Decisione (UE) 2025/860
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Decisione (UE) 2025/860 / Posizione UE Emendamento Conv. Rotterdam
ID 23962 | 12.05.2025
Decisione (UE) 2025/860 del Consiglio, del 14 aprile 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale in riferimento a talune modifiche di tale convenzione e del suo allegato III, e del regolamento interno della conferenza delle parti della convenzione
GU L 2025/860 del 12.5.2025
Entrata in vigore: 12.05.2025
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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale («convenzione») è entrata in vigore il 24 febbraio 2004 ed è stata conclusa dall’Unione con decisione 2006/730/CE del Consiglio.
(2) A norma dell’articolo 7 della convenzione, alla conferenza delle parti della convenzione («conferenza delle parti») è conferito il potere di adottare decisioni relative all’inclusione di prodotti chimici nell’elenco dell’allegato III della convenzione («allegato III»).
(3) Si prevede che, nella sua dodicesima riunione, la conferenza delle parti adotti decisioni per includere ulteriori prodotti chimici nell’allegato III, vale a dire l’acetocloro, il carbosulfan, il clorpirifos, l’amianto crisotilo, il fention (in formulati a volume ultra basso - ULV - che contengono l’ingrediente attivo in quantità pari o superiore a 640 g/l), l’iprodione, i formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in quantità pari o superiore a 276 g/l, corrispondente a paraquat ione in quantità pari o superiore a 200 g/l, il mercurio, il bromuro di metile e il paraquat.
(4) Al fine di promuovere la responsabilità solidale e la cooperazione tra le parti della convenzione nel commercio internazionale di taluni prodotti chimici pericolosi, a tutela della salute umana e dell’ambiente contro i potenziali effetti nocivi di tali sostanze, e contribuire al loro utilizzo ecologicamente razionale è necessario includere nell’allegato III ulteriori prodotti chimici che soddisfano tutti i pertinenti criteri. È pertanto opportuno sostenere l’inclusione nell’allegato III dell’acetocloro, del carbosulfan, del clorpirifos, dell’amianto crisotilo, del fention (in formulati a volume ultra basso - ULV - che contengono l’ingrediente attivo in quantità pari o superiore a 640 g/l), dell’iprodione, dei formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in quantità pari o superiore a 276 g/l, corrispondente a paraquat ione in quantità pari o superiore a 200 g/l, del mercurio, del bromuro di metile e del paraquat.
(5) A norma del regolamento interno della conferenza delle parti, qualsiasi punto all’ordine del giorno di una riunione ordinaria della conferenza delle parti il cui esame non sia stato concluso nel corso della riunione dovrebbe essere automaticamente iscritto all’ordine del giorno provvisorio della riunione ordinaria successiva, salvo decisione contraria della conferenza delle parti. Una parte della convenzione ha indicato di puntare a una modifica del regolamento interno della conferenza delle parti al fine di evitare che le discussioni riguardanti l’inclusione di ulteriori prodotti chimici nell’allegato III che non sono state concluse nel corso di una riunione siano automaticamente iscritte all’ordine del giorno della riunione successiva della conferenza delle parti.
(6) La proposta di modifica dell’articolo 16 della convenzione relativo all’assistenza tecnica presentata da varie parti della convenzione — che prevede l’ampliamento dell’ambito di applicazione includendovi anche l’assistenza finanziaria, segnatamente l’assistenza fornita dal fondo fiduciario del Fondo mondiale per l’ambiente (GEF) e l’assistenza finanziaria fornita dalle parti, con l’obiettivo di sostenere in particolare i paesi in via di sviluppo — non sembra necessaria, in quanto tutte le parti della convenzione devono attuare l’approccio integrato al finanziamento, il GEF affronta già alcuni aspetti della convenzione e le parti possono già contribuire al fondo fiduciario volontario della convenzione per sostenere la fornitura di assistenza tecnica alle parti che sono paesi in via di sviluppo.
(7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nella dodicesima riunione della conferenza delle parti, poiché le decisioni vincoleranno l’Unione o saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sul regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella dodicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale («conferenza delle parti») consiste nel sostenere l’adozione delle modifiche dell’allegato III della convenzione per includervi l’acetocloro, il carbosulfan, il clorpirifos, l’amianto crisotilo, il fention (in formulati a volume ultra basso - ULV - che contengono l’ingrediente attivo in quantità pari o superiore a 640 g/l), l’iprodione, i formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in quantità pari o superiore a 276 g/l, corrispondente a paraquat ione in quantità pari o superiore a 200 g/l, il mercurio, il bromuro di metile e il paraquat.
Articolo 2
Ove una parte della convenzione proponga di modificare l’articolo 16 del regolamento interno della conferenza delle parti prevedendo che qualsiasi punto dell’ordine del giorno il cui esame non sia stato concluso nel corso di una riunione ordinaria della conferenza delle parti non sia automaticamente iscritto all’ordine del giorno provvisorio della riunione ordinaria successiva, salvo decisione contraria della conferenza delle parti, la posizione da adottare a nome dell’Unione è di non sostenere tale modifica.
Articolo 3
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella dodicesima riunione della conferenza delle parti è di non sostenere la proposta di modifica dell’articolo 16 della convenzione sull’assistenza tecnica aggiungendo un riferimento al fondo fiduciario del Fondo mondiale per l’ambiente e al sostegno finanziario concesso dalle parti.
Articolo 4
Alla luce dell’andamento della dodicesima riunione della conferenza delle parti, i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono perfezionare le posizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 nel corso di riunioni di coordinamento sul posto, senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
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