumo di HFC nel 2028. Alla fine del 2047 tutti i Paesi sono tenuti a consumare non più del 15-20% delle loro rispettive quote base, ma arriveranno a questo traguardo con tempi diversi: i Paesi avanzati dovranno arrivare al limite del 15% entro il 2036; i paesi in via di sviluppo maggiormente ambiziosi dovranno rispettare il limite del 20% entro il 2045; il terzo gruppo di paesi dovrà rispettare il limite del 15% entro il 2047.

A un anno dall’Accordo di Parigi, l’emendamento di Kigali ne costituisce un importante tassello contribuendo in modo significativo a limitare l’aumento della temperatura ben al di sotto dei due gradi centigradi.

Per quanto concerne l'impatto testuale sul Protocollo di Montreal, l'Articolo I dell'Emendamento di Kigali è quello specificamente dedicato ad apportare tali modifiche: tra le principali, si segnala l'introduzione dell'articolo 2J, dedicato proprio agli HFC. Viene inoltre introdotta la lettera d) al paragrafo 1 dell'articolo 3 - articolo dedicato al calcolo dei livelli di controllo -, e inoltre un paragrafo 2 al medesimo articolo 3.

Di seguito, si introduce dopo il paragrafo 2 dell'articolo 4B - articolo dedicato alla concessione di licenze - un paragrafo 2-bis, dedicato all'obbligo sopra richiamato di istituzione di sistemi nazionali per il rilascio di licenze di importazione ed esportazione delle sostanze di cui all'allegato F. Viene poi introdotto un paragrafo 8-quater nell'articolo 5 del Protocollo di Montreal, articolo dedicato alla specifica situazione dei paesi in via di sviluppo.

Le restanti modifiche apportate al Protocollo di Montreal dall'Articolo I dell'Emendamento di Kigali concernono perlopiù aggiustamenti di riferimenti interni, ovvero di importanza secondaria.

L'articolo II dell'Emendamento di Kigali stabilisce quale condizione per divenire Parte dell'Emendamento medesimo la precedente o simultanea adesione all'emendamento adottato il 3 dicembre 1999 a Pechino.

L'articolo III stabilisce il collegamento dell'Emendamento di Kigali con la Convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici e il relativo successivo Protocollo di Kyoto: in particolare, si prevede che l'Emendamento di Kigali non escluda gli HFC dall'applicazione degli impegni previsti agli articoli 4 e 12 della Convenzione e agli articoli 2, 5, 7 e 10 del Protocollo di Kyoto.

Si ricorda al proposito che l'articolo 4 della Convenzione sui cambiamenti climatici contiene gli obblighi delle Parti della Convenzione medesima, mentre l'articolo 12 riguarda le comunicazioni relative all'attuazione della Convenzione. Per quanto invece concerne il Protocollo di Kyoto, l'articolo 2 riguarda le misure intraprese dalle Parti per far fronte ai propri obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra; gli articoli 5 e 7 concernono l'istituzione di sistemi nazionali per la valutazione delle emissioni di origine antropica non controllate ai sensi del protocollo di Kyoto; l'articolo 10, infine, contempla ulteriori impegni delle Parti.

L'Articolo IV prevede al comma 1 le clausole per l'entrata in vigore dell'Emendamento di Kigali. Il comma 2 concerne le modifiche all'articolo 4 del Protocollo di Montreal apportate dall'Emendamento di Kigali, l'entrata in vigore delle quali è prevista il 1° gennaio 2033, alla condizione di almeno 70 strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da parte di Stati o organizzazioni regionali di integrazione economica che siano al tempo stesso Parti contraenti del Protocollo di Montreal. In base al comma 3, uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione depositato da un'organizzazione regionale di integrazione economica non è aggiuntivo al numero di strumenti depositati dagli Stati membri della stessa.

L'articolo V da facoltà a ciascuna delle Parti, in qualunque momento antecedente all'entrata in vigore dell'Emendamento di Kigali, di dichiarare di voler applicare a titolo provvisorio le misure di cui all'articolo 2J, con i corrispondenti obblighi di informazione di cui all'articolo 7 del Protocollo di Montreal.
...

Vedi inoltre

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Obiettivi Emendamento di Kigali - Note Rev. 0.0 2023.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2023
219 kB 17
Allegato riservato The Kigali Amendment 2016.pdf
 
144 kB 6

Tags: Ambiente Emissioni Abbonati Ambiente Clima

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Regolamento delegato  UE  2025 1253
Giu 26, 2025 267

Regolamento delegato (UE) 2025/1253

Regolamento delegato (UE) 2025/1253 ID 24169 | 26.06.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/1253 della Commissione, dell’11 febbraio 2025, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il… Leggi tutto
Impiego e gestione di droni nel SNPA per il monitoraggio e il controllo ambientale
Giu 24, 2025 313

Impiego e gestione di droni nel SNPA per il monitoraggio e il controllo ambientale

Impiego e gestione di droni nel SNPA per il monitoraggio e il controllo ambientale / 2025 ID 24159 | 24.06.2025 / In allegato I velivoli a pilotaggio remoto (più comunemente droni o UAS – Unmanned Aircraft System) e le tecnologie per il telerilevamento ad alta risoluzione costituiscono una tematica… Leggi tutto
Decisione di esecuzione  UE  2025 1162
Giu 24, 2025 350

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1162

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1162 ID 24156 | 24.06.2025 Decisione di esecuzione (UE) 2025/1162 della Commissione, del 5 giugno 2025, che modifica la decisione 2005/381/CE della Commissione per quanto riguarda il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del… Leggi tutto
Decisione 2005 381 CE
Giu 24, 2025 316

Decisione 2005/381/CE

Decisione 2005/381/CE ID 24155 | 24.06.2025 Decisione della Commissione, del 4 maggio 2005, che istituisce il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a… Leggi tutto
Giu 19, 2025 514

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1192

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1192 ID 24140 | 19.06.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1192 della Commissione, del 18 giugno 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per quanto riguarda determinati aspetti della verifica dei dati e dell’accreditamento dei… Leggi tutto
Giu 18, 2025 536

Comunicazione CE 18.06.2025 / Quote approvvigionamento di prodotti finali a zero emissioni nette

Comunicazione CE 18.06.2025 / Quote approvvigionamento di prodotti finali a zero emissioni nette ID 24134 | 18.06.2025 Comunicazione della Commissione che fornisce informazioni aggiornate per la determinazione delle quote dell'approvvigionamento dell'Unione europea di prodotti finali e dei loro… Leggi tutto
Giu 18, 2025 526

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1176

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1176 ID 24133 | 18.06.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1176 della Commissione, del 23 maggio 2025, che specifica i criteri di preselezione e aggiudicazione delle aste per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili GU L 2025/1176 del 18.6.2025 Entrata… Leggi tutto
Giu 18, 2025 532

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1100

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1100 ID 24132 | 18.06.2025 Decisione di esecuzione (UE) 2025/1100 della Commissione, del 23 maggio 2025, che adotta orientamenti per l’attuazione di determinati criteri di selezione di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette di cui all’articolo 13… Leggi tutto
Giu 18, 2025 545

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178 / Elenco dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette ID 24131 | 18.06.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178 della Commissione, del 23 maggio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo… Leggi tutto

Più letti Ambiente