CBD - Convenzione di Rio de Janeiro
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Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) - Convenzione Rio de Janeiro del 5 giugno 1992 / Note
ID 7762 | 27.08.2023 / Documento completo allegato
Documento sulìa Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) / Convenzione Rio de Janeiro del 5 giugno 1992, approvazione EU, ratifica IT, Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, Protocollo di Nagoya (ABS), Regolamento (UE) n. 1143/2014 specie esotiche invasive, Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale con i provvedimenti emanati.
Firmata a Rio de Janeiro del 5 giugno 1992, la Convenzione sulla Diversità Biologica persegue tre obiettivi principali:
- La conservazione della diversità biologica
- L’uso sostenibile dei componenti della diversità biologica
- La giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall’utilizzo delle risorse genetiche
Aderiscono alla Convenzione 192 Paesi più l’Unione Europea (febbraio 2011).
Convention on Biological Diversity 1992 | EN | |
Convention sur la Diversité Biologique 1992 | FR | |
Convenio Sobre La Diversidad Biológica 1992 | ES |
Approvazione EU
Decisione del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica (GU L 309 del 13.12)
Ratifica IT
Legge 14 febbraio 1994, n. 124.
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversita', con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992. (GU n.44 del 23.02.1994 - SO n. 33)
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Al Vertice sulla Terra del 1992 a Rio de Janeiro, i leader mondiali hanno concordato una strategia globale di "sviluppo sostenibile": soddisfare le nostre esigenze, garantendo nel contempo un mondo sano e vitale da lasciare alle generazioni future.
Uno dei principali accordi adottati a Rio è stata la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD - Convention on Biological Diversity), aperta alla firma il 5 Giugno 1992 ed entrata in vigore il 29 Dicembre 1993. Ad oggi, ci sono 193 Parti.
La CBD è un trattato internazionale giuridicamente vincolante con tre principali obiettivi: conservazione della biodiversità, uso sostenibile della biodiversità, giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche.
Il suo obiettivo generale è quello di incoraggiare azioni che porteranno ad un futuro sostenibile.
La Convenzione copre la biodiversità a tutti i livelli: ecosistemi, specie e risorse genetiche, ed anche le biotecnologie, attraverso il Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza. In realtà, copre tutti i possibili domini che sono direttamente o indirettamente legati alla biodiversità e al suo ruolo nello sviluppo, che va dalla scienza, alla politica e all’educazione fino all'agricoltura, al commercio, alla cultura.
L'organo di governo della CBD è la Conferenza delle Parti (COP). Questa autorità ultima di tutti i governi (o Parti) che hanno ratificato il Trattato si riunisce ogni due anni per esaminare i progressi compiuti, definire le priorità e impegnarsi in piani di lavoro.
Nell'aprile 2002, le Parti della Convenzione hanno messo a punto un Piano Strategico al fine di orientare la sua ulteriore attuazione a livello nazionale, regionale e globale, e si sono impegnate a raggiungere entro il 2010 una riduzione significativa del tasso attuale di perdita della biodiversità, in modo da assicurare la continuità dei suoi usi vantaggiosi attraverso la conservazione e l'uso sostenibile delle sue componenti e la ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche..
Questo obiettivo è stato poi approvato dal Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed è stato accolto come un nuovo obiettivo nel quadro dei Millennium Development Goals.
In occasione della 10ª riunione a Nagoya, in Giappone, ottobre 2010, la Conferenza delle Parti della CBD (COP) ha adottato un nuovo Piano Strategico con nuovi obiettivi per il periodo post-2010.
Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza 2000
La Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD - Convenzione di Rio de Janeiro) prende in considerazione il problema della biosicurezza in due articoli differenti, l'articolo 8 sulla conservazione in situ e l'articolo 19 sull'utilizzazione delle biotecnologie e sulla distribuzione dei benefici da esse derivanti.
Su questa base nel Gennaio del 2000 è stato adottato il Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza. L'obiettivo del Protocollo, in accordo con l’approccio precauzionale sancito dal Principio 15 della Dichiarazione di Rio, è quello di contribuire ad assicurare un adeguato livello di protezione nel campo del trasferimento, della manipolazione e dell'uso sicuri degli Organismi Viventi Modificati (OVM)* ottenuti con le moderne biotecnologie che possono esercitare effetti negativi sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana, e con una particolare attenzione ai movimenti transfrontalieri.
L’Unione Europea ha approvato il Protocollo di Cartagena con la Decisione 2002/628/CE del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 48).
Il Protocollo di Cartagena della CBD è entrato in vigore il 29 Dicembre 2003 ed è stato ratificato dall’Italia con la legge 15 gennaio 2004, n. 27.
Protocollo di Nagoya (ABS) 2010
Il Protocollo di Nagoya (ABS) sull’Accesso alle Risorse Genetiche e l’equa condivisione dei benefici derivanti dal loro utilizzo è uno strumento internazionale adottato dalla Conferenza delle Parti della CBD (Convenzione sulla Biodiversità Biologica) nel corso della sua X Riunione, il 29 ottobre 2010 a Nagoya, in Giappone ed è stato aperto alla firma il 2 febbraio 2011.
L’obiettivo del Protocollo consiste nella giusta ed equa condivisione dei benefici che derivano dall’utilizzazione delle risorse genetiche, ivi incluso l’appropriato accesso alle risorse genetiche e l’appropriato trasferimento delle relative tecnologie, tenendo in considerazione tutti i diritti riguardanti quelle risorse e quelle tecnologie e i fondi opportuni, contribuendo in tal modo alla conservazione della diversità biologica e all’uso sostenibile dei suoi componenti.
Il Protocollo dovrà applicarsi alle risorse genetiche nell’ambito dei contenuti dell’Articolo 15 della Convenzione sulla Diversità Biologica e ai benefici derivanti dall’utilizzazione di tali risorse. Il presente Protocollo dovrà anche applicarsi alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche nell’ambito dei contenuti della Convenzione sulla Diversità Biologica e ai benefici che derivano da tali conoscenze.
L’Unione Europea ha approvato il Protocollo di Nagoya con decisione 283/2014/UE, depositando lo strumento di ratifica il 16 maggio 2014.
L’Italia ha aderito al Protocollo il 23 giugno 2011, contestualmente all’Unione Europea e ad altri 11 dei suoi Stati membri, nel corso della cerimonia di firma organizzata dal Segretariato per gli Stati membri dell’UE presso la sede delle Nazioni Unite a New York.
L'Italia non lo ha ancora ratificato il Protocollo di Nagoya e quindi non risulta ancora come Paese aderente, se non attraverso l’Unione europea che lo ha ratificato il 16 maggio 2014.
Il Protocollo è entrato in vigore il 12 ottobre 2014, in coincidenza con lo svolgimento della COP 12 della CBD, dopo il deposito del 50° strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione (avvenuta da parte dell’Uruguay il 16 luglio 2014).
https://www.cbd.int/convention/text/default.shtml
Regolamento specie esotiche invasive
Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).
Secondo la definizione del Regolamento (UE) n. 1143/2014 una "specie esotica invasiva di rilevanza unionale" è una specie esotica invasiva i cui effetti negativi sono considerati tali da richiedere un intervento concertato a livello di Unione in conformità dell’articolo 4, paragrafo 3:
Articolo 4 Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale
...
3. Le specie esotiche invasive sono incluse nell’elenco dell'Unione solo se rispondono a tutti i seguenti criteri:
a) risultano, in base alle prove scientifiche disponibili, estranee al territorio dell’Unione eccetto le regioni ultraperiferiche;
b) risultano, in base alle prove scientifiche disponibili, in grado di insediare una popolazione vitale e diffondersi nell’ambiente, alle condizioni climatiche attuali e alle condizioni climatiche conseguenti a ipotizzabili cambiamenti climatici, in una regione biogeografica condivisa da più di due Stati membri o una sottoregione marina eccetto le loro regioni ultra periferiche;
c) in base alle prove scientifiche disponibili, produrranno probabilmente un effetto negativo significativo sulla biodiversità o sui servizi ecosistemici collegati e potrebbero inoltre generare conseguenze negative sulla salute umana o l'economia;
d) è dimostrato, in base a una valutazione dei rischi eseguita in conformità dell’articolo 5, paragrafo 1, che risulta necessario un intervento concertato a livello di Unione per prevenirne l'introduzione, l’insediamento o la diffusione;
e) l'iscrizione nell'elenco dell'Unione porterà probabilmente a prevenire, ridurre al minimo o mitigare efficacemente il loro effetto negativo.
...
Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale / I provvedimenti emanati
L’elenco viene periodicamente aggiornato. Una prima lista di specie è stata adottata il 14 luglio 2016, successivamente l’elenco è stato aggiornato con una seconda lista di specie il 13 luglio 2017, con una terza il 25 luglio 2019 e infine con una quarta il 13 luglio 2022.
Le 4 liste sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e complessivamente constano di 88 specie esotiche invasive di interesse unionale.
L'elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale è adottato in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014.
Provvedimenti della Commissione Europea di adozione delle liste di specie:
Testo consolidato Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 al 02.08.2022
1. Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016 che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1263 della Commissione del 12 luglio 2017 che aggiorna l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale istituito dal regolamento d'esecuzione (UE) 2016/1141 in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
3. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1262 della Commissione del 25 luglio 2019 che aggiorna l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale istituito dal regolamento d'esecuzione (UE) 2016/1141 in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
4. Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1203 della Commissione del 12 luglio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 per aggiornare l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.
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segue in allegato
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Collegati
Protocollo di Nagoya (ABS)
Regolamento (UE) N. 1143/2014
Legge 14 febbraio 1994 n. 124
Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale
Specie esotiche invasive: UE deferisce Italia e altri paesi alla Corte di giustizia
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Convenzione Diversità Biologica (CBD) - Convenzione Rio de Janeiro 1992 - Note Rev. 00 2023.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2023 |
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