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Regolamento pastazzo sottoprodotto lavorazione degli agrumi EoW

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Regolamento pastazzo sottoprodotto lavorazione degli agrumi EoW

Regolamento pastazzo sottoprodotto lavorazione degli agrumi EoW

Schema di regolamento recante disposizioni che consentono la produzione, la commercializzazione e l’uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi 

13 febbraio 2019 Notifica EC 

Il 13 febbraio 2019 l’’Italia ha notificato alla Commissione europea lo “Schema di regolamento recante disposizioni che consentono la produzione, la commercializzazione e l’uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi per il suo impiego agricolo e zootecnico, ai sensi dell’articolo 41-quater del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge con modificazioni dall’art.1, comma 1 della legge 9 agosto 2013, n. 98” (notifica 2019/62/I), disposizione che incaricava il Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero dello Sviluppo, di predisporre uno strumento normativo al fine di sottrarre il pastazzo dalla disciplina dei rifiuti.

Il progetto del decreto, si legge sul sito della Commissione, si compone di sette articoli e tre allegati, così disposti:
– l’articolo 1 definisce l’oggetto del decreto;
– l’articolo 2 contiene le definizioni utilizzate per l’applicazione del decreto;
– l’articolo 3 definisce, nel dettaglio, le condizioni per la qualificazione del pastazzo come sottoprodotto a uso agricolo e zootecnico e stabilisce altresì che il possesso di tali requisiti deve essere assicurato in ogni fase della gestione, dal momento della produzione fino al momento dell’impiego del pastazzo, ivi comprese tutte le fasi di commercializzazione;
– l’articolo 4 specifica la documentazione probatoria che gli operatori devono predisporre e, in particolare, la dichiarazione di conformità e la scheda tecnica, nonchè i loro contenuti;
– l’articolo 5 contiene alcuni chiarimenti sul requisito della certezza dell’utilizzo;
– l’articolo 6 elenca le modalità di trasporto e stoccaggio, fissando i principi fondamentali in materia, così da garantire che, anche in queste fasi, sia assicurata la tutela ambientale e sanitaria;
– l’articolo 7 reca le disposizioni finali, precisando che gli allegati costituiscono parte integrante del decreto.
L’allegato 1 specifica le informazioni da assicurare nella compilazione della documentazione probatoria (dichiarazione di conformità e scheda tecnica), l’’allegato 2 elenca alcune delle operazioni più comunemente effettuate, che sono considerati trattamenti di normale pratica industriale, alle condizioni indicate nell’articolato e l’allegato 3, infine, contiene la descrizione delle caratteristiche tecniche del pastazzo di agrumi nelle diverse forme in cui può presentarsi (pastazzo tal quale, pastazzo essiccato, pastazzo calcitato, pastazzo depectinizzato). Il medesimo allegato disciplina, quindi, le condizioni di impiego delle diverse tipologie di pastazzo a fini agronomici e zootecnici.

19 febbraio 2018

Parere CdS del 19 febbraio 2018, n. 424

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Tags: Ambiente Rifiuti

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