1. Il numero massimo consentito di spettatori è pari a 200 unità per gli spettacoli al chiuso e a 400 unità per quelli all’aperto, e comunque in numero non superiore al 25 per cento della capienza massima autorizzata dei posti a sedere della struttura. 2. Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per spettatori di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audiovideo, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità dello spettatore stesso. 3. Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o perle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Coloro che intendono esercitare la deroga al distanziamento dovranno rilasciare apposita autocertificazione. 4. Organizzare, ove possibile, percorsi separati per l’entrata e per l’uscita. 5. Misurazione obbligatoria della temperatura tramite termo-scanner o termometro digitale, con divieto di ingresso in caso di temperatura superiore a 37,5° C, e utilizzo del gel antisettico per igienizzare le mani. 6. Accesso contingentato a tutti gli spazi comuni (per esempio nell’aree dedicate ai servizi igienici e alle zone di attesa), rimodulando i tempi utili per la fruizione da parte del pubblico (per esempio prevedendo una maggiore durata dell’intervallo tra una parte e l’altra dello spettacolo) e prevedendo l’impiego di personale dedicato per gestire i flussi al fine di evitare assembramenti. 7. Privilegiare l’accesso tramite prenotazione e preacquisto e mantenere l’elenco delle presenze, anche per gli utenti che eventualmente acquistano alla cassa biglietti nominativi, per un periodo di 14 giorni. 8. Dotare la postazione dedicata alla reception e alla cassa di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche. 9. Rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per i clienti e per il personale in più punti della struttura, in particolare nei punti di ingresso. 10. I posti a sedere debbono prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l’altro, sia frontalmente che lateralmente di almeno 1 metro. Questa misura (vedi punto successivo) non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto attiene alla responsabilità individuale). 11. Non sono tenuti all’obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette a tali disposizioni. Il numero massimo di persone che possono sedere vicine è 4, aumentando in ogni caso la distanza fra tale nucleo e le altre persone. La possibilità di non rispettare il distanziamento per i soggetti sopra indicati non deve incrementare il numero degli spettatori presenti, nei limiti di numero assoluto o di percentuale di capienza contingentata indicati. 12. Ottimizzare la assegnazione dei posti attribuibili distribuendo gli spettatori in maniera omogenea negli spazi consentiti al fine di garantire il massimo distanziamento possibile fra le persone. 13. Per il personale, utilizzo di idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico (mascherina almeno chirurgica, con divieto di usare mascherine di comunità). 14. Per gli spettatori, per tutto il tempo di permanenza all’interno della struttura, anche durante lo spettacolo, utilizzo continuativo della mascherina chirurgica (o livello superiore di protezione), possibilmente fornita dal gestore all’ingresso, per garantire l’uniformità della protezione. È vietato l’uso di mascherine di comunità. 15. Gestione organizzata e scaglionata della fruizione di servizi igienici. 16. Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti. 17. Divieto di vendita di cibo e bevande, anche tramite distributori automatici, e di consumazione di cibo in sala e nei punti di ristoro interni alla struttura. 18. Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc…). 19. Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria. Si raccomanda di effettuare una valutazione preliminare dell’efficienza delle misure messe in atto per il ricambio dell’aria negli ambienti al chiuso in conformità con quanto previsto nei Rapporti ISS-Covid n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del 25 maggio 2020” e n. 33/2020 “Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2. Versioni del 25 maggio 2020”.
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