Protocollo di Montreal

Protocollo di Montreal
ID 10159 | 15.02.2020
Update 09.02.022
Ratifica ed esecuzione dell’Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato d...
Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45.
GU n. 191 del 19.8.2015
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Art. 1. Principi fondamentali
1. La normativa nazionale sulla gestione dei rifiuti radioattivi prodotti nell’impiego pacifico dell’energia nucleare è volta ad assicurare che i lavoratori, la popolazione e l’ambiente siano protetti dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, tenendo anche conto dell’impatto sulle generazioni future.
2. La produzione di rifiuti radioattivi deve essere tenuta al minimo ragionevolmente praticabile, tanto in termini di attività quanto di volume.
3. I rifiuti radioattivi devono essere gestiti in sicurezza dalla loro generazione fino allo smaltimento.
4. La gestione dei rifiuti radioattivi risulta strettamente connessa alla tipologia del rifiuto da gestire, considerato che i rifiuti radioattivi presentano caratteristiche molto variabili anche in relazione allo loro origine.
Art. 2. Finalità e campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce la classificazione dei rifiuti radioattivi, anche in relazione agli standard internazionali, associando a ciascuna categoria specifici requisiti in relazione alle diverse fasi di gestione dei rifiuti stessi.
2. La classificazione dei rifiuti radioattivi, come definita dall’art. 4, sostituisce la classificazione definita nella Guida Tecnica n. 26 del 1987, secondo le disposizioni attuative previste dall’art. 5.
3. La presente classificazione si riferisce ai rifiuti radioattivi solidi condizionati; all’atto della generazione, i rifiuti radioattivi solidi e liquidi sono preliminarmente classificati in relazione alla tipologia di condizionamento per essi prevista nel rispetto dell’obiettivo di minimizzazione dei volumi finali dei rifiuti condizionati prodotti.
4. Le modalità e i requisiti di gestione di ciascuna categoria dei rifiuti radioattivi saranno oggetto di apposite guide tecniche emanate ai sensi dell’art. 153 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
5. Il presente decreto non si applica ai rifiuti radioattivi aeriformi e liquidi per i quali è previsto lo smaltimento nell’ambiente sotto forma di effluenti, nè ai residui contenenti radionuclidi di origine naturale provenienti dalle attività lavorative disciplinate dalle disposizioni di cui al Capo III -bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, che saranno oggetto di specifica disciplina di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio del 5 dicembre 2013, per le attività industriali comportanti l’utilizzo di materie con radionuclidi naturali.
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