Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 38.939 *

/ Totale documenti scaricati: 24.363.865 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 38.939 *

/ Totale documenti scaricati: 24.363.865 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.939 *

/ Totale documenti scaricati: 24.363.865 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.939 *

/ Totale documenti scaricati: 24.363.865 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 38.939 *

/ Totale documenti scaricati: 24.363.865 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023 | Informazione Utile



Store Certifico: Promo -25% su tutti i Prodotti fino al 31 Luglio e puoi diventare subito Cliente Fidelity ***/*** per i futuri acquisti.

/ Documenti disponibili: 38.939 *

/ Totale documenti scaricati: 24.363.865 *

Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.939 *

/ Totale documenti scaricati: 24.363.865 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.939 *

/ Totale documenti scaricati: 24.363.865 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.939 *

/ Totale documenti scaricati: 24.363.865 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti







Europe, Rome

Sentenza Consiglio di Stato n. 212 del 09 gennaio 2020

ID 9998 | | Visite: 6753 | Giurisprudenza CostruzioniPermalink: https://www.certifico.com/id/9998

Sentenza Consiglio di Stato n  212 del 09 gennaio 2020

Sentenza Consiglio di Stato n. 212 del 09 gennaio 2020 

E' necessario il permesso di costruire per la realizzazione di un muro di contenimento, in quanto si tratta di un’opera che trasforma in modo durevole l’assetto edilizio del territorio e dunque qualificabile come intervento di nuova costruzione.

La Sentenza Consiglio di Stato n. 212 del 09 gennaio 2020 ha espresso i seguenti principi:

- il muro di cinta o di contenimento è struttura che - differenziandosi dalla semplice recinzione, la quale ha caratteristiche tipologiche di minima entità al fine della mera delimitazione della proprietà - non ha natura pertinenziale, in quanto opera dotata di specificità ed autonomia soprattutto in relazione alla funzione assolta, consistente nel sostenere il terreno al fine di evitarne movimenti franosi in caso di dislivello, originario o incrementato;
- il concetto di nuova costruzione è comprensivo di qualunque manufatto autonomo ovvero modificativo di altro preesistente, che sia stabilmente infisso al suolo o ai muri di quella preesistente, ma comunque capace di trasformare in modo durevole l’area coperta, ovvero ancora delle opere di qualsiasi genere con cui si operi nel suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi;
- in materia edilizia, è necessario il permesso di costruire per la realizzazione di un muro di contenimento, in quanto si tratta di un manufatto che si eleva al di sopra del suolo ed è destinato a trasformare durevolmente l’area impegnata, come tale qualificabile intervento di nuova costruzione.

...

FATTO

Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, il sig. -OMISSIS-impugnava l’ordinanza n. -OMISSIS-del Commissario prefettizio del Comune di San Felice Circeo, con cui gli erano state ingiunte la sospensione dei lavori e la demolizione relativamente alla realizzazione di un muro di contenimento di altezza variabile da m. 1,50 a m. 2,50 e lungo mt. 8 circa, interessante una superficie di mq. 16, eretto abusivamente in -OMISSIS-, in zona “Centro storico”, soggetta a vincolo panoramico e paesaggistico ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 e nella quale il P.R.G. consentiva solo il risanamento igienico ed il restauro conservativo e non anche la realizzazione di nuove opere, comportanti la trasformazione dello stato dei luoghi
Con sentenza n. -OMISSIS-il T.A.R. adito respingeva il ricorso.
Il sig. -OMISSIS-ha appellato la sentenza di primo grado per ottenere, in sua riforma, l’annullamento del provvedimento sindacale.
Il 26 giugno 2015 si è costituito per l’appellante un nuovo difensore, per il decesso del precedente.
L’appellante ha prodotto una memoria a sostegno delle proprie ragioni. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, rilevata l’assenza del fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado, la trattazione della causa è stata rinviata nelle more della sua acquisizione, successivamente avvenuta al fascicolo informatico.
Alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L’appello è affidato a tre motivi di critica della decisione di primo grado.
Con un primo motivo, l’appellante si duole dell’avvenuto rigetto, da parte del T.A.R., della censura basata sull’omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento sanzionatorio, motivato sul rilievo della natura vincolata del provvedimento e sulla conseguente applicabilità dell’art. 21 octies della legge n. 241/90.
Il motivo è infondato, essendo ormai pacifico che, per la sua natura di atto vincolato, ancorato esclusivamente alla sussistenza di opere abusive che ne rendono doverosa l’adozione, l’ordine di demolizione non richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento (ex multis, C.d.S., sez. IV, 27 maggio 2019, n. 3432; sez. II, 20 maggio 2019, n. 3208).
Con un secondo motivo, l’appellante sostiene che il Giudice di primo grado non avrebbe potuto decidere la causa disattendendo una sua precedente istanza di cancellazione dal ruolo, alla quale la controparte non si sarebbe opposta.
Anche questo motivo è infondato.
Non sussiste, difatti, un diritto delle parti in causa al rinvio della discussione del ricorso od alla cancellazione della causa dal ruolo, atteso che, pur non potendo revocarsi in dubbio che anche il processo amministrativo è regolato dal principio dispositivo, in esso non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti (C.d.S., sez. III, 30 novembre 2018, n. 6823; sez. IV, 13 febbraio 2018, n. 886; sez. III, 8 giugno 2017, n. 2775).
Con un ultimo motivo l’appellante contesta il rigetto del motivo del ricorso di primo grado con cui aveva sostenuto che l’opera, consistente in un muro di contenimento che si sarebbe reso necessario nel corso di lavori di manutenzione della fossa settica della sua abitazione, sarebbe stata prettamente funzionale alla costruzione principale e, per la sua natura di opera pertinenziale, non avrebbe necessitato del permesso di costruire.
Il T.A.R. ha respinto il motivo osservando in contrario, per un verso, che “il muro realizzato dal ricorrente, siccome descritto dal Comando dei VV.UU nel rapporto del - OMISSIS-, travalica i ristretti limiti imposti dalla disciplina di PRG, non potendosi ricondurre né ad un intervento di risanamento igienico né ad un restauro conservativo di volumi esistenti” e, per altro verso, che “la edificazione di un muro di contenimento costituisce un’opera di carattere permanente che richiede la concessione edilizia, incidendo in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio”.
L’appellante insiste che il manufatto non avrebbe richiesto la concessione edilizia, trattandosi di muretto di contenimento pertinenziale all’utilizzo della fossa settica di un immobile preesistente, criticando la sentenza appellata per non esservi esposte le ragioni in base alle quali il Giudice di prime cure avrebbe ritenuto di discostarsi dal diverso convincimento espresso dal Giudice penale nel provvedimento di dissequestro dell’immobile.
Il motivo è infondato.
La sentenza appellata è, difatti, conforme alla consolidata giurisprudenza in materia, sia amministrativa che penale.
Secondo questo Consiglio, infatti, “il muro di cinta o di contenimento è struttura che - differenziandosi dalla semplice recinzione, la quale ha caratteristiche tipologiche di minima entità al fine della mera delimitazione della proprietà - non ha natura pertinenziale, in quanto opera dotata di specificità ed autonomia soprattutto in relazione alla funzione assolta, consistente nel sostenere il terreno al fine di evitarne movimenti franosi in caso di dislivello, originario o incrementato” (ex ceteris C.d.S., sez. VI, 9 luglio 2018, n. 4169, anche per la precisazione che il concetto di nuova costruzione “è comprensivo di qualunque manufatto autonomo ovvero modificativo di altro preesistente, che sia stabilmente infisso al suolo o ai muri di quella preesistente, ma comunque capace di trasformare in modo durevole l’area coperta, ovvero ancora [del]le opere di qualsiasi genere con cui si operi nel suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi”), mentre, per la Corte di cassazione, “in materia  edilizia, è necessario il permesso di costruire per la realizzazione di un muro di contenimento, in quanto si tratta di un manufatto che si eleva al di sopra del suolo ed è destinato a trasformare durevolmente l’area impegnata, come tale qualificabile intervento di nuova costruzione” (Cass., sez. III pen., 21 novembre 2018, n. 55366, con richiami ad altri precedenti della giurisprudenza penale di legittimità).
Di questi principi il T.A.R. ha fatto corretta applicazione, considerate le dimensioni del manufatto in questione, lungo circa 8 metri e di altezza variabile da m. 1,50 a m. 2,50.
Infine, quanto all’invocato diverso apprezzamento dell’opera da parte del Giudice penale, peraltro ai limitati fini della misura cautelare reale, è sufficiente rammentare che persino il giudicato penale non è vincolante nei confronti di altri soggetti che siano rimasti estranei al processo penale, pur essendo in qualche misura collegati alla vicenda (come, nel caso di specie, il Comune appellato), e che, comunque, il vincolo, sotto il profilo oggettivo, copre solo l’accertamento dei fatti materiali e non anche la loro qualificazione o valutazione giuridica, che rimane circoscritta al processo penale e non può condizionare l’autonoma valutazione da parte del giudice amministrativo o civile (C.d.S., sez. IV, 28 giugno 2016, n. 2864).
Per queste ragioni, in conclusione, l’appello deve essere integralmente respinto.
Nulla va disposto per le spese, non essendo costituita l’amministrazione appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Consiglio di Stato 212 2020.pdf
 
117 kB 1

Tags: Costruzioni Abbonati Costruzioni

Ultimi inseriti

Regolamento  UE  2024 1257
Mag 08, 2024 28

Regolamento (UE) 2024/1257

Regolamento (UE) 2024/1257 ID 21822 | 08.05.2024 Regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le… Leggi tutto
Regolamento  UE  2024 1309
Mag 08, 2024 27

Regolamento (UE) 2024/1309

Regolamento (UE) 2024/1309 / Regolamento infrastruttura Gigabit ID 21821 | 08.05.2024 Regolamento (UE) 2024/1309 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit, che modifica… Leggi tutto
Ruolo MC nella gestione e prevenzione della tubercolosi sul lavoro
Mag 07, 2024 61

Ruolo MC nella gestione e prevenzione della tubercolosi sul lavoro

Ruolo del medico del lavoro nella gestione e prevenzione della tubercolosi in ambito occupazionale ID 21819 | 07.05.2024 / Linee Guida SIML 07 agosto 2021 Obiettivi. La presente Linea Guida (LG) ha lo scopo di definire procedure operative, omogenee a livello nazionale, per il Medico del Lavoro –… Leggi tutto
XXI Rapporto sulla sicurezza delle scuole   Cittadinanzaattiva
Mag 07, 2024 32

XXI Rapporto sulla sicurezza delle scuole - Cittadinanzaattiva

in News
XXI Rapporto sulla sicurezza delle scuole - Cittadinanzaattiva ID 17595 | 07.05.2024 / In allegato XXI Rapporto Edifici, classi e studenti in numeri Gli edifici scolastici italiani attivi sono 40.133 e, nell’anno scolastico 2022/23, hanno accolto 7.286.151 studenti, dei quali più di 795 mila (11%)… Leggi tutto
Mag 07, 2024 33

Decreto 20 marzo 2024

Decreto 20 marzo 2024 / Adeguamento antisismico edifici scolastici differito al 31 marzo 2025 ID 21805 | 07.05.2024 Differimento del termine di conclusione degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica. (GU n. 102 del 07.05.2024)________ Articolo 1… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Mag 07, 2024 48

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 07.05.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 07.05.2024 ID 21812 | Last update: 07.05.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Linne guida n  22 CIG
Mag 07, 2024 66

Linee Guida CIG n.22 - Quantificazione dei consumi nei casi di perdite localizzate

Linee Guida CIG n.22 - Quantificazione dei consumi nei casi di perdite localizzate ID 21809 | 07.05.2024 / In allegato bozza Bozza di LG CIG n. 22 in consultazione pubblica dal 30/04/2024 al 30/05/2024 La deliberazione 2 agosto 2022 386/2022/R/GAS introduce un meccanismo di responsabilizzazione… Leggi tutto
Orientamenti interpretazione direttiva caricabatteria standardizzato
Mag 07, 2024 41

Orientamenti interpretazione direttiva caricabatteria standardizzato

Orientamenti interpretazione direttiva caricabatteria standardizzato ID 21808 | 07.05.2024 / In allegato Comunicazione della Commissione - Orientamenti per l'interpretazione della direttiva relativa al caricabatteria standardizzato GU C/2024/2997 del 7.5.2024 Scopo del presente documento è fornire… Leggi tutto
EN 1570 1 2024
Mag 04, 2024 75

EN 1570-1:2024 / Safety requirements for lifting tables

EN 1570-1:2024 / Safety requirements for lifting tables ID 21804 | 04.05.2024 / Preview attached EN 1570-1:2024 Safety requirements for lifting tables - Part 1: Lifting tables serving up to two fixed landing EN 1570-1 specifies the safety requirements for lifting tables with the following… Leggi tutto