Slide background
Slide background




Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza

ID 7736 | | Visite: 7452 | Legislazione AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/7736

Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza

Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza

ID 7736 | 28.09.2021 / Protocollo allegato

La Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD - Convenzione di Rio de Janeiro) prende in considerazione il problema della biosicurezza in due articoli differenti, l'articolo 8 sulla conservazione in situ e l'articolo 19 sull'utilizzazione delle biotecnologie e sulla distribuzione dei benefici da esse derivanti.

Su questa base nel Gennaio del 2000 è stato adottato il Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza. L'obiettivo del Protocollo, in accordo con l’approccio precauzionale sancito dal Principio 15 della Dichiarazione di Rio, è quello di contribuire ad assicurare un adeguato livello di protezione nel campo del trasferimento, della manipolazione e dell'uso sicuri degli Organismi Viventi Modificati (OVM)* ottenuti con le moderne biotecnologie che possono esercitare effetti negativi sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana, e con una particolare attenzione ai movimenti transfrontalieri.

Il Protocollo di Cartagena della CBD è entrato in vigore il 29 Dicembre 2003 ed è stato adottata dall'UE con la Decisione 2002/628/CE e ratificato dall’Italia con la legge 15 gennaio 2004, n. 27.

L’articolo 29 del Protocollo istituisce la Conferenza delle Parti che serve da incontro delle Parti (Conference of the Parties serving as meeting of the Parties, COP-MOP) ovvero la conferenza dei rappresentanti dei Governi che hanno ratificato il Protocollo. La COP-MOP esamina e promuove l’attuazione del Protocollo, valuta i risultati raggiunti e adotta modifiche, formula raccomandazioni, istituisce organismi sussidiari, interagisce con le organizzazioni internazionali competenti e gli organismi intergovernativi e non governativi.

Il Protocollo ha, tra l’altro, istituito la Biosafety Clearing House (BCH) o Camera di Compensazione per la Biosicurezza. Attraverso il nodo centrale della BCH assicura un meccanismo globale per lo scambio di informazioni sulla biosicurezza tra le Parti contraenti e tutti i soggetti coinvolti nei processi di valutazione e di gestione del rischio derivante da organismi viventi modificati, inclusa l'opinione pubblica. Attraverso i nodi periferici, viene garantito l’accesso alle informazioni riguardanti ciascuna Parte contraente.

*:Le denominazioni Organismo Vivente Modificato (OVM) e Organismo Geneticamente Modificato (OGM) sono utilizzate indifferentemente per riferirsi a qualsiasi organismo il cui genoma sia stato modificato con le moderne biotecnologie.
Il Protocollo di Cartagena, all’articolo 3, definisce come Organismo Vivente Modificato (OVM): “ogni organismo vivente che possiede una combinazione inedita di materiale genetico, ottenuta avvalendosi della biotecnologia moderna”.
La direttiva 2001/18/CE, che ha dato attuazione a livello di Unione europea al Protocollo, all’articolo 2, definisce come Organismo Geneticamente Modificato (OGM): “un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l’accoppiamento e/o la ricombinazione genetica”.

Protocollo Addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimento al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza

Nell’ottobre del 2010 a Nagoya, Giappone, è stato adottato il Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimento. Questo Protocollo addizionale al Protocollo di Cartagena utilizza un approccio di tipo amministrativo per cercare misure di risposta in caso di danno, o di sufficienti probabilità di danno, arrecato alla conservazione e all’uso sostenibile della diversità biologica derivante da movimenti transfrontalieri di OVM.

La probabilità che le componenti della biodiversità possano subire un danno viene valutata sulla base delle informazioni scientifiche disponibili e aggiornate anche attraverso lo scambio e la condivisione delle informazioni con l’ausilio della Biosafety Clearing-House (BCH).

L’UE ha ratificato il Protocollo addizionale con la Decisione del Consiglio 2013/86/UE. L'Italia ha ratifica del Protocollo Addizionale di Nagoya Kuala Lumpur con la Legge 16 gennaio 2019 n. 7

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Cartagena Protocol WCBD 2020 EN.pdf)Cartagena Protocol WCBD 2020 EN
 
EN627 kB341
Scarica questo file (Nagoya - Kuala Lumpur Supplementary Protocol WCBD 2020 EN.pdf)Nagoya - Kuala Lumpur Supplementary Protocol WCB
2020 EN
EN502 kB260

Tags: Ambiente Biodiversita'

Ultimi archiviati Chemicals

Rapporto ISTISAN 24 13
Set 16, 2024 65

Rapporto ISTISAN 24/13 - Laboratori Nazionali di Riferimento metalli negli alimenti

Rapporto ISTISAN 24/13 - Laboratori Nazionali di Riferimento metalli e i composti azotati negli alimenti e nei mangimi ID 22560 | 16.09.2024 / In allegato Rapporto ISTISAN 24/13 - XII workshop dei Laboratori Nazionali di Riferimento per i metalli e i composti azotati negli alimenti e nei mangimi,… Leggi tutto
Complying with CLP when making or importing candles
Set 12, 2024 86

Complying with CLP when making or importing candles

Complying with CLP when making or importing candles ID 22544 | 12.09.2024 ECHA August 2024 A company based in the EU/EEA who makes or imports candles (including wax melts) needs to be aware that they may have legal obligations under EU chemicals regulations, and they need to consider these… Leggi tutto
ECHA Orientamenti per gli utilizzatori a valle
Set 11, 2024 136

ECHA Orientamenti per gli utilizzatori a valle

ECHA Orientamenti per gli utilizzatori a valle 2014 ID 22540 | 11.09.2024 / In allegato Il presente documento descrive le prescrizioni previste dal regolamento REACH per gli utilizzatori a valle. Esso fa parte di una serie di documenti d'orientamento redatti allo scopo di assistere tutte le parti… Leggi tutto
Set 01, 2024 161

Regolamento delegato (UE) 2024/908

Regolamento delegato (UE) 2024/908 ID 22498 | 01.09.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/908 della Commissione, del 17 gennaio 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il numero e il nome dei gruppi permanenti di esperti… Leggi tutto
Piano di Controllo Nazionale Pluriennale 2020 2022   Relazione annuale 2022
Ago 23, 2024 128

Piano di Controllo Nazionale Pluriennale 2020/2022 - Relazione annuale 2022

Piano di Controllo Nazionale Pluriennale 2020/2022 - Relazione annuale 2022 ID 22459 | 23.08.2024 / In allegato La presente relazione annuale del Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP)1, illustra i risultati dei controlli ufficiali effettuati nel corso del 2022 su tutta la filiera… Leggi tutto
Ago 13, 2024 372

Rettifica regolamento (UE) 2024/1328

Rettifica regolamento (UE) 2024/1328 - 13.08.2024 ID 22426 | 13.08.2024 Rettifica del regolamento (UE) 2024/1328 della Commissione, del 16 maggio 2024, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione,… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 80453

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto