Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.460
/ Totale documenti scaricati: 30.321.842

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.460 *

/ Totale documenti scaricati: 30.321.842 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.460 *

/ Totale documenti scaricati: 30.321.842 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.460 *

/ Totale documenti scaricati: 30.321.842 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.460 *

/ Totale documenti scaricati: 30.321.842 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.460 *

/ Totale documenti scaricati: 30.321.842 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Interpello ambientale 24.04.2025 - Requisiti responsabile tecnico per l’iscrizione all’ANGA

ID 23907 | | Visite: 1197 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/23907

Interpello ambientale 24 04 2025   Requisiti responsabile tecnico

Interpello ambientale 24.04.2025 - Requisiti responsabile tecnico per l’iscrizione all’ANGA

ID 23907 | 29.04.2025 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
.
..

Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale 24.04.2025

Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 - Rapporto tra norme - Applicazione dell’articolo 212, comma 16-bis, del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 rispetto agli articoli 10 - 12 e 13, del D.M. n. 120/2014 (Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali)

1. PREMESSE.

Con istanza di interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, acquisita con prot. n. 41524 del 05 marzo 2025, la confederazione di imprese Conftrasporto chiede chiarimenti sulla possibilità del legale rappresentante, per le imprese di cui all’articolo 212 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, che abbia svolto tale ruolo per almeno tre anni consecutivi, di poter assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizioni all’Albo, senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per la medesima impresa, rispetto a quanto previsto dal D.M. n. 120/2014.

L’istante, in particolare, pone i seguenti quesiti:

QUESITO N. 1 Se la deroga di cui al comma 16-bis, del suindicato articolo 212 debba ritenersi applicabile, oltre che alla verifica inziale e di aggiornamento, anche agli ulteriori requisiti di cui all’articolo 12 del D.M. n. 120/2014, ovvero idonei titoli di studio ed esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione;

QUESITO N. 2 Se il requisito temporale di tre anni in qualità di legale rappresentante possa essere maturato in qualunque momento, a partire dalla data di costituzione dell’impresa indipendentemente dall’attività svolta dalla stessa, oppure debba intendersi maturato solo nel periodo di tempo in cui l’impresa ha svolto l’attività oggetto dell’iscrizione;

QUESITO N. 3 Se la deroga in parola operi solo nei confronti del legale rappresentante durante la vigenza della carica e decada automaticamente con la cessazione della legale rappresentanza, oppure si estenda anche verso coloro che sono stati in passato, per tre anni consecutivi, legali rappresentanti di tali imprese.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI.

L’art. 4, comma 2, lett. a), n. 3), del D.L. n. 153/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 191/2024, ha inserito all’art. 212 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 un nuovo comma 16-bis.

La novella prevede che il legale rappresentante dell’impresa possa assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione senza necessità di svolgere le verifiche di idoneità iniziale e di aggiornamento. Ciò solo per l’impresa in cui riveste il ruolo di legale rappresentante e a condizione che abbia ricoperto tale ruolo presso la stessa impresa per almeno tre anni consecutivi.

L’art. 12, comma 5, del D.M. n. 120/2014 affida poi l’esatta determinazione dei requisiti del responsabile tecnico, in relazione alle categorie e classi di iscrizione, al Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

I requisiti di cui al citato articolo sono stati individuati, per categorie e classi, dall’Allegato A alla delibera prot. n. 6/ALBO/CN del 30 maggio 2017, modificata da successive delibere dell’Albo.

Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta, quindi, il quadro normativo applicabile alle casistiche prospettate:

- D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 recante “Norme in materia ambientale”;
Decreto 3 giugno 2014, n. 120 - Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.

3. CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA.

L’articolo 212 del  D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, al comma 5 stabilisce che “L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”.

Il medesimo comma prevede, inoltre, alcune eccezioni per specifiche organizzazioni e precise modalità di iscrizione per le aziende speciali, i consorzi di Comuni e le società di gestione dei servizi pubblici ci cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Il comma 15, dell’articolo suindicato, prevede che “Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione. (…)”

I requisiti dei responsabili tecnici delle imprese soggette ad iscrizione ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, di cui si tratta, sono delineati dall’articolo 12 del D.M. n. 120/2014, che, nello specifico, al comma 4 ricomprende, tra i requisiti, oltre a idonei titoli di studi e all’esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione, l’idoneità a svolgere le funzioni di responsabile tecnico sulla base di una verifica iniziale della preparazione del soggetto e mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento con cadenza quinquennale. (cfr. articolo 13, comma 1, del D.M. n. 120/2014).

Tali verifiche non sono, invece, richieste, per il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale (cfr. articolo 13, comma 3, del D.M. n. 120/2014).

L’eccezione appena evidenziata dalla disposizione sopra richiamata è ulteriormente caratterizzata dalla precisazione contenuta nel dettato normativo di cui all’articolo 212, comma 16-bis, del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 che, appunto, chiarisce quanto segue “Il legale rappresentante dell'impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all'Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l'impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi”. Alla luce di quanto sopra il nuovo comma 16-bis introduce una deroga per una determinata tipologia di soggetti (legale rappresentante dell’impresa da più di tre anni) rispetto al solo requisito della verifica di idoneità tecnica e non anche per gli altri requisiti previsti per la figura professionale del responsabile tecnico (in particolare, titolo di studio ed anni di esperienza). Tale norma dovrebbe essere interpretata come una deroga per la specifica tipologia di soggetti ivi contemplata (legali rappresentanti dell’impresa) rispetto ad uno dei requisiti ordinariamente previsti per il responsabile tecnico (idoneità da attestare mediante verifiche iniziale e di aggiornamento), facendo invece salvi i requisiti non specificatamente elencati nella norma primaria, secondo una lettura più aderente al dato letterale del nuovo comma 16-bis.

Infatti, secondo tale interpretazione letterale, la nuova disposizione individuerebbe “in negativo” gli elementi che il responsabile tecnico non deve assicurare qualora ricada nella casistica descritta dalla norma. Questi ultimi sono individuati nella «verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento», vale a dire negli strumenti mediante cui è possibile attestare il requisito di «idoneità» ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.M. n. 120/2014.

4. CONCLUSIONI.

[...] Segue in allegato

Fonte: MASE

Collegati

Tags: Ambiente Abbonati Ambiente Responsabile Tecnico Interpello ambientale

Ultimi inseriti

UNI 11967 1 2025 Armature non assemblate
Mag 31, 2025 102

UNI 11967-1:2025

UNI 11967-1:2025 / Armature non assemblate ID 24058 | 31.01.2025 / Preview in allegato UNI 11967-1:2025Prodotti in acciaio per calcestruzzo armato - Armature - Parte 1: Armature non assemblate Data disponibilità: 20 febbraio 2025________ La norma definisce i requisiti delle armature non assemblate… Leggi tutto
Mag 31, 2025 103

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/980

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/980 ID 24056 | 31.05.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2023/980 della Commissione del 16 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 per quanto riguarda un tachigrafo intelligente di transizione e il suo uso del servizio aperto di… Leggi tutto
Mag 31, 2025 179

Circolare MIT Prot. 38974 del 27 dicembre 2024

Circolare MIT Prot. 38974 del 27 dicembre 2024 ID 24055 | 31.05.2025 / In allegato Decreto legge 16 settembre 2024, n. 131 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello… Leggi tutto
Mag 31, 2025 147

Decreto 22 aprile 2025

Decreto 22 aprile 2025 ID 24054 | 31.05.2025 Decreto 22 aprile 2025 Esenzione dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (UE) n. 165/2014. (GU n.125 del 31.05.2025)… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

UNI 11967 1 2025 Armature non assemblate
Mag 31, 2025 102

UNI 11967-1:2025

UNI 11967-1:2025 / Armature non assemblate ID 24058 | 31.01.2025 / Preview in allegato UNI 11967-1:2025Prodotti in acciaio per calcestruzzo armato - Armature - Parte 1: Armature non assemblate Data disponibilità: 20 febbraio 2025________ La norma definisce i requisiti delle armature non assemblate… Leggi tutto
UNI EN ISO 505 2025
Mag 30, 2025 189

UNI EN ISO 505:2025 - Nastri trasportatori

UNI EN ISO 505:2025 - Nastri trasportatori ID 24049 | 30.05.2025 / In allegato Preview UNI EN ISO 505:2025Nastri trasportatori - Metodo per la determinazione della resistenza alla propagazione della lacerazione di nastri trasportatori tessili La norma specifica un metodo di prova per la misurazione… Leggi tutto
Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo acqua
Mag 30, 2025 189

UNI EN 12259-15:2025 - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua

UNI EN 12259-15:2025 / Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua ID 24048 | 30.05.2025 / In allegato Preview UNI EN 12259-15:2025Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 15: Sprinkler a spruzzo con un coefficiente K di almeno… Leggi tutto
How to prepare a Drinking Water Directive Notification of intention
Mag 30, 2025 179

How to prepare a Drinking Water Directive Notification of intention

How to prepare a Drinking Water Directive Notification of intention / ECHA June 2025 ID 24047 | 30.05.2025 / Attached The purpose of this manual is to assist in the preparation of DWD notification of intention dossiers using IUCLID. The manual provides you with detailed and practical instructions… Leggi tutto