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Moduli Unificati Edilizia

ID 3994 | | Visite: 15621 | Documenti riservati CostruzioniPermalink: https://www.certifico.com/id/3994

Modulistica unificata e standardizzata attività commerciali ed edilizia / Accordo del 4 maggio 2017

Update 06.06.2017 / Accordo CSR del 4 maggio 2017

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 128 del 5 giugno 2017 - Supplemento Ordinario n. 26  l'Accordo del 4 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze nei settori dell'edilizia e delle attività commerciali e assimilabili.


Art. 1 Modulistica unificata e standardizzata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, sono adottati i moduli unificati e standardizzati di cui all'allegato 1 in materia di attività commerciali e assimilate e all'allegato 2 in materia di attività edilizia, nonchè le relative istruzioni operative sull'utilizzo della nuova modulistica. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 e dell'articolo 24, commi 2-bis, 3 e 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le Regioni adeguano entro il 20 giugno 2017, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al presente accordo, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili.

I Comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro e non oltre il 30 giugno 2017. Restano fermi gli ulteriori livelli di semplificazione di cui all'articolo 5 del decreto legislative 25 novembre 2016, n. 222.

3. Le Regioni e i Comuni garantiscono la massima diffusione dei moduli.

Art. 2 Norma finale

1. Con successivi accordi si precede al completamento dell'adozione dei moduli unificati e standardizzati perle attività di cui alla Tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, tenendo conto della frequenza dei procedimenti e delle attività, nonchè agli eventuali aggiornamenti della modulistica già adottata.

...

 

Accordo Governo - Regioni - Enti locali Moduli unificati attività edilizia e commerciali

Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Rep. n. 46/CU).

04 maggio 2017, Conferenza Unificata

Comunicato stampa, Roma 04 maggio 2017

“Oggi è stato siglato in Conferenza Unificata l’accordo tra Governo, Regioni ed enti locali sull'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze nei settori dell'edilizia e delle attività commerciali.

E’ un importante passo in avanti sulla via della semplificazione e della sburocratizzazione”, ad annunciarlo è il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini che ha anche ringraziato l’assessore della Regione Toscana, Vittorio Bugli, che ha relazionato in Conferenza delle Regioni e che ha seguito da vicino l’iter del provvedimento.

“Sostanzialmente gli enti avranno una sola modulistica valida per l'intero territorio nazionale, sia che si tratti di ristrutturazioni della casa o dell'apertura di attività commerciali. I moduli per i titoli abilitativi edilizi vengono adeguati ai nuovi Decreti Madia e ci sarà un modulo unico per la Scia (segnalazione certificata di inizio attività) e moduli più snelli per la Cila (comunicazione inizio lavoro asseverati) e l’agibilità, consentendo, in questo ultimo caso - ha concluso Bonaccini - di eliminare i circa 150.000 certificati che ogni anno sono rilasciati in Italia”.

L'accordo è frutto del lavoro congiunto Ministero della pubblica amministrazione e semplificazione e Conferenza delle Regioni in attuazione dei decreti legislativi sulla Scia unica e sulla ricognizione dei procedimenti amministrativi.

Anche il linguaggio è stato semplificato attraverso termini di uso comune per favorire una comprensione più chiara ed immediata in relazione alle dichiarazioni da rendere.  Non potranno più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede (per esempio le certificazioni relative ai titoli di studio o professionali, richiesti per avviare alcune attività, la certificazione antimafia, etc.), ma solo gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione (articolo 18, legge n. 241 del 1990). E non potranno più essere richiesti dati e adempimenti che derivano da “prassi amministrative”, ma non sono espressamente previsti dalla legge, basti pensare al certificato di agibilità dei locali per l’avvio di un’attività commerciale o produttiva. Sarà sufficiente una semplice dichiarazione di conformità ai regolamenti urbanistici, igienico sanitari, etc. Non sarà più richiesta la presentazione di autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all’avvio dell’attività. Ci penserà ad acquisirle lo sportello unico per le attività produttive (Suap): sarà sufficiente presentare le altre segnalazioni o comunicazioni in allegato alla Scia unica (Scia più altre segnalazioni o comunicazioni) o la domanda di autorizzazioni in allegato alla Scia condizionata (Scia più autorizzazioni).

In questo modo l’Italia si adegua al principio europeo secondo cui “l’amministrazione chiede una volta sola” (“Once only”).

Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 giugno 2017 i moduli unificati e standardizzati, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro il 20 giugno 2017.

Note di indirizzo ANCI

L'Anci ha pubblicato una nota di indirizzo alle amministrazioni comunali relativamente ai nuovi moduli unificati, nelle considerazioni finali leggiamo:

"L’articolo 2 del decreto legislativo n. 126 del 2016 prevede specifici divieti e sanzioni. Si rammenta, infatti, che la mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate entro il 30 giugno, costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (articolo 2, comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).
È vietato, inoltre, chiedere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da quelli indicati nella modulistica e pubblicati sul sito istituzionale. In particolare: - è vietata la richiesta di informazioni, documenti ulteriori, diversi o aggiuntivi, rispetto a quelli indicati nella modulistica unica standardizzata adottata con l’accordo del 4 maggio scorso o comunque pubblicati sul sito. Le richieste di integrazione documentale sono limitate ai soli casi in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto dell’istanza, della segnalazione, della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali (articolo 2, comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016);
- è vietato richiedere documenti o informazioni in possesso della stessa o di altre pubbliche amministrazioni (articolo 2, comma 4, decreto legislativo. n. 126 del 2016).
La richiesta di informazioni e documenti non corrispondenti a quelli pubblicati sul sito istituzionale costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2 comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016)".

Fonte:

Conferenza Stato Regioni e Unificata / Conferenza delle Regioni e delle province autonome

Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017 - S.O. n. 26
______

I Moduli Unificati Edilizia

Vengono adeguati in accordo con la Legge 7 agosto 2015, n. 124 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (GU n.187 del 13-8-2015))  i seguenti moduli per i titoli abilitativi edilizi:

  • SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)
  • CILA (comunicazione inizio lavoro asseverati)
  • agibilità

Non potranno più essere richieste le seguenti documentazioni:

  • certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede, come ad esempio certificazioni relative ai titoli di studio o professionali, richiesti per avviare alcune attività, la certificazione antimafia, etc.), ma solo gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione
  • dati e adempimenti che derivano da “prassi amministrative”, ma non sono espressamente previsti dalla legge, basti pensare al certificato di agibilità dei locali per l’avvio di un’attività commerciale o produttiva. Sarà sufficiente una semplice dichiarazione di conformità ai regolamenti urbanistici, igienico sanitari, etc.
  • autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all’avvio dell’attività commerciale

Per le attività commerciali sarà compito dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) acquisire le autorizzazione richieste. Sarà sufficiente presentare le altre segnalazioni o comunicazioni in allegato alla Scia unica (Scia più altre segnalazioni o comunicazioni) o la domanda di autorizzazioni in allegato alla Scia condizionata (Scia più autorizzazioni).

Le Regioni devono adeguare la modulistica in uso entro il 20 giugno 2017, in relazione alle specifiche normative regionali.

I Comuni devono adeguare la modulistica in uso entro e non oltre il 30 giugno 2017.

Moduli unificati per l’edilizia

Allegato 1

L’allegato 1 contenente i seguenti modelli unici per attività commerciali e assimilate:

  • Scheda anagrafica
  • Segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio di vicinato (esercizio commerciale fino a 150 / 250 mq
  • Domanda di autorizzazione per l’esercizio di media o grande struttura di vendita
  • Segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio di vendita in spacci interni (esercizio commerciale in locale non aperto al pubblico)
  • Segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio di vendita mediante apparecchi  - automatici in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture e/o su area pubblica
  • Comunicazione semestrale all’ASL di nuove installazioni e disinstallazioni di apparecchi automatici per la vendita di prodotti alimentari
  • Segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio di vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione, compreso il commercio on line
  • Segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio di vendita presso il domicilio dei consumatori
  • Comunicazione dell’elenco degli incaricati alla vendita presso il domicilio dei consumatori
  • Domanda di autorizzazione per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone tutelate)
  • Segnalazione certificata di inizio attività per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone non tutelate)
  • Segnalazione certificata di inizio attività per esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande
  • Segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio dell’attività di acconciatore e/o estetista
  • Comunicazione per il subingresso in attività
  • Comunicazione di cessazione o sospensione temporanea di attività
  • Notifica ai fini della registrazione (art. 6, Reg. CE n. 852/2004)

Allegato 2

L’allegato 2 contenente i seguenti modelli unici per l’edilizia:

  • A. Comunicazione inizio lavori asseverata - CILA
  • B. SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire
  • B1. Segnalazione certificata di inizio attivita’
    - SCIA - parte del titolare
    - Relazione di asseverazione
    - Quadro riepilogativo della documentazione
  • B2. Segnalazione certificata di inizio attivita’ alternativa al permesso di costruire
    - SCIA alternativa al permesso di costruire- parte del titolare
    - Relazione di asseverazione
    - Quadro riepilogativo della documentazione
  • C. Comunicazione inizio lavori (per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni)
  • D. Soggetti coinvolti comune ai moduli:
    - CILA
    - SCIA  
    - SCIA alternativa al p.d.c.
    - comunicazione di inizio lavori (per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee)
  • F. Segnalazione certificata per l’agibilità
    - Segnalazione certificata per l’agibilità
    - Attestazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato
    - Soggetti coinvolti

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