Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Regolamento (EoW) carta e cartone

ID 10934 | | Visite: 6056 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/10934

Regolamento  EoW  carta e cartone

Regolamento cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) da carta e cartone: in iter 

ID 10934 | Update 09 Febbraio 2021 / Decreto pubblicato in GU il: Decreto 22 settembre 2020 n. 188 (GU n.33 del 09.02.2021)

Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha firmato il regolamento recante la disciplina per l’end of waste (cessazione della qualifica di rifiuto) di carta e cartone, elaborato a seguito di numerosi incontri tecnici e consultazioni con ISPRA, organo tecnico del Ministero dell’Ambiente, e gli operatori del settore, nonché l’ISS per la valutazione degli impatti sull’ambiente e salute umana.

Il regolamento stabilisce modalità e criteri in applicazione dei quali i materiali derivanti dal trattamento di carta e cartone cessano di essere rifiuti e possono essere utilizzati per altri scopi.

La carta complessivamente raccolta in Italia nel 2018 si aggira intorno ai 5,3 milioni di tonnellate, cui si aggiunge quella proveniente da rese e da altre attività industriali per un totale di circa 6,65 milioni di tonnellate.

La carta da macero può essere riusata come materia prima nella manifattura di carta e cartone ad opera dell’industria cartaria, nonché in industrie che utilizzano come riferimento la norma UNI EN 643.

“L’End of Waste è un tassello indispensabile per la valorizzazione del potenziale dei rifiuti e può dare un forte contributo allo sviluppo delle potenzialità del settore di riciclo – afferma il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa-. Una società del riciclo e del recupero diventa tale nel momento in cui i materiali possono essere reintrodotti sul mercato ed essere in grado di competere con le materie prime vergini, consentendo una riduzione del consumo di risorse naturali e materie prime, e la riduzione del quantitativo di rifiuti da destinare allo smaltimento”.

Il regolamento per l’End of Waste di carta e cartone si suddivide in 7 articoli (che definiscono gli ambiti di applicazione, i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, gli scopi specifici di utilizzabilità), e 3 allegati:

- l’allegato 1 reca i criteri generali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, con esplicito riferimento alla norma UNI EN 643.
- l’allegato 2 individua gli scopi specifici per cui sono utilizzabili la carta e cartone recuperati.
- l’allegato 3 riporta il modello della dichiarazione di conformità (DDC), redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che reca l’anagrafica del produttore e le dichiarazioni del produttore sulle caratteristiche della carta e cartone recuperati.

La norma per l’end of waste di carta e cartone segue quella sui PAP, rifiuti da prodotti assorbenti per la persona (decreto firmato il 15 maggio 2019) e sulla gomma vulcanizzata granulare, (firmato a marzo 2020). Tra i decreti EOW in lavorazione e nei passaggi finali, quello per i rifiuti da costruzione e demolizione.

_______

Dopo il Parere favorevole del CdS del 13 Maggio 2020 (allegato), il nuovo Regolamento è stato notificato il 5 Giugno 2020  alla Commissione Europea per il via libera.

Allegati:
- Notifica 2020/340/I (Italia)
- Testo Regolamento notificato EC il 5 Giugno 2020

- Parere CdS del 13 Maggio 2020

Update 09 Febbraio 2021

Decreto 22 settembre 2020 n. 188

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(GU n.33 del 09.02.2021)

Update 05 Giugno 2020

Schema di regolamento notificato alla Commissione in data 05/06/2020, termine status quo di tre mesi il 07/09/2020.

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Numero di notifica: 2020/340/I (Italia)
Data di ricezione: 05/06/2020
Termine dello status quo: 07/09/2020

Lo schema di regolamento individua, sulla base della delega contenuta nell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 i criteri nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone, a valle di apposito trattamento e se soddisfano i requisiti stabiliti nel regolamento, cessano di essere qualificate come rifiuti, per essere reintrodotte nel ciclo economico come prodotti.

Il regolamento è composto da 7 articoli e 3 allegati.

L’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione del regolamento,
l’articolo 2 opera un rinvio alle definizioni di cui all’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 integrate con le definizioni specifiche;
l’articolo 3 dispone che all’esito di operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643, i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come carta e cartone recuperati se risultano conformi ai requisiti tecnici di cui all’Allegato 1.
L’articolo 4 individua gli usi specifici di utilizzo dei materiali end of waste;
l’articolo 5 introduce la dichiarazione di conformità di cui devono essere accompagnati i materiali end of waste;
l’articolo 6 prevede che il produttore applichi un sistema di gestione della qualità, ed infine,
l’articolo 7 reca le disposizioni transitorie e finali.

L’allegato 1 reca i criteri generali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, con esplicito riferimento alla norma UNI EN 643-
L’allegato 2 individua gli scopi specifici per cui sono utilizzabili la carta e cartone recuperati.
L’allegato 3 riporta il modello della dichiarazione di conformità (DDC).

Motivazioni in breve
La cessazione della qualifica di rifiuto - End of Waste (EoW) rappresenta una misura concreta per realizzare, come deciso da tutti gli stati dell’UE, una società del riciclo e del recupero, che diventa reale nel momento in cui i materiali, risultato di un processo di riciclaggio o di recupero di alta qualità, possono nuovamente essere introdotti sul mercato ed essere in grado di competere con le materie prime vergini, consentendo una riduzione del consumo di risorse naturali e materie prime.
Il rifiuto carta e cartone diventa risorsa e contribuisce a ridurre l’utilizzo di materia prima e il quantitativo di rifiuti da destinare allo smaltimento, favorendo il recupero di materia.

Update 20 maggio 2020

Schema di regolamento recante disciplina "End of Waste" da carta e cartone - Articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 - Parere favorevole

Il Consiglio di Stato, nell’Adunanza di sezione del 7 maggio, ha espresso parere favorevole (numero affare 258/2020) sullo schema di regolamento presentato da MATT in ordine alla cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) di carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 152/2006

D.Lgs. n. 152/2006
...

Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto)
...
1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. L'operazione di recupero puo' consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
...

Collegati

Tags: Ambiente Rifiuti Abbonati Ambiente

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Apr 17, 2024 76

Rettifica regolamento (UE) 2023/1542 - 17.04.2024

Rettifica regolamento (UE) 2023/1542 - 17.04.2024 ID 21698 | 17.04.2024 Rettifica del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga… Leggi tutto
DPCM 22 febbraio 2024
Apr 12, 2024 114

DPCM 22 febbraio 2024

DPCM 22 febbraio 2024 ID 21682 | 12.04.2024 DPCM 22 febbraio 2024 - Adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni dei comuni per il 2023 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario. (GU… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 873
Apr 04, 2024 212

Regolamento delegato (UE) 2024/873

Regolamento delegato (UE) 2024/873 / Procedure di assegnazione gratuita quote di emissioni ID 21631 | 04.04.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/873 della Commissione, del 30 gennaio 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/331 per quanto riguarda le norme transitorie per l’insieme… Leggi tutto
The implementation of the DNSH priciple EU 2024
Apr 02, 2024 106

The implementation of the ‘Do No Significant Harm’ principle in selected EU instruments

The implementation of the ‘Do No Significant Harm’ (DNS) principle in selected EU instruments / A comparative analysis ID 21608 | 02.04.2024 / In allegato In its more common formulation in the European Union (EU) policy context, the Do No Significant Harm principle aims to ensure that EU policies… Leggi tutto

Più letti Ambiente