Slide background
Slide background




Sentenza Consiglio di Stato n. 212 del 09 gennaio 2020

ID 9998 | | Visite: 8546 | Giurisprudenza CostruzioniPermalink: https://www.certifico.com/id/9998

Sentenza Consiglio di Stato n  212 del 09 gennaio 2020

Sentenza Consiglio di Stato n. 212 del 09 gennaio 2020 

E' necessario il permesso di costruire per la realizzazione di un muro di contenimento, in quanto si tratta di un’opera che trasforma in modo durevole l’assetto edilizio del territorio e dunque qualificabile come intervento di nuova costruzione.

La Sentenza Consiglio di Stato n. 212 del 09 gennaio 2020 ha espresso i seguenti principi:

- il muro di cinta o di contenimento è struttura che - differenziandosi dalla semplice recinzione, la quale ha caratteristiche tipologiche di minima entità al fine della mera delimitazione della proprietà - non ha natura pertinenziale, in quanto opera dotata di specificità ed autonomia soprattutto in relazione alla funzione assolta, consistente nel sostenere il terreno al fine di evitarne movimenti franosi in caso di dislivello, originario o incrementato;
- il concetto di nuova costruzione è comprensivo di qualunque manufatto autonomo ovvero modificativo di altro preesistente, che sia stabilmente infisso al suolo o ai muri di quella preesistente, ma comunque capace di trasformare in modo durevole l’area coperta, ovvero ancora delle opere di qualsiasi genere con cui si operi nel suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi;
- in materia edilizia, è necessario il permesso di costruire per la realizzazione di un muro di contenimento, in quanto si tratta di un manufatto che si eleva al di sopra del suolo ed è destinato a trasformare durevolmente l’area impegnata, come tale qualificabile intervento di nuova costruzione.

...

FATTO

Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, il sig. -OMISSIS-impugnava l’ordinanza n. -OMISSIS-del Commissario prefettizio del Comune di San Felice Circeo, con cui gli erano state ingiunte la sospensione dei lavori e la demolizione relativamente alla realizzazione di un muro di contenimento di altezza variabile da m. 1,50 a m. 2,50 e lungo mt. 8 circa, interessante una superficie di mq. 16, eretto abusivamente in -OMISSIS-, in zona “Centro storico”, soggetta a vincolo panoramico e paesaggistico ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 e nella quale il P.R.G. consentiva solo il risanamento igienico ed il restauro conservativo e non anche la realizzazione di nuove opere, comportanti la trasformazione dello stato dei luoghi
Con sentenza n. -OMISSIS-il T.A.R. adito respingeva il ricorso.
Il sig. -OMISSIS-ha appellato la sentenza di primo grado per ottenere, in sua riforma, l’annullamento del provvedimento sindacale.
Il 26 giugno 2015 si è costituito per l’appellante un nuovo difensore, per il decesso del precedente.
L’appellante ha prodotto una memoria a sostegno delle proprie ragioni. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, rilevata l’assenza del fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado, la trattazione della causa è stata rinviata nelle more della sua acquisizione, successivamente avvenuta al fascicolo informatico.
Alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L’appello è affidato a tre motivi di critica della decisione di primo grado.
Con un primo motivo, l’appellante si duole dell’avvenuto rigetto, da parte del T.A.R., della censura basata sull’omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento sanzionatorio, motivato sul rilievo della natura vincolata del provvedimento e sulla conseguente applicabilità dell’art. 21 octies della legge n. 241/90.
Il motivo è infondato, essendo ormai pacifico che, per la sua natura di atto vincolato, ancorato esclusivamente alla sussistenza di opere abusive che ne rendono doverosa l’adozione, l’ordine di demolizione non richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento (ex multis, C.d.S., sez. IV, 27 maggio 2019, n. 3432; sez. II, 20 maggio 2019, n. 3208).
Con un secondo motivo, l’appellante sostiene che il Giudice di primo grado non avrebbe potuto decidere la causa disattendendo una sua precedente istanza di cancellazione dal ruolo, alla quale la controparte non si sarebbe opposta.
Anche questo motivo è infondato.
Non sussiste, difatti, un diritto delle parti in causa al rinvio della discussione del ricorso od alla cancellazione della causa dal ruolo, atteso che, pur non potendo revocarsi in dubbio che anche il processo amministrativo è regolato dal principio dispositivo, in esso non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti (C.d.S., sez. III, 30 novembre 2018, n. 6823; sez. IV, 13 febbraio 2018, n. 886; sez. III, 8 giugno 2017, n. 2775).
Con un ultimo motivo l’appellante contesta il rigetto del motivo del ricorso di primo grado con cui aveva sostenuto che l’opera, consistente in un muro di contenimento che si sarebbe reso necessario nel corso di lavori di manutenzione della fossa settica della sua abitazione, sarebbe stata prettamente funzionale alla costruzione principale e, per la sua natura di opera pertinenziale, non avrebbe necessitato del permesso di costruire.
Il T.A.R. ha respinto il motivo osservando in contrario, per un verso, che “il muro realizzato dal ricorrente, siccome descritto dal Comando dei VV.UU nel rapporto del - OMISSIS-, travalica i ristretti limiti imposti dalla disciplina di PRG, non potendosi ricondurre né ad un intervento di risanamento igienico né ad un restauro conservativo di volumi esistenti” e, per altro verso, che “la edificazione di un muro di contenimento costituisce un’opera di carattere permanente che richiede la concessione edilizia, incidendo in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio”.
L’appellante insiste che il manufatto non avrebbe richiesto la concessione edilizia, trattandosi di muretto di contenimento pertinenziale all’utilizzo della fossa settica di un immobile preesistente, criticando la sentenza appellata per non esservi esposte le ragioni in base alle quali il Giudice di prime cure avrebbe ritenuto di discostarsi dal diverso convincimento espresso dal Giudice penale nel provvedimento di dissequestro dell’immobile.
Il motivo è infondato.
La sentenza appellata è, difatti, conforme alla consolidata giurisprudenza in materia, sia amministrativa che penale.
Secondo questo Consiglio, infatti, “il muro di cinta o di contenimento è struttura che - differenziandosi dalla semplice recinzione, la quale ha caratteristiche tipologiche di minima entità al fine della mera delimitazione della proprietà - non ha natura pertinenziale, in quanto opera dotata di specificità ed autonomia soprattutto in relazione alla funzione assolta, consistente nel sostenere il terreno al fine di evitarne movimenti franosi in caso di dislivello, originario o incrementato” (ex ceteris C.d.S., sez. VI, 9 luglio 2018, n. 4169, anche per la precisazione che il concetto di nuova costruzione “è comprensivo di qualunque manufatto autonomo ovvero modificativo di altro preesistente, che sia stabilmente infisso al suolo o ai muri di quella preesistente, ma comunque capace di trasformare in modo durevole l’area coperta, ovvero ancora [del]le opere di qualsiasi genere con cui si operi nel suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi”), mentre, per la Corte di cassazione, “in materia  edilizia, è necessario il permesso di costruire per la realizzazione di un muro di contenimento, in quanto si tratta di un manufatto che si eleva al di sopra del suolo ed è destinato a trasformare durevolmente l’area impegnata, come tale qualificabile intervento di nuova costruzione” (Cass., sez. III pen., 21 novembre 2018, n. 55366, con richiami ad altri precedenti della giurisprudenza penale di legittimità).
Di questi principi il T.A.R. ha fatto corretta applicazione, considerate le dimensioni del manufatto in questione, lungo circa 8 metri e di altezza variabile da m. 1,50 a m. 2,50.
Infine, quanto all’invocato diverso apprezzamento dell’opera da parte del Giudice penale, peraltro ai limitati fini della misura cautelare reale, è sufficiente rammentare che persino il giudicato penale non è vincolante nei confronti di altri soggetti che siano rimasti estranei al processo penale, pur essendo in qualche misura collegati alla vicenda (come, nel caso di specie, il Comune appellato), e che, comunque, il vincolo, sotto il profilo oggettivo, copre solo l’accertamento dei fatti materiali e non anche la loro qualificazione o valutazione giuridica, che rimane circoscritta al processo penale e non può condizionare l’autonoma valutazione da parte del giudice amministrativo o civile (C.d.S., sez. IV, 28 giugno 2016, n. 2864).
Per queste ragioni, in conclusione, l’appello deve essere integralmente respinto.
Nulla va disposto per le spese, non essendo costituita l’amministrazione appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Consiglio di Stato 212 2020.pdf
 
117 kB 1

Tags: Costruzioni Abbonati Costruzioni

Ultimi archiviati Chemicals

ECHA 2025   Key Areas of Regulatory Challenge
Giu 11, 2025 85

ECHA 2025 - Key Areas of Regulatory Challenge

ECHA 2025 - Key Areas of Regulatory Challenge ID 24098 | 11.06.2025 / Attached The report introduces new topics to reflect ECHA’s growing responsibilities. It also covers emerging topics in waste and recycling that aim to support circularity and enhance Europe’s industrial competitiveness. For… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Giu 09, 2025 179

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 23.05.2025

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 23.05.2025 ID 24091 | Last update: 09.06.2025 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
In situ generated active substances and their products
Giu 07, 2025 241

In situ generated active substances and their products

In situ generated active substances and their products / ECHA Aprile 2025 ID 24087 | 07.06.2025 / Version 2 April 2025 Information requirements and risk assessment for approval and authorisation Recommendations of the BPC Working Groups.________ Il presente documento ha lo scopo di assistere gli… Leggi tutto
Giu 06, 2025 402

Rettifica regolamento (UE) 2023/2055 - 06.06.2025

Rettifica regolamento (UE) 2023/2055 - 06.06.2025 ID 24080 | 06.06.2025 Rettifica del regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione, del 25 settembre 2023, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la… Leggi tutto
Documento di orientamento CE condizioni d uso simili in tutta l Unione biocidi
Giu 04, 2025 399

Documento di orientamento CE condizioni d'uso simili in tutta l’Unione biocidi

Documento di orientamento CE condizioni d'uso simili in tutta l’Unione biocidi ID 24073 | 04.06.2025 / In allegato Comunicazione della Commissione - Documento di orientamento sulla definizione di condizioni d'uso simili in tutta l'Unione conformemente all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento… Leggi tutto
Decisione di esecuzione  UE  2025 1074
Giu 03, 2025 433

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1074

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1074 / Non approvazione ossido di etilene uso nei biocidi tipo di prodotto 2 ID 24066 | 03.06.2025 Decisione di esecuzione (UE) 2025/1074 della Commissione, del 2 giugno 2025, che non approva l’ossido di etilene come principio attivo esistente ai fini del suo uso… Leggi tutto
How to prepare a Drinking Water Directive Notification of intention
Mag 30, 2025 570

How to prepare a Drinking Water Directive Notification of intention

How to prepare a Drinking Water Directive Notification of intention / ECHA June 2025 ID 24047 | 30.05.2025 / Attached The purpose of this manual is to assist in the preparation of DWD notification of intention dossiers using IUCLID. The manual provides you with detailed and practical instructions… Leggi tutto
Mag 26, 2025 822

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/973

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/973 ID 24020 | 26.05.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/973 della Commissione, del 23 maggio 2025, recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 101690

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto