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La semplificazione dei procedimenti di tutela paesaggistica - ANCI

ID 3895 | | Visite: 10589 | Documenti riservati CostruzioniPermalink: https://www.certifico.com/id/3895

ANCI Quaderno 7/2017: D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 La semplificazione dei procedimenti di tutela paesaggistica - Istruzioni tecniche, linee guida, note e modulistica

Semplificazione dei procedimenti di tutela paesaggistica

Con il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (in G.U. 22 marzo 2017, n. 68), è adottato il Regolamento che introduce modifiche in termini di semplificazione della normativa vigente in materia di autorizzazione paesaggistica, individuando

- gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e quelli esclusi ed

- introducendo semplificazioni per il rinnovo delle autorizzazioni e per le nuove procedure, sia dal punto di vista documentale, sia nell’iter procedurale, in attuazione dell’art. 12, c. 2 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’art. 25, c. 2 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 1° novembre 2014, n. 164.

Nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri (atto n. 9 del 20 gennaio 2017) sono stati accolti i suggerimenti e le modifiche richieste dalle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato, dopo che lo stesso ha ricevuto il parere positivo - con rilievi e proposte di modifica - da parte della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato con parere n. 1824 del 1° settembre 2016.

Il nuovo Regolamento sostituisce il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 che, con l’art. 19, è interamente abrogato a far data dalla sua entrata in vigore ai sensi di legge; si tratta del Regolamento già recante la disciplina del procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’art. 146, c. 9, del Codice.

Le nuove disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate, ai sensi dell’art. 13 del nuovo Regolamento, trovano immediata applicazione nelle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’art. 131, c. 3, del Codice, mentre si prevede l’applicazione immediata in tutto il territorio nazionale dell’esonero dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata per le categorie di opere e di interventi di cui all’allegato A al nuovo Regolamento; è fatto salvo il rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
L’art. 14 del nuovo Regolamento pone anche un principio di prevalenza delle disposizioni di delegificazione in esso contenute relativamente agli interventi di cui all’allegato A: la disposizione precisa che gli strumenti di pianificazione paesaggistica non possono imporre oneri procedurali maggiori rispetto ai livelli minimi di semplificazione, uniformi su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Regolamento in esame.
All’art. 16 del Regolamento si prevede un coordinamento con la tutela dei beni culturali: per gli interventi che siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, e che abbiano ad oggetto edifici o manufatti assoggettati anche a tutela storica e artistica ai sensi della Parte II del Codice, l’interessato presenta un’istanza unica relativa ad entrambi i titoli abilitativi. La Soprintendenza competente si pronuncia con un atto a contenuto ed efficacia plurimi recante sia le valutazioni relative alla tutela paesaggistica, sia le determinazioni relative alla tutela storica, artistica e archeologica di cui agli articoli 21 e 22 del Codice.
Il Regolamento all’art. 17 introduce anche modifiche circa l’applicazione dell’ordine di rimessione in pristino di cui all’art. 167 del Codice: l’autorità preposta alla gestione del vincolo e il Soprintendente devono disporre la sanzione della rimessione in pristino quale extrema ratio, soltanto cioè quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica dell’intervento.

Il nuovo Regolamento introduce nuove forme di liberalizzazione a fronte di specifiche prescrizioni d’uso contenute nel piano paesaggistico; si prevedono tre categorie di interventi che di seguito vengono sinteticamente illustrate:
a) interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica;
b) interventi ed opere soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato;
c) interventi ed opere esonerati dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica.

Il quaderno risulta essere così strutturato:

1. Il nuovo regolamento inerente gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata
a) Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica
b) Interventi ed opere soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato
b) 1. Semplificazione documentale. Compilazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata
b) 2. Presentazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata
b) 3. Semplificazioni procedimentali
b) 3.1. La verifica preliminare dell’istanza
b) 3.2. Svolgimento della conferenza di servizi
b) 3.3. Valutazione da parte della sola amministrazione procedente
b) 3.4. Valutazione positiva o negativa del Soprintendente sulla proposta di accoglimento formulata dall’amministrazione procedente - procedure
c) Interventi ed opere esonerati dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica
2. Procedimento autorizzatorio ordinario
3. Il raccordo con i provvedimenti edilizi - Tavole di ricognizione e raccordo
Tabella 1 - Allegato A: ricognizione degli interventi in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica e raccordo con i corrispondenti regimi amministrativi edilizi
Tabella 2 - Allegato B: ricognizione degli interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e raccordo con i corrispondenti regimi amministrativi edilizi
Proposte di Modulistica
Valutazione sulla conformità e/o compatibilità dell’intervento o dell’opera contenuti nell’istanza di autorizzazione paesaggistica
1. Determinazione di conclusione positiva
2. Richiesta ulteriori documenti e chiarimenti
3. Determinazione di conclusione negativa

Fonte: ANCI

Normativa di riferimento:

D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017 N. 31

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