Nota INL prot. 4867 del 29.05.2025
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Nota INL prot. 4867 del 29.05.2025 / Quesiti: Locali sotterranei o semi-sotterranei
ID 24235 | 07.07.2025 / In allegato
Nota del 29/05/2025, prot. n. 4867
Oggetto: Quesiti Nota DC Vigilanza prot. n. 811 del 29 gennaio 2025 - Locali sotterranei o semi-sotterranei. Riscontro.
In merito ai quesiti avanzati, si rappresenta quanto segue.
Quesito n. 1: la Nota prot. n. 811 del 29 gennaio 2025 stabilisce che: “La comunicazione dell’utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei prevista dall’art. 65, co 3, del d.lgs. n. 81/2008, può essere presentata esclusivamente per locali che siano già dotati di titolo edilizio con destinazione d’uso compatibile con il tipo di attività lavorativa per la quale si presenta la suddetta comunicazione”.
Il quesito riguarda i locali che dovessero subire una trasformazione finalizzata al loro utilizzo, ovvero una variazione di destinazione d’uso mediante presentazione di opportuno titolo edilizio presso gli Enti competenti. In questo caso il formulante il quesito chiede se la variazione della destinazione d’uso debba avvenire prima della comunicazione agli Uffici INL, oppure, visto che ci sarà una fase progettuale e una di cantiere, dopo la comunicazione agli Uffici INL, ovvero a lavori ultimati e comunque prima che i locali vengano adibiti a luogo di lavoro.
Riscontro:
La Comunicazione agli Uffici territoriali competenti dell’INL, riguarda l’intenzione di utilizzare i locali sotterranei e semi-sotterranei a luogo di lavoro. Il datore di lavoro, prima dell'inizio dell'utilizzo dei locali per lo svolgimento dell’attività lavorativa e contestualmente alla comunicazione, deve dimostrare, ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 e delle indicazioni contenute nella nota INL prot. n. 811 del 29/01/2025, che nei locali vi sia il rispetto di tutte le condizioni e requisiti richiesti, compresa la conformità urbanistico-edilizia e idoneità igienico-sanitaria dei locali.
Si chiarisce, pertanto, che la Comunicazione ex art. 65 d.lgs. n. 81/2008 può essere presentata solo dopo che i locali siano stati autorizzati e con destinazione d’uso compatibile con l’attività che si intende svolgere, legittimata da relativo titolo abilitativo edilizio.
In sintesi, la variazione della destinazione d'uso deve avvenire prima della Comunicazione agli Uffici INL.
Quesito n. 2: la Nota prot. n. 811 del 29 gennaio 2025 stabilisce che: “dovrà essere allegata anche l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, iscritto all’Albo professionale, inerente a:
- conformità dei locali oggetto di comunicazione agli strumenti urbanistici adottati o approvati e al regolamento edilizio comunale vigente e alle disposizioni di legge sia statali che regionali in materia;
- agibilità dei locali;
- rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti (dovranno essere rispettati gli standard previsti dal Regolamento Locale d’Igiene e/o del Regolamento Edilizio adottato dal Comune territorialmente coinvolto e dalle disposizioni eventualmente impartite dal Servizio d’Igiene Pubblica);
- rispetto delle seguenti norme di sicurezza:
-- sussistenza dei requisiti di illuminazione idonei al tipo di lavorazione;
-- sussistenza delle condizioni di salubrità dell’aria e dei sistemi di aerazione dei locali;
-- sussistenza di idoneo microclima in relazione al tipo di lavorazione;
- conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti presenti (condizionamento, ascensore, idrotermosanitario, elettrico, etc.);
Il quesito riguarda nuovamente i locali che dovessero subire una trasformazione finalizzata al loro utilizzo ovvero, mediante redazione di progetto che preveda installazione di opportuni impianti di aerazione, climatizzazione, illuminazione, prevenzione rischio incendi e modifiche sull’involucro dei locali interessati. In tale ipotesi, i requisiti dichiarati dal tecnico abilitato nell’asseverazione saranno previsti nel progetto ma non saranno ancora posseduti dai locali da adibire a lughi di lavoro. Il formulante del quesito chiede se, al momento della comunicazione agli Uffici INL, i locali da adibire a luoghi di lavoro debbano già possedere i requisiti dichiarati nell’asseverazione o se sia sufficiente la presenza di un progetto che preveda tutte le misure necessarie a rendere i luoghi di lavoro conformi alle normative vigenti. I quesiti sorgono in quanto precedentemente alla modifica del d.lgs. n. 81/2008, art. 65, il procedimento di deroga prevedeva la valutazione del progetto, propedeutica alla successiva modifica degli ambienti da destinarsi a luogo di lavoro. Alla luce delle modifiche intervenute, per cui non si menziona la fase progettuale, sembrerebbe implicito il possesso dei requisiti di legge in fase di comunicazione.
Riscontro:
L’intervenuta modifica all’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, apportata dalla Legge 203/24, ha comportato, oltre al trasferimento delle competenze all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la sostituzione dell’autorizzazione in deroga, con l’obbligo di effettuare una comunicazione preventiva da parte del datore di lavoro all’uso in deroga dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei.
La Comunicazione preventiva agli Uffici INL, quindi, riguarda l'intenzione di utilizzare come luogo di lavoro detti locali che devono già possedere i requisiti previsti e dichiarati nell’asseverazione dal tecnico abilitato, che attesti la conformità dei locali agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio vigente, nonché la conformità alle disposizioni di legge nazionali e regionali, comprese quelle in materia di igiene e sicurezza.
Quindi, la Comunicazione ai sensi dell’art. 65 d.lgs. n. 81/2008 può essere presentata solo successivamente all’ultimazione degli interventi necessari a rendere i luoghi di lavoro conformi alle normative vigenti quando tutti i requisiti sono rispettati.
Quesito n. 3: Il quesito, pervenuto all’attenzione dell’ITL Pesaro Urbino da parte del SUAP di Pesaro, riguarda il presunto contrasto tra le previsioni del modificato art. 65 d.lgs. n. 81/2008 (che individua l’INL come unico soggetto competente) con quelle del seguente art. 67 del medesimo D.lgs (che, al contrario, continua a contenere il riferimento all’organo di vigilanza territoriale) nell’ambito del procedimento in variante allo strumento urbanistico per cambio di destinazione d’uso di locali seminterrati già realizzati. In particolare, lo SUAP ritiene – nelle more di eventuali successive indicazioni - propedeutico l’avvio della Comunicazione ex art. 65 d.lgs. n. 81/2008. Inoltre, si rappresenta la necessità di far confluire detta procedura nei processi istruiti dagli Sportelli.
Riscontro:
Si chiarisce che la modifica all’art. 65 d.lgs. n. 81/2008 ha sostituito l’autorizzazione in deroga, stabilendo obblighi di comunicazione preventiva e nuove condizioni di sicurezza, per cui il datore di lavoro deve comunicare l’intenzione di utilizzo dei locali agli Uffici INL, comprovando il rispetto dei requisiti mediante allegazione di adeguata documentazione.
La prevista Comunicazione rappresenta, dunque, l’attestazione da parte del datore di lavoro, avvalorata
dall’asseverazione del tecnico abilitato, che i locali nei quali intende svolgere l’attività lavorativa posseggono già i requisiti di cui all’art. 65 d.lgs. n. 81/2008.
Qualora si rendano necessari eventuali interventi edilizi e/o modifiche (realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni, compreso il cambio di destinazione) dei locali destinati a lavorazione industriali, ai sensi dell’art. 67 d.lgs. n. 81/2008, questi devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati dal datore di lavoro all'organo di vigilanza competente per territorio secondo quanto previsto dal DI del 18/04/2014 “Informazioni da trasmettere all’organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti”.
In merito al quesito posto di presunto contrasto tra gli adempimenti previsti dagli art. 65 e 67 d.lgs. n. 81/2008, si deve considerare che:
- l’art. 65 consente l’uso in deroga dei locali sotterranei o semi-sotterranei previa Comunicazione agli Uffici INL, i quali non rilasciano autorizzazioni o pareri ma devono soltanto verificare che la documentazione allegata sia completa e contenga tutte le informazioni richieste;
- l’art. 67 prevede che, gli interventi effettuati negli edifici o locali di produzione di beni o di servizi da adibire a luogo di lavoro devono essere comunicati all’organo di vigilanza competente, per il tramite del SUAP, per la verifica della conformità degli interventi edilizi e impiantistici alla normativa di settore.
Alla luce di quanto detto si ritiene non sussista il presunto contrasto in quanto, l’adempimento previsto dall’art. 65 così come modificato, non rientrante nel processo autorizzativo, avviene in un momento successivo all’acquisizione di eventuali titoli abilitativi edilizi o autorizzativi, nonché a conclusione di eventuali relativi interventi edilizi/modifiche.
Infine, nei casi di avvio/modifica di attività di impresa, (“impresa in un giorno”) attivabile tramite il SUAP, qualora siano interessati allo svolgimento dell’attività i locali di cui all’art. 65 d.lgs. n. 81/2008, la stessa potrà avvenire trascorsi 30 giorni dalla Comunicazione agli Uffici INL prevista.
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Fonte: INL
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Interpello n. 5 2015
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