Slide background
Slide background




Decreto 7 agosto 2015

ID 3548 | | Visite: 7794 | Legislazione RifiutiPermalink: https://www.certifico.com/id/3548

Decreto 7 agosto 2015 Classificazione rifiuti radioattivi

Decreto 7 agosto 2015

Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45.

GU n. 191 del 19.8.2015
________

Art. 1. Principi fondamentali
1. La normativa nazionale sulla gestione dei rifiuti radioattivi prodotti nell’impiego pacifico dell’energia nucleare è volta ad assicurare che i lavoratori, la popolazione e l’ambiente siano protetti dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, tenendo anche conto dell’impatto sulle generazioni future.
2. La produzione di rifiuti radioattivi deve essere tenuta al minimo ragionevolmente praticabile, tanto in termini di attività quanto di volume.
3. I rifiuti radioattivi devono essere gestiti in sicurezza dalla loro generazione fino allo smaltimento.
4. La gestione dei rifiuti radioattivi risulta strettamente connessa alla tipologia del rifiuto da gestire, considerato che i rifiuti radioattivi presentano caratteristiche molto variabili anche in relazione allo loro origine.

Art. 2. Finalità e campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce la classificazione dei rifiuti radioattivi, anche in relazione agli standard internazionali, associando a ciascuna categoria specifici requisiti in relazione alle diverse fasi di gestione dei rifiuti stessi.
2. La classificazione dei rifiuti radioattivi, come definita dall’art. 4, sostituisce la classificazione definita nella Guida Tecnica n. 26 del 1987, secondo le disposizioni attuative previste dall’art. 5.
3. La presente classificazione si riferisce ai rifiuti radioattivi solidi condizionati; all’atto della generazione, i rifiuti radioattivi solidi e liquidi sono preliminarmente classificati in relazione alla tipologia di condizionamento per essi prevista nel rispetto dell’obiettivo di minimizzazione dei volumi finali dei rifiuti condizionati prodotti.
4. Le modalità e i requisiti di gestione di ciascuna categoria dei rifiuti radioattivi saranno oggetto di apposite guide tecniche emanate ai sensi dell’art. 153 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
5. Il presente decreto non si applica ai rifiuti radioattivi aeriformi e liquidi per i quali è previsto lo smaltimento nell’ambiente sotto forma di effluenti, nè ai residui contenenti radionuclidi di origine naturale provenienti dalle attività lavorative disciplinate dalle disposizioni di cui al Capo III -bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, che saranno oggetto di specifica disciplina di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio del 5 dicembre 2013, per le attività industriali comportanti l’utilizzo di materie con radionuclidi naturali.
________

Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45
...
Art. 5. Classificazione dei rifiuti radioattivi

1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’autorità di regolamentazione competente, adottano con decreto interministeriale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la classificazione dei rifiuti radioattivi, anche in relazione agli standard internazionali, tenendo conto delle loro proprietà e delle specifiche tipologie.

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 7 Agosto 2015.pdf)Decreto 7 Agosto 2015
Classificazione rifiuti radioattivi
IT308 kB944

Tags: Ambiente Rifiuti radioattivi

Ultimi archiviati Chemicals

Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari 2023
Mag 02, 2025 142

Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari - 2023

Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari - Attività 2023 ID 23919 | 02.05.2025 / In allegato La presente relazione contiene i risultati analitici dell’attività svolta nel 2023 in adempimento a quanto previsto dal “Piano nazionale riguardante il controllo ufficiale… Leggi tutto
ECHA Annual report 2024
Apr 19, 2025 670

ECHA Annual report 2024

ECHA Annual report 2024 ID 23848 | 19.04.2025 / Attached ECHA’s achievements in 2024 reflect a strong commitment to our strategic goals and priorities, as well as our vision of chemical safety through science, collaboration and knowledge. We continued to progress and implement our existing legal… Leggi tutto
Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari 2025 2027
Apr 17, 2025 769

Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari 2025-2027

Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari 2025-2027 ID 23839 | 17.04.2025 / In allegato Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari come materia prima e negli alimenti comprese le sostanze aromatizzanti di affumicatura anni 2025-2027 Il… Leggi tutto
Apr 08, 2025 777

Decreto 27 marzo 2025 | Suppl. 11.7 Farmacopea europea 11ª ed.

Decreto 27 marzo 2025 | Suppl. 11.7 Farmacopea europea 11ª ed. ID 23772 | 08.04.2025 Decreto 27 marzo 2025 Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 11.7 della 11ª edizione della Farmacopea europea. (GU n.82 del 08.04.2025) _________ Art. 1. 1. I testi… Leggi tutto
Apr 07, 2025 764

Regolamento delegato (UE) 2025/687

Regolamento delegato (UE) 2025/687 ID 23761 | 07.04.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/687 della Commissione, del 30 gennaio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/624 per quanto riguarda le ispezioni ante mortem presso i macelli, le ispezioni ante mortem presso l’azienda di… Leggi tutto
Mar 20, 2025 856

Regolamento delegato (UE) 2020/1413

Regolamento delegato (UE) 2020/1413 ID 23662 | 20.03.2025 Regolamento delegato (UE) 2020/1413 della Commissione del 29 giugno 2020 che rettifica la versione in lingua svedese dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 98948

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto