Slide background
Slide background




Regolamento (UE) 2019/521

ID 8072 | | Visite: 8931 | Regolamento CLPPermalink: https://www.certifico.com/id/8072

Regolamento2019521

Regolamento (UE) 2019/521 | XII Adeguamento al progresso tecnico (ATP)

Regolamento (UE) 2019/521 della Commissione, del 27 marzo 2019, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

GU L86/1 del 28.03.2019

Entrata in vigore: 17.04.2019

Applicazione a decorrere dal 17 ottobre 2020. 

In deroga al secondo comma, le sostanze e le miscele possono, prima del 17 ottobre 2020, essere classificate, etichettate e imballate in conformità del presente regolamento.

Adeguamento al progresso tecnico (ATP) del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) per tenere conto della sesta e settima edizione riveduta del GHS

______

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 armonizza le disposizioni e i criteri relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze, delle miscele e di taluni articoli specifici all'interno dell'Unione.

(2) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 tiene conto del sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichet­tatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals - GHS) delle Nazioni Unite.

(3) I criteri di classificazione e le norme relative all'etichettatura del GHS sono rivisti periodicamente a livello delle Nazioni Unite. La sesta e la settima edizione riveduta del GHS sono il risultato delle modifiche adottate, rispetti­vamente nel 2014 e nel 2016, dal comitato di esperti delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose e sul sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche.

(4) Sulla scorta della sesta e della settima edizione riveduta del GHS è necessario modificare alcune disposizioni relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio del regolamento (CE) n. 1272/2008. In particolare, con la revisione del GHS sono state introdotte una nuova classe di pericolo per gli esplosivi desensibilizzati e una nuova categoria di pericolo, «gas piroforici», all'interno della classe di pericolo «gas infiammabili».

Tra le modifiche rientra anche l'adeguamento di una serie di elementi: i criteri per le sostanze e le miscele che a contatto con l'acqua emettono gas infiammabili; i valori soglia generici; le disposizioni generali per classificare le miscele sotto forma di aerosol; il dettaglio delle definizioni e i criteri di classificazione, secondo il caso, per le classi di pericolo esplosivi, gas infiammabili, liquidi infiammabili, solidi infiammabili, tossicità acuta, corrosio­ne/irritazione della pelle, gravi lesioni oculari/irritazione oculare, sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle, mutagenicità sulle cellule germinali, cancerogenicità, tossicità per la riproduzione; tossicità specifica per organi bersaglio e pericolo in caso di aspirazione.

Sono state inoltre apportate modifiche ad alcune indicazioni di pericolo e alcuni consigli di prudenza. È perciò necessario adeguare alcune disposizioni e alcuni criteri tecnici degli allegati I, II, III, IV, V e VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 per tenere conto della sesta e settima edizione riveduta del GHS.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008.

(6) Per dare ai fornitori di sostanze e miscele il tempo di adeguarsi alle nuove disposizioni relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio, l'applicazione del regolamento dovrebbe essere differita.

(7) In linea con le disposizioni transitorie del regolamento (CE) n. 1272/2008 che consentono l'applicazione volontaria delle nuove disposizioni prima che siano effettive, i fornitori dovrebbero avere la facoltà di applicare le nuove disposizioni relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio su base volontaria prima della data di applicazione del presente regolamento.

8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato

1) l'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento;
2) l'allegato II è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento;
3) l'allegato III è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento;
4) l'allegato IV è modificato in conformità all'allegato IV del presente regolamento;
5) l'allegato V è modificato in conformità all'allegato V del presente regolamento;
6) l'allegato VI è modificato in conformità all'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 17 ottobre 2020.

In deroga al secondo comma, le sostanze e le miscele possono, prima del 17 ottobre 2020, essere classificate, etichettate e imballate in conformità del presente regolamento.

Tutti gli ATP del Regolamernto CLP

________

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento UE 2019_521.pdf)Regolamento (UE) 2019/521
XIII Adeguamento al progresso tecnico (ATP)
IT2530 kB1398

Tags: Chemicals Regolamento CLP

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

REACH Authorisation List
Apr 19, 2024 32

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 18.04.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 18.04.2024 ID 21772 | Last update: 18.04.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 1141
Apr 19, 2024 56

Regolamento delegato (UE) 2024/1141

Regolamento delegato (UE) 2024/1141 ID 21720 | 19.04.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/1141 della Commissione, del 14 dicembre 2023, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda requisiti specifici in materia di… Leggi tutto
Quadro degli indicatori UE per le sostanze chimiche
Apr 17, 2024 92

Quadro degli indicatori UE per le sostanze chimiche

Quadro degli indicatori UE per le sostanze chimiche / 2024 ID 21697 | 17.04.2024 Report EEA 02/2024 Le politiche dell’UE in materia di sostanze chimiche mirano ad affrontare la sfida di produrre e utilizzare sostanze chimiche per soddisfare le esigenze della società, rispettando i confini del… Leggi tutto
Apr 15, 2024 68

Linea guida Min. della Salute del 19 marzo 2024 - Istanze usi minori

Linea guida Ministero della Salute del 19 marzo 2024 - Istanze usi minori ID 21690 | 15.04.2024 / In allegato La Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (ex D.G.I.S.A.N. - Ufficio 7 - Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari) ha predisposto un… Leggi tutto
Decreto 4 aprile 2024
Apr 12, 2024 112

Decreto 4 aprile 2024 | Suppl. 11.4 Farmacopea europea 11ª ed.

Decreto 4 aprile 2024 | Suppl. 11.4 Farmacopea europea 11ª ed. ID 21684 | 12.04.2024 Decreto 4 aprile 2024 Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 11.4 della Farmacopea europea 11ª edizione. (GU n.86 del 12.04.2024) ... Decreta: 1. I testi nelle… Leggi tutto
Apr 10, 2024 90

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1045

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1045 ID 21669 | 10.04.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1045 della Commissione, del 9 aprile 2024, recante modifica del regolamento (CE) n. 333/2007 per quanto riguarda i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di nichel nei… Leggi tutto
Piano di controllo nazionale pluriennale Sicurezza alimentare 2020 2022   Relazione 2021
Mar 27, 2024 192

PCNP pluriennale Sicurezza alimentare 2020-2022 | Relazione 2021

Piano di controllo nazionale pluriennale Sicurezza alimentare 2020-2022 | Relazione 2021 ID 21585 | 27.03.2024 / In allegato Il Ministero della Salute, in qualità di punto di contatto nazionale per la Commissione europea per il Piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP) ha predisposto la… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Regolamento  CE  n  178 2002
Ott 24, 2022 104808

Regolamento (CE) N. 178/2002

Regolamento (CE) n. 178/2002 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza… Leggi tutto
Notifica HACCP
Apr 05, 2022 71516

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto