Ordinanza MIT Prot. n. 0003986 del 28.03.2020
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Ordinanza MIT Prot. n. 0003986 del 28.03.2020
MIT, 28 marzo 2020 - Ordinanza allegata
(GU Serie Generale n.84 del 29-03-2020)
Da oggi entrano in vigore disposizioni stringenti per chi fa ingresso in Italia e scrupolose misure organizzative che devono adottare i vettori e gli armatori, al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Lo stabilisce un'ordinanza firmata dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e dal ministro della Salute, Roberto Speranza.
Chiunque arriva nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, ferroviario o terrestre, è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco una dichiarazione che, in modo chiaro e dettagliato, specifichi i motivi del viaggio, l’indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungerla e un recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
Le persone che fanno ingresso in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco. In caso di insorgenza di sintomi Covid-19, sono obbligate a segnalarlo con tempestività all’Autorità sanitaria. Se dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato non sia possibile raggiungere l’abitazione o la dimora indicata, l’Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con la Protezione civile nazionale, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte a tale misura. Le stesse prescrizioni devono essere seguite anche da coloro che entrano in Italia tramite mezzo proprio o privato.
Ad eccezione delle ipotesi in cui vi sia l’insorgenza di sintomi Covid-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario è sempre consentito alle persone di procedere ad un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso un'altra abitazione o dimora diversa da quella segnalata all’Autorità sanitaria, trasmettendo alla stessa la dichiarazione prevista con l’indicazione dell’itinerario che si intende effettuare e il mezzo che verrà utilizzato. L’Autorità sanitaria la inoltra immediatamente al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente per i controlli e le verifiche di competenza.
I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la documentazione, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco se uguale o maggiore di 37,5 gradi e nel caso in cui la documentazione non sia completa. Sono, inoltre, tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e, in caso di trasporto aereo, si raccomanda l’uso da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali. Il vettore aereo provvede, al momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.
Le disposizioni non si applicano all’equipaggio dei mezzi di trasporto, al personale addetto al trasporto merci e al personale viaggiante appartenente a imprese con sede legale in Italia.
L’ordinanza, inoltre, dispone che il divieto di ingresso nei porti italiani alle società di gestione, agli armatori e ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera si applica, oltre che alle navi in servizio di crociera, anche per la sosta delle stesse navi con l'equipaggio senza passeggeri.
Le disposizioni sono efficaci da oggi fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio.
FAQ
Quali regole valgono dal 28 marzo per gli ingressi in Italia dall'estero?
Sì, se il rientro è un'urgenza assoluta. È quindi, per esempio, consentito il rientro dei cittadini italiani o degli stranieri residenti in Italia che si trovano all'estero in via temporanea (per turismo, affari o altro). E' ugualmente consentito il rientro in Italia dei cittadini italiani costretti a lasciare definitivamente il Paese estero dove lavoravano o studiavano (perché, ad esempio, sono stati licenziati, hanno perso la casa, il loro corso di studi è stato definitivamente interrotto).
Una volta entrati nel territorio nazionale, gli interessati dovranno raggiungere la propria casa nel minore tempo possibile.
Le circostanze di assoluta urgenza, lavoro o salute devono essere autocertificate. E' necessario preparare l'autocertificazione prima della partenza, indicando in modo specifico i motivi del rientro, il luogo dove si trascorrerà il successivo periodo di isolamento di 14 giorni e il recapito telefonico, anche mobile, durante l'isolamento. Per l'autocertificazione si può usare il modulo pubblicato nel sito del Ministero dell'interno.
Chi rientra in Italia dovrà comunicare l’ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio ed è sottoposto a sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario per 14 giorni. La sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario non si estendono ai componenti del nucleo familiare eventualmente già presenti in Italia.
Sono un cittadino straniero e mi trovo attualmente in Italia, posso fare rientro nel mio Paese?
Sì, se il rientro è un'urgenza assoluta, alle medesime condizioni alle quali è sottoposto il rientro dei cittadini italiani dall'estero (v. faq). La temporanea sospensione dell'attività lavorativa o la sua continuazione in modalità di "lavoro agile" non consentono invece spostamenti.
Si raccomanda di verificare prima della partenza le misure previste nel Paese di destinazione per contrastare la diffusione del virus. Si consiglia inoltre di prendere contatto con l'ambasciata del proprio Paese in Italia.
Sono in rientro dall'estero. Posso chiedere ad una persona di venirmi a prendere in macchina all'aeroporto, alla stazione ferroviaria o al porto di arrivo?
Sì, ma è consentito ad una sola persona convivente o coabitante nello stesso domicilio del trasportato, possibilmente munita di dispositivo di protezione. Lo spostamento in questione rientra tra le fattispecie di "assoluta urgenza", che dovrà essere autocertificato con il modulo messo a disposizione dal Ministero dell'interno, compilato in tutte le sue parti, indicando, in particolare, il tragitto percorso e il domicilio ove la persona si reca.
Resta fermo l'obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione, per la sottoposizione a sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario, nonché l'obbligo di segnalare con tempestività l'eventuale insorgenza di sintomi da COVID-19 all'autorità sanitaria.
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