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Obbligo ed esenzione di nomina Consulente ADR: Tabella riepilogativa

ID 222 | | Visite: 126215 | Documenti Riservati Trasporto ADRPermalink: https://www.certifico.com/id/222

Consulente sicurezza ADR Nomina esenzione

Consulente ADR: Obbligo ed esenzione nomina / Timeline normativaRev. 5.0 del 20 Settembre 2023

ID 222 | Rev. 5.0 del 20.09.2023/ Documento completo allegato e Tabella riepilogativa casi di esenzione (! in revisione)

In allegato Documento e Tabella riepilogativa per l'obbligo di nomina o casi di esenzione del Consulente sicurezza ADR per le attività di spedizione, trasporto di merci pericolose su strada, operazioni di carico, scarico e spedizione.

Dopo l'emanazione del D.Lgs. 40/2000 abrogato in seguito dal D. Lgs 35/2010 (per quanto in esso predisposto è incompatibile con le disposizioni del presente decreto), è stato pubblicato il D.M. 4 luglio 2000 Individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40. (GU n. 170 del 22 luglio 2000).

Pubblicato nella GU n.220 del 20.09.2023 il Decreto 7 agosto 2023 Regolamentazione dei casi di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR.

Il  Decreto 7 agosto 2023 individua le condizioni alle quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza prevista dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.

Il DM individua casi di esenzione dalla nomina del consulente ADR, rispettivamente:

- per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali
- per trasporti in colli
- per spedizioni occasionali
- per esclusione dal campo di applicazione

Casi di esenzione per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali

Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese di cui all'art. 2 la cui attivita' comporti la spedizione, il trasporto oppure una o piu' delle attivita' correlate di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose che:

a) rientrano nei casi di esenzione previsti dall'ADR;

b) rispondono ad un regime di esenzione per l'applicazione delle condizioni di trasporto di cui:
i. al cap. 3.3 dell'ADR «Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti»;
ii. al cap. 3.4 dell'ADR «Merci pericolose imballate in quantita' limitate»;
iii. al cap. 3.5 dell'ADR «Merci pericolose imballate in quantita' esenti».

Casi di esenzione per trasporti in colli

Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese di cui all'art. 2 la cui attivita' comporti la spedizione, il trasporto oppure una o piu' delle attivita' correlate all'imballaggio, al carico oppure allo scarico di merci pericolose confezionate in colli, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) per ogni operatore, e' ammesso un limite massimo di ventiquattro operazioni per anno solare e tre operazioni per mese solare;
b) ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell'ADR ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell'ADR, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse;
c) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovra' essere archiviato (in modalita' cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all'amministrazione in caso di richiesta.

Sono comunque escluse dalle esenzioni di cui al precedente comma 1 le materie appartenenti alla classe 7.

Casi di esenzione per spedizioni occasionali

Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese di cui all'art. 2 la cui attivita' comporti lo svolgimento occasionale o saltuario, in ambito nazionale, di operazioni connesse alla spedizione, al trasporto, oppure ad una o piu' delle correlate attivita' di riempimento oppure scarico di merci pericolose, nei limiti e nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

a) le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna;
b) le materie devono essere assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto tre o quattro;
c) il numero massimo di operazioni e' di dodici per anno solare e di due per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare;
d) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (rinfusa oppure cisterna) e relativo quantitativo netto.

Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovra' essere archiviato (in modalita' cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all'amministrazione in caso di richiesta.

Sono comunque escluse dalle esenzioni di cui al precedente comma 1 le materie appartenenti alla classe 7.

Casi di esenzione per esclusione dal campo di applicazione

Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci. Rientrano in tale contesto le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie che affidano a terzi le attivita' di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.

Prescrizioni di sicurezza

Il legale rappresentante dell'impresa, che intenda avvalersi dell'esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza previste dal presente decreto, assicura che tutte le altre disposizioni dell'ADR, nella misura e nella modalita' in cui risultino applicabili, siano verificate e puntualmente rispettate, tenendo conto degli aggiornamenti delle norme e delle procedure interne.

Il legale rappresentante dell'impresa, inoltre, e' responsabile della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell'ADR. La registrazione dell'avvenuta formazione deve essere conservata per almeno cinque anni e resa disponibile all'autorita' competente su richiesta.

Relazione di incidente

Nel caso di incidenti gravi o eventi imprevisti che si siano verificati nelle fasi di carico, riempimento, trasporto o scarico di merci pericolose, e che richiedano una notifica secondo le indicazioni della sezione 1.8.5 dell'ADR, il legale rappresentante dell'impresa coinvolta in tale evento deve assicurarsi dell'inoltro al competente ufficio di Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del rapporto in conformita' alla sezione 1.8.5.4 dell'ADR, che deve riportare, nella pagina di copertina del rapporto stesso, la condizione di esenzione della nomina del consulente.

[...]

Con l'ADR 2019 l'obbligo di nomina del Consulente ADR è esteso ad ogni impresa le cui attività comprendono anche la "la spedizione" di merci pericolose su strada

ADR 1.8.3.1

Ogni impresa, le cui attività comprendono la spedizione (N) o il trasporto di merci pericolose su strada, o le operazioni connesse d'imballaggio, carico, riempimento o scarico, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati "consulenti", incaricati di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti a tali attività.

(N) Con l'ADR 2019 l'obbligo di nomina del Consulente ADR è esteso ad ogni impresa le cui attività comprendono anche la "la spedizione" di merci pericolose su strada.

Il nuovo obbligo in deroga fino al 31 dicembre 2022 (vedi nota a seguire)

1.6.1 Deroghe

1.6.1.44: Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non erano obbligate a designare un consulente in materia di sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1° gennaio 2019, dovranno designare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022 (vedasi Nota MIT prot. 40141 del 21.12.2022).

NB
Con la deroga 44 (introdotta da ADR 2019) l'obbligo di nomina del consulente in materia di sicurezza per il trasporto di merci pericolose 1.8.3.1, è previsto anche per le imprese "speditori" entro il 31 dicembre 2022, in deroga alle disposizioni altrimenti applicabili (vedasi Nota MIT prot. 40141 del 21.12.2022).

Update 20.09.2023 / Rev. 5.0 del 20 Settembre 2023

Decreto 7 agosto 2023
Regolamentazione dei casi di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR. (GU n.220 del 20.09.2023). In vigore data pubblicazione in GU 20.09.2023 

Abrogate le seguenti norme e disposizioni:
- Decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90/T, del Ministero dei trasporti e della navigazione, di individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 40 
- Circolare 14 novembre 2000, n. A26 Consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose. Decreto ministeriale 6 giugno 2000, n. 82T, e decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90T, attuativi, del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40. Procedure di esame, campo di applicazione, esenzioni, incidenti. (GU n. 295 del 19.12.2020)
- Nota MIT prot. 40141 del 21.12.2022sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose.

Update 22.12.2022 / Nota MIT prot. 40141 del 21.12.2022

A seguito della pubblicazione della Nota MIT prot. 40141 del 21.12.2022 non sono obbligate alla nomina del Consulente le imprese che effettuano:

- spedizioni in esenzione ai sensi dell’1.1.3.6 e del 3.4 ADR (esenzioni previste dall’art.3 comma 6 lettera a) del D. Lgs. 40/2000), e
- spedizioni occasionali di cui all’art.2 del D.M. 04/07/2000 (massimo di 3 operazioni/mese, 24 operazioni/anno e 180 t/anno).

Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n. 40

Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose. (GU n.52 del 03.03.2000)

Art. 2. Campo di applicazione

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese che effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) alle attività di cui al comma 1 effettuate con mezzi di trasporto di proprietà delle Forze armate o delle Forze di polizia ovvero con mezzi di trasporto impiegati sotto la responsabilità delle stesse;

b) alle attività di cui al comma 1 effettuate per vie navigabili interne nazionali non collegate alle vie navigabili interne degli altri Stati dell'Unione europea.

Art. 3. Obblighi del capo dell'impresa

1. Al fine di garantire un'efficace prevenzione dei rischi inerenti le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, il capo dell'impresa nomina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, uno o più consulenti in possesso del certificato di formazione professionale di cui al presente decreto.

2. Può essere consulente lo stesso capo dell'impresa ovvero un dipendente dell'impresa ovvero una persona esterna a quest'ultima. Le funzioni del consulente, adattate all'attività dell'impresa, sono definite all'articolo 4.

3. Il capo dell'impresa comunica all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio la nomina del o dei propri consulenti, indicandone le complete generalità.

4. Il capo dell'impresa conserva la relazione di cui all'articolo 4, comma 1, per cinque anni e, su richiesta, la mette a disposizione dell'ufficio di cui al comma 3.

5. La responsabilità sull'osservanza, da parte dell'impresa, delle norme in materia di trasporto di merci pericolose e del loro carico e scarico è del capo dell'impresa stessa.

6. Sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente:

a) le imprese esercenti le attività di cui all'articolo 2, comma 1, riguardanti trasporti su strada di quantitativi limitati, per ogni unità di trasporto, al di sotto dei limiti definiti dai marginali 10010 e 10011 dell'allegato B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti (*);

b) le imprese esercenti le attività di cui al comma 1 definite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quando i trasporti di merci pericolose, o le operazioni di carico o scarico ad essi connesse, non siano effettuati a titolo di attività principale od accessoria dell'impresa, ma vengano effettuati occasionalmente, in ambito esclusivamente nazionale e le merci trattate presentino un grado di pericolosità o di inquinamento minimi.

Vedi Decreto

(*) Marginale 10010 ADR 1999 come Capitolo 3.4 ADR.

Marginale (**) 10011 ADR 1999 come sottosezione 1.1.3.6 ADR.

(**) Marginale ADR fino ad ADR 1999

"marginale" codifica dei capitoli ADR fino ad ADR 1999 – la nuova codifica attuale, Sez. Cap. è stata stabilita con l’ADR 2001 detto “regolamento ristrutturato” / ndr. 

D.M. 4 luglio 2000
...

Art. 1. Individuazione delle imprese

1. Fermi restando i casi di cui all'art. 3, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, ai sensi della lettera b) della medesima disposizione sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente:

a) le imprese che effettuano trasporti in colli od alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie od oggetti individuati alla colonna 2, categoria di trasporto 3, della tabella di cui al marginale 10011 dell'allegato B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1996 n. 282 e successivi aggiornamenti e modifiche, ai quali è associato il riconoscimento del livello di rischio più basso;

b) le imprese che effettuano operazioni di carico delle merci di cui alla lettera a), in colli od alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall'impresa stessa.

Art. 2. Disposizioni relative alle esenzioni
...
1. Le esenzioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 si applicano, per ciascuna impresa, ad un numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica qualora l'impresa comunichi l'intenzione di avvalersene all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri nella cui circoscrizione ha la sede o la rappresentanza legale, prima di dare avvio, per ciascun anno solare, alle operazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1. 

La copia della comunicazione deve accompagnare la merce pericolosa in ciascuna delle stesse operazioni corredate, a cura dell'impresa, della preventiva annotazione della data, del tipo e della quantità della merce trasportata ogni volta.

3. L'impresa che si è avvalsa dell'esenzione nell'anno solare precedente deve allegare copia della relativa comunicazione, corredata delle annotazioni di cui al comma 2, al momento dell'invio della dichiarazione per il nuovo anno solare.

4. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui al comma 2, hanno effetto, per l'anno in corso, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
...

Vedi Decreto

Circolare 14 novembre 2000, n. A26 / Non più pertinente

Consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose.

Decreto ministeriale 6 giugno 2000, n. 82T, e decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90T, attuativi, del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40. Procedure di esame, campo di applicazione, esenzioni, incidenti. (GU n. 295 del 19.12.2020)
...
5. Campo di applicazione.

Il comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 40/2000 impone l'obbligo di nominare il consulente alle imprese che ... effettuano operazioni di trasporto
di merci pericolose ..., oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti.

Si ritiene, tuttavia, di poter escludere dal campo di applicazione della direttiva n. 96/35 le imprese che scaricano le merci alla loro destinazione finale aderendo all'interpretazione del Consiglio C.E. e della Commissione C.E. del 7 marzo 2000, nella quale viene precisato che la direttiva 96/35/CE...coinvolge le imprese impegnate nel carico e/o scarico di merci pericolose solo quando tali operazioni interessano la sicurezza del trasporto; la direttiva non coinvolge le imprese che scaricano le merci alla loro destinazione finale.

6. Esenzioni.

L'art. 3, comma 6, lettera a), del decreto legislativo n. 40/2000 individua alcuni casi di esenzione dalla nomina del consulente, mentre, alla lettera b), demanda
ad un decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione l'individuazione di altri casi, di cui però fornisce le linee guida.

Tali casi sono contenuti alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90T, in cui vengono distinte le esenzioni relative alle
operazioni di trasporto (lettera a) da quelle relative ad operazioni di carico (lettera b).

E' appena il caso di precisare che i trasporti effettuati in regime di esenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera a), non concorrono alla formazione del numero massimo di viaggi annuali e mensili ed alla quantità massima annuale consentita per rientrare nei limiti di esenzione previsti dal decreto ministeriale 4 luglio 2000.

Per potersi avvalere delle esenzioni, le imprese, ai sensi dell'art. 2, comma 2 e seguenti, del medesimo decreto ministeriale devono darne comunicazione
all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri, prima di iniziare le operazioni di carico e di trasporto per ciascun anno solare, seguendo la procedura fissata in tali commi; l'ufficio ne terra conto nel programma di visite ispettive che intenderà effettuare nel corso dell'anno.

Le imprese rientranti nei criteri di esenzione dalla nomina del consulente sono, ovviamente, comunque obbligate al rispetto di tutte le incombenze che l'ADR ed
il RID prevedono espressamente a loro carico.

A seguito di specifiche richieste, si precisa che le materie della categoria di trasporto 4 della tabella, di cui al marginale 10011 dell'allegato B al decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti viaggiano sempre in regime di esenzione ai sensi del marginale 10011 stesso, dal momento che non sono previsti per tali materie limiti quantitativi per ogni unità di trasportodi conseguenza il trasporto, carico e scarico di tali materie rientra sempre anche nell'esenzione dalla nomina del consulente.
...
Vedi Circolare

Con la Direttiva quadro 2008/68/CE, (recepia in IT con il D. Lgs 35/2010), l’Unione Europea ha introdotto una nuova figura professionale qualificata per supportare all'adempimento delle prescrizioni dell’Accordi ADR/RID/ADN: “Il Consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile interna di merci pericolose”, (Consulente ADR per trasporti su strada).

In Italia la Direttiva 96/35/CE è stata recepita con il D. Lgs 40/2000, successivamente in parte modificato e in parte abrogato dal D. Lgs 35/2010, che dispone per le imprese coinvolte nel carico, trasporto e scarico di merci pericolose (compreso i rifiuti) l’obbligo di nominare presso la Motorizzazione in concessione competente per territorio, il Consulente per la sicurezza ADR.

D.Lgs 35/2010
...
Art 11 Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose 

1. Le disposizioni concernenti il consulente alla sicurezza per il trasporto delle merci pericolose sono quelle previste dall'ADR, RID, ADN. 

2. Il legale rappresentante dell'impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza. 

3. Entro quindici giorni dalla nomina di cui al comma 2, il legale rappresentante comunica le complete generalità del consulente nominato all'ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente in relazione al luogo in cui ha sede l'impresa. 

4. Con provvedimento dell'amministrazione sono individuate le condizioni alle quali le imprese esercenti l'attività di cui al comma 2 possono essere esonerate dal campo di applicazione delle disposizioni del presente articolo, ai sensi e nei limiti di cui al capitolo 1.8, dell'ADR, del RID e dell'ADN. 
...
14. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 10, si applicano le disposizioni attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, quando non in contrasto con le disposizioni del presente decreto. (D.M. 4 luglio 2000 / ndr)
...

Art. 12 Sanzioni relative al consulente alla sicurezza

1. Il legale rappresentante dell'impresa che viola le disposizioni dell'articolo 11, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 36.000 euro.

2. Il legale rappresentante dell'impresa che viola le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 6, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.

3. Il consulente che non redige le relazioni di cui all'articolo 11, commi 5 e 7, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro.

4. Il consulente che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 11, commi 5 e 7, relativi alla trasmissione delle relazioni di cui agli stessi commi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.

5. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai consulenti per la sicurezza e' affidata agli Uffici periferici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici territorialmente competenti.

6. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono irrogate dal prefetto ed i relativi proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Vedi Decreto

...

Tabella riepilogativa nomina consulente ADR 2023

Consulente  ADR   Esenzione nomina   Tabella
zoom

...

segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 5.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Aurtore
5.0 20.09.2023 Decreto 7 agosto 2023 Certifico Srl
4.0 22.12.2022 Nota MIT prot. 40141 del 21.12.2022 Certifico Srl
3.0 19.10.2022 ADR 2023
Integrazioni e correzioni varie
Certifico Srl
2.0 12.05.2022 ADR 2021
Aggiunti estratti normativi / aggiornata Tabella 
Certifico Srl
1.0 12.11.2018 ADR 2019 Certifico Srl
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