Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.736
/ Totale documenti scaricati: 30.883.045

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.736 *

/ Totale documenti scaricati: 30.883.045 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.736 *

/ Totale documenti scaricati: 30.883.045 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.736 *

/ Totale documenti scaricati: 30.883.045 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.736 *

/ Totale documenti scaricati: 30.883.045 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.736 *

/ Totale documenti scaricati: 30.883.045 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 54 | 03 Gennaio 2020

ID 9855 | | Visite: 3667 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/9855

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale, Sez. 4, 03 gennaio 2020, n. 54

Disattivazione delle fotocellule che comandano l'arresto del macchinario. L'omissione dei doveri tipici del datore di lavoro ha permesso l'ingenerarsi della scorretta prassi lavorativa

Penale Sent. Sez. 4 Num. 54 Anno 2020
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: DOVERE SALVATORE
Data Udienza: 07/11/2019

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Siena con la quale G.E. è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590 cod. pen., per aver cagionato per colpa lesioni personali a D.B., commettendo il fatto con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e per imprudenza, imperizia, negligenza.
Secondo l'accertamento condotto nei gradi di merito, D.B., lavoratore alle dipendenze della Travertino Sant'Andrea G. s.r.l., della quale era consigliere delegato G.E., stava trasferendo delle lastre di travertino dalla levigatrice alla stuccatrice quando, a causa del mancato funzionamento delle fotocellule presenti sull'impianto, rimaneva incastrato tra il carrello mobile e la rulllera fissa, riportando lesioni personali dalle quali derivava una malattia guarita in oltre quaranta giorni.
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il G.E., a mezzo del difensore di fiducia, lamentando con un primo motivo la violazione di legge in relazione agli artt. 2, 16, 18 e 299 del d.lgs. n. 81/2008.
Osserva l'esponente che la Corte di Appello ha ritenuto che il G.E. ricoprisse una posizione di garanzia nonostante la presenza all'interno dell'organizzazione aziendale di altre figure specificamente preposte e l'assenza di qualsiasi potere, anche di fatto, in materia di vigilanza e sicurezza dei lavoratori.
La Corte di Appello ha ritenuto la responsabilità del G.E. perché consigliere delegato e in quanto indicato nel documento di valutazione dei rischi come referente; ma tale documento non attribuisce alcuna qualifica tipizzata dal legislatore. Egli risulta indicato nel DVR come dirigente con funzioni di 'responsabile e commerciale e produzione', mentre altra persona, F.F., viene qualificato come preposto, con funzioni di capo cantiere.
Pertanto, il G.E. era dirigente ma con funzioni connesse alla commercializzazione e alla produzione. Quanto alla qualifica di consigliere delegato, l'esponente rammenta che non trova applicazione il principio del cumulo delle responsabilità in capo ai vertici dell'azienda quando esistente una delega esplicita o implicita della posizione di garanzia; delega che nella specie era stata conferita al F.F., che nella qualità di preposto era garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro.
Con un secondo motivo si denuncia il vizio della motivazione perché la Corte di Appello ha ritenuto che il G.E. avesse di fatto esercitato le funzioni di responsabile della sicurezza senza però che taluno abbia riferito circostanze dalle quali desumere l'esercizio di un potere di fatto. Che il G.E. impartisse disposizioni specifiche ai lavoratori in merito alle modalità operative è stato riferito solo dal B., che tuttavia è stato smentito dai testi OMISSIS. Quindi la sentenza impugnata non rispetta le risultanze probatorie. Risulta altresì illogico l'uso che delle dichiarazioni dell'imputato ha fatto la Corte di Appello.
Con un terzo motivo si lamenta la illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, fondato sull'elevato grado della colpa; dato non reale, perché l'imputato non ha violato alcuna regola di diligenza positivizzata o meno.
Infine si lamenta la violazione dell'alt. 538 cod. proc. pen., per essere stata omessa la condanna del responsabile civile.
3. In data 21.10.2019 è stata depositata memoria difensiva nell'interesse di D.B., nella quale è argomentata la richiesta di rigetto del ricorso.
4. In data 23.10.2019 è stata depositata memoria nell'interesse dell'impresa, con la quale si formulano osservazioni e la richiesta di provvedere all'annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è inammissibile. Ciò non consente di dare rilievo al sopravvenuto decorso del termine massimo di prescrizione (cfr. Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818).
3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Lo stesso ricorrente espone di aver rivestito la qualifica di consigliere delegato. E' noto che secondo la giurisprudenza di questa Corte nelle società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega, validamente conferita, della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 8118 del 01/02/2017 - dep. 20/02/2017, Ottavi, Rv. 26913301). I rilievi che si muovono alla sentenza impugnata in relazione all'interpretazione data di quanto emergente dal DVR risultano quindi recessivi, ove pure cogliessero il punto.
Il ricorrente evoca anche una delega, della cui esistenza non è fatta menzione nelle sentenze di merito. E, d'altronde, appare evidente che nel ricorso si confonde l'attribuzione di ruoli all'interno dell'organigramma aziendale con la delega delle funzioni prevenzionistiche di cui all'art. 16 d.lgs. n. 81/2008. Ma la prima, quando associata alla effettiva titolarità di pertinenti poteri, fonda la posizione gestoria a titolo originario; la seconda comporta il trasferimento dal datore di lavoro ad altri di alcune sue specifiche e definite competenze e dei correlati poteri. La preposizione di un preposto non costituisce atto di delega in senso stretto; e d'altronde non sottrae il datore di lavoro ai propri obblighi di organizzazione e di vigilanza sulla osservanza delle procedure aziendali, anche da parte del preposto stesso.
3.2. Pertanto, se la presenza di altri gestori del rischio da lavoro non costituisce di per sé ragione di esonero da responsabilità del datore di lavoro, quel che rileva è l'identificazione del rischio che si è concretizzato nell'evento, onde risalire a colui che avrebbe dovuto curare gli adempimenti prevenzionistici.
Nel caso che occupa, secondo la ricostruzione conforme delle sentenze di merito, l'infortunio si è determinato perché posta in essere una procedura di lavoro non conforme alle regole cautelari, in quanto erano state disattivate le fotocellule che comandavano l'arresto del macchinario ove il lavoratore fosse entrato nel loro campo di azione.
La Corte di appello ha esposto che ciò rispondeva ad una prassi che era tollerata dal G.E..
Si tratta di circostanze non contestate nemmeno dal ricorrente. Sicché trova applicazione il principio secondo il quale, in tema di infortuni sul lavoro, in presenza di una prassi dei lavoratori elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, non è ravvisabile la colpa del datore di lavoro, sotto il profilo dell’esigibilità del comportamento dovuto omesso, ove non vi sia prova della sua conoscenza, o della sua colpevole ignoranza, di tale prassi (Sez. 4, n. 32507 del 16/04/2019 - dep. 22/07/2019, Romano, Rv. 27679702).
Sotto altro profilo, che il G.E. non avesse esercitato in concreto le funzioni di vigilanza è al contempo ragione dell'addebito - perché proprio l'omissione dei doveri tipici del datore di lavoro aveva permesso l'ingenerarsi della scorretta prassi lavorativa - e circostanza irrilevante - ove si faccia riferimento ai compiti di vigilanza del preposto, la cui violazione si somma a quella datoriale e non la elide.
3.3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Con esso si saldano il piano dell'an della responsabilità e quello del quantum, laddove è palese che a fondamento delle attenuanti generiche può essere posto solo un elemento che incide sulla misura del bisogno di pena dell'imputato, la cui responsabilità è ormai acclarata.
3.4. L'ultimo motivo è inammissibile per carenza di interesse. L'imputato non ha interesse ad impugnare la sentenza che abbia omesso di pronunciare la condanna solidale al risarcimento del danno anche a carico del responsabile civile, e che abbia escluso l'applicazione della manleva dell'assicurato ai sensi dell'art. 1917 cod. civ. da parte del responsabile civile, in quanto il vincolo di solidarietà tra quest'ultimo e l'imputato ha efficacia "ope legis" e, per il pagamento delle spese in favore della parte civile, è previsto dall'art. 541, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 4, Sentenza n. 3347 del 22/12/2016 dep. 23/01/2017, Mirenda e altro, Rv. 269004 - 01).
4. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di duemila euro alla Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile D.B. che vanno liquidate in euro 2.500,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile D.B. che liquida in euro 2.500,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7/11/2019.

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Penale Sent. Sez. 4 Num. 54 Anno 2020.pdf)Penale Sent. Sez. 4 Num. 54 Anno 2020
 
IT211 kB892

Tags: Sicurezza lavoro Cassazione

Ultimi inseriti

Protocollo su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Regione Lombardia e Parti Sociali
Lug 01, 2025 53

Protocollo d’intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Regione Lombardia e Parti Sociali

Protocollo d’intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Regione Lombardia e Parti Sociali ID 24204 | 01.07.2025 Il 1° luglio 2025, è stato firmato un protocollo tra Regione Lombardia e Parti Sociali che ha l’obiettivo di prevenire comportamenti elusivi nell’erogazione della formazione in… Leggi tutto
Decreto Legislativo 12 giugno 2025 n  99
Lug 01, 2025 53

Decreto Legislativo 12 giugno 2025 n. 99

in News
Decreto Legislativo 12 giugno 2025 n. 99 / Contrasto bullismo e cyberbullismo ID 24203 | 01.07.2025 Decreto Legislativo 12 giugno 2025 n. 99 Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in attuazione della delega di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio… Leggi tutto
Programma nazionale di esplorazione mineraria
Lug 01, 2025 87

Programma nazionale di esplorazione mineraria

Programma nazionale di esplorazione mineraria / Approvato 01.07.2025 ID 24201 | 01.07.2025 / In allegato Approvato il Programma nazionale di esplorazione mineraria La problematica della sicurezza nell’approvvigionamento delle risorse minerarie indispensabili per lo sviluppo industriale e la… Leggi tutto
Giu 30, 2025 143

Decreto-Legge 30 giugno 2025 n. 96

in News
Decreto-Legge 30 giugno 2025 n. 96 ID 24200 | 30.06.2025 Decreto-Legge 30 giugno 2025 n. 96 Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonche' ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. (GU n.149 del 30.06.2025) Entrata in vigore del… Leggi tutto
Giu 30, 2025 133

Decreto 10 aprile 2025 n. 94

in News
Decreto 10 aprile 2025 n. 94 ID 24198 | 30.06.2025 Decreto 10 aprile 2025 n. 94 Regolamento recante i criteri per l'accertamento della disabilita' connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, applicabili nella valutazione di base nel periodo di… Leggi tutto
Giu 30, 2025 200

Decreto 27 maggio 2025

Decreto 27 maggio 2025 / Stazioni di prova per i veicoli a temperatura controllata (ATP) ID 24195 | 30.06.2025 Decreto 27 maggio 2025Modifica del decreto 22 dicembre 2022, inerente alle modalità di riconoscimento di stazioni di prova per i veicoli a temperatura controllata (ATP) esterne… Leggi tutto
Giu 30, 2025 137

Decisione 2008/823/CE

Decisione 2008/823/CE ID 24194 | 30.06.2025 Decisione 2008/823/CE della Commissione, del 22 ottobre 2008, che modifica la decisione 95/319/CE che istituisce un comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 288 del 30.10.2008)… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Programma nazionale di esplorazione mineraria
Lug 01, 2025 87

Programma nazionale di esplorazione mineraria

Programma nazionale di esplorazione mineraria / Approvato 01.07.2025 ID 24201 | 01.07.2025 / In allegato Approvato il Programma nazionale di esplorazione mineraria La problematica della sicurezza nell’approvvigionamento delle risorse minerarie indispensabili per lo sviluppo industriale e la… Leggi tutto
ECHA compendium of analytical methods
Giu 27, 2025 260

ECHA compendium of analytical methods for enforcing REACH restrictions - Ed. 3.0 2025

ECHA compendium of analytical methods for enforcing REACH restrictions - Ed. 3.0 2025 ID 24178 | 27.06.2025 / Attached ECHA has updated its compendium of analytical methods to help authorities to enforce and companies to comply with REACH restrictions. The compendium consists of a collection of… Leggi tutto
Giu 26, 2025 397

Circolare Ministero dell’Interno n. 19441 del 25/06/2025

Circolare Ministero dell’Interno n. 19441 del 25/06/2025 ID 24173 | 26.06.2025 / In allegato Ministero dell’InternoLegge 25 novembre 2024, n. 177 recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30… Leggi tutto