Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.790
/ Totale documenti scaricati: 30.988.794

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.790 *

/ Totale documenti scaricati: 30.988.794 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.790 *

/ Totale documenti scaricati: 30.988.794 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.790 *

/ Totale documenti scaricati: 30.988.794 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.790 *

/ Totale documenti scaricati: 30.988.794 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.790 *

/ Totale documenti scaricati: 30.988.794 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Ordinanza MIT Prot. n. 0003986 del 28.03.2020

ID 10468 | | Visite: 3215 | NewsPermalink: https://www.certifico.com/id/10468

Quali regole valgono dal 28 marzo per gli ingressi in Italia dall estero

Ordinanza MIT Prot. n. 0003986 del 28.03.2020

MIT, 28 marzo 2020 - Ordinanza allegata

(GU Serie Generale n.84 del 29-03-2020)

Da oggi entrano in vigore disposizioni stringenti per chi fa ingresso in Italia e scrupolose misure organizzative che devono adottare i vettori e gli armatori, al fine di contrastare il diffondersi  dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Lo stabilisce un'ordinanza firmata dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e dal ministro della Salute, Roberto Speranza.

Chiunque arriva nel  territorio nazionale tramite  trasporto di  linea  aereo, marittimo, ferroviario o terrestre, è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco una dichiarazione che, in  modo chiaro e dettagliato, specifichi i motivi del viaggio, l’indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungerla e un recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

Le  persone che  fanno  ingresso in Italia, anche  se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco. In  caso di insorgenza di sintomi Covid-19, sono obbligate a segnalarlo con tempestività all’Autorità sanitaria. Se dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato non sia  possibile raggiungere l’abitazione o la  dimora indicata, l’Autorità  sanitaria  competente  per  territorio  informa  immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con la Protezione civile nazionale, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte a tale misura.  Le stesse prescrizioni devono essere seguite anche da coloro che entrano in Italia tramite mezzo proprio o privato. 

Ad eccezione delle ipotesi in cui vi sia l’insorgenza di sintomi Covid-19, durante il periodo di  sorveglianza  sanitaria e  isolamento  fiduciario è sempre consentito alle persone di procedere ad un nuovo periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e  isolamento  fiduciario  presso un'altra abitazione  o  dimora diversa  da quella segnalata all’Autorità  sanitaria, trasmettendo alla stessa la dichiarazione  prevista con  l’indicazione dell’itinerario che si intende effettuare e il mezzo che  verrà utilizzato. L’Autorità sanitaria la inoltra immediatamente al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente per i controlli e le verifiche di competenza.

I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la documentazione, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco  se uguale o maggiore di 37,5 gradi e nel  caso in cui la  documentazione non sia completa. Sono, inoltre, tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri  trasportati  e,  in  caso  di  trasporto  aereo, si raccomanda l’uso da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di  protezione  individuali.  Il   vettore   aereo   provvede,   al   momento dell’imbarco,  a  dotare  i  passeggeri,  che  ne  risultino  sprovvisti,  dei  dispositivi  di  protezione individuale.

Le  disposizioni  non si  applicano all’equipaggio dei mezzi di trasporto, al personale addetto al trasporto merci e al personale viaggiante appartenente a imprese con sede legale in Italia.

L’ordinanza, inoltre, dispone che il divieto di ingresso nei porti italiani alle società di gestione, agli armatori e ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera si applica, oltre che alle navi in servizio di crociera, anche per la sosta delle stesse navi con l'equipaggio senza passeggeri.

Le disposizioni sono efficaci da oggi fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio.

FAQ

Quali regole valgono dal 28 marzo per gli ingressi in Italia dall'estero?

1. Il vettore è responsabilizzato: l'autocertificazione sui motivi del viaggio va consegnata anche all'imbarco e deve contenere i motivi del viaggio in modo dettagliato (salute, lavoro, necessità assoluta), l'indicazione del luogo dove si trascorreranno i successivi 14 giorni di isolamento e un recapito telefonico anche mobile. Per "necessità assoluta" si intendono le ragioni indicate nella faq già pubblicata nel nostro sito.
2. Chi arriva dall'estero non può prendere mezzi di trasporto pubblici, ma solo mezzi privati (quindi o qualcuno viene a prenderlo all'aeroporto, porto o stazione oppure l'interessato noleggia una macchina o, nei limiti in cui è consentito, prende un taxi o un'auto a noleggio con conducente).  
3. La quarantena deve adesso essere fatta da chiunque entri in Italia. Quindi anche da chi entra con mezzo privato. Chi entra in Italia per lavoro può ancora utilizzare la possibilità di rimandare l'inizio della quarantena di 72 ore (prolungabili per altre 48), nei limiti in cui ciò sia assolutamente necessario.
4. Tutti quelli che entrano dall'estero, anche con mezzi privati, devono avvisare l'Azienda sanitaria locale competente per territorio. 
5. L'isolamento può essere trascorso anche in un luogo diverso dalla propria abitazione, scelto dall'interessato
6. Se qualcuno, arrivando in Italia, non ha luogo dove passare quarantena o non riesce a raggiungerlo (non possono venirlo a prendere, non trova stanza d'albergo che lo accolga...), allora deve trascorrere il periodo di isolamento in luogo deciso dalla Protezione civile, con spese a carico dell'interessato.
7. Sono esclusi da queste regole: lavoratori transfrontalieri, personale sanitario, equipaggi di trasporto passeggeri e merci.
 
Sono un cittadino italiano all'estero o uno straniero residente in Italia, posso rientrare in Italia?

Sì, se il rientro è un'urgenza assoluta. È quindi, per esempio, consentito il rientro dei cittadini italiani o degli stranieri residenti in Italia che si trovano all'estero in via temporanea (per turismo, affari o altro). E' ugualmente consentito il rientro in Italia dei cittadini italiani costretti a lasciare definitivamente il Paese estero dove lavoravano o studiavano (perché, ad esempio, sono stati licenziati, hanno perso la casa, il loro corso di studi è stato definitivamente interrotto).
Una volta entrati nel territorio nazionale, gli interessati dovranno raggiungere la propria casa nel minore tempo possibile.

Le circostanze di assoluta urgenza, lavoro o salute devono essere autocertificate. E' necessario preparare l'autocertificazione prima della partenza, indicando in modo specifico i motivi del rientro, il luogo dove si trascorrerà il successivo periodo di isolamento di 14 giorni e il recapito telefonico, anche mobile, durante l'isolamento. Per l'autocertificazione si può usare il modulo pubblicato nel sito del Ministero dell'interno.

Chi rientra in Italia dovrà comunicare l’ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio ed è sottoposto a sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario per 14 giorni. La sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario non si estendono ai componenti del nucleo familiare eventualmente già presenti in Italia.

Sono un cittadino straniero e mi trovo attualmente in Italia, posso fare rientro nel mio Paese?

Sì, se il rientro è un'urgenza assoluta, alle medesime condizioni alle quali è sottoposto il rientro dei cittadini italiani dall'estero (v. faq). La temporanea sospensione dell'attività lavorativa o la sua continuazione in modalità di "lavoro agile" non consentono invece spostamenti.
Si raccomanda di verificare prima della partenza le misure previste nel Paese di destinazione per contrastare la diffusione del virus. Si consiglia inoltre di prendere contatto con l'ambasciata del proprio Paese in Italia.

Sono in rientro dall'estero. Posso chiedere ad una persona di venirmi a prendere in macchina all'aeroporto, alla stazione ferroviaria o al porto di arrivo?

Sì, ma è consentito ad una sola persona convivente o coabitante nello stesso domicilio del trasportato,  possibilmente munita di dispositivo di protezione.  Lo spostamento in questione rientra tra le fattispecie di "assoluta urgenza", che dovrà essere autocertificato con il modulo messo a disposizione dal Ministero dell'interno, compilato in tutte le sue parti, indicando, in particolare, il tragitto percorso e il domicilio ove la persona si reca.
Resta fermo l'obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione, per la sottoposizione a sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario, nonché l'obbligo di segnalare con tempestività l'eventuale insorgenza di sintomi da COVID-19 all'autorità sanitaria.

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Ordinananza MIT Prot. n. 0003986 del 28.03.2020.pdf)Ordinananza MIT Prot. n. 0003986 del 28.03.2020
 
I628 kB667

Tags: News Coronavirus

Ultimi inseriti

Safety Gate
Lug 06, 2025 10

Safety Gate Report 24 del 13/06/2025 N. 08 SR/02140/25 Polonia

Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products Report 24 del 13/06/2025 N. 08 SR/02140/25 Polonia Approfondimento tecnico: Tagliaerba Il prodotto, di marca NAC, mod. LP1928-SB, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE del… Leggi tutto
Decreto Capo Dipartimento n  210 del 27 06 2025
Lug 05, 2025 42

Decreto Capo Dipartimento n. 210 del 27/06/2025

Decreto Capo Dipartimento n. 210 del 27/06/2025 - Contrassegni identificativi per monopattini ID 24230 | 05.07.2025 / In allegato Decreto Capo Dipartimento n. 210 del 27/06/2025 - Modalità di stampa e applicazione dei contrassegni identificativi per monopattini a propulsione prevalentemente… Leggi tutto
Lug 05, 2025 100

Decreto direttoriale n. 73 del 3 luglio 2025

Decreto direttoriale n. 73 del 3 luglio 2025 ID 24228 | 05.07.2025 Decreto direttoriale n. 73 del 3 luglio 2025Aggiornamento della composizione della Commissione per l'esame della documentazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'Allegato III del Decreto dell'11 aprile… Leggi tutto
Lug 04, 2025 85

Legge 9 gennaio 2004 n. 4

in News
Legge 9 gennaio 2004 n. 4 ID 24226 | 04.07.2025 Legge 9 gennaio 2004 n. 4Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici. Entrata in vigore del provvedimento: 1/2/2004 (GU n.13 del 17.01.2004)________… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Decreto Capo Dipartimento n  210 del 27 06 2025
Lug 05, 2025 42

Decreto Capo Dipartimento n. 210 del 27/06/2025

Decreto Capo Dipartimento n. 210 del 27/06/2025 - Contrassegni identificativi per monopattini ID 24230 | 05.07.2025 / In allegato Decreto Capo Dipartimento n. 210 del 27/06/2025 - Modalità di stampa e applicazione dei contrassegni identificativi per monopattini a propulsione prevalentemente… Leggi tutto
EN 415 2 2025 Packaging machines for pre formed rigid containers
Lug 03, 2025 162

EN 415-2:2025 / Packaging machines for pre-formed rigid containers

EN 415-2:2025 / Packaging machines for pre-formed rigid containers ID 24216 | 03.07.2025 / Preview attached EN 415-2:2025Safety of packaging machines - Part 2: Packaging machines for pre-formed rigid containers Valid from 01.07.2025 This document applies to the following machines and to machines… Leggi tutto
UNI 11555 2025 Posatori di sistemi a secco in lastre
Lug 03, 2025 171

UNI 11555:2025 / Posatori di sistemi a secco in lastre

UNI 11555:2025 / Posatori di sistemi a secco in lastre ID 24215 | 03.07.2025 / In allegato Preview UNI 11555:2025Attività professionali non regolamentate - Posatori di sistemi a secco in lastre - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità La norma definisce i requisiti relativi al… Leggi tutto
EN 17639 2025
Lug 02, 2025 223

EN 17639:2025

EN 17639:2025 / Cableway installations - General safety requirements ID 24207 | 02.07.2025 / Preview attached EN 17639:2025Safety of machinery - Cableway installations designed for the transport of material and specially designated persons - General safety requirements This Type C standard document… Leggi tutto