Slide background
Slide background




Regolamento (UE) 2024/1244

ID 21790 | | Visite: 2738 | Legislazione EmissioniPermalink: https://www.certifico.com/id/21790

Portale sulle emissioni industriali

Regolamento (UE) 2024/1244 / Nuovo Portale sulle emissioni industriali

ID 21790 | 02.05.2024

Regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006

GU L 2024/1244 del 2.5.2024

Entrata in vigore: 22.05.2024

Applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2028

Il regolamento (CE) n. 166/2006 è abrogato con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Tuttavia il regolamento (CE) n. 166/2006 continua ad applicarsi per quanto riguarda le comunicazioni per l’anno 2026.

________

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme per la raccolta e la comunicazione dei dati ambientali relativi alle installazioni industriali e istituisce un portale sulle emissioni industriali («portale») a livello dell’Unione sotto forma di una banca dati online che dà accesso pubblico a tali dati.

Il presente regolamento attua il protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti («protocollo»).

Articolo 2 Obiettivi

L’obiettivo del presente regolamento è migliorare l’accesso del pubblico alle informazioni attraverso l’istituzione del portale, agevolando in tal modo la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale e identificando le fonti di inquinamento industriale, nonché permettere il monitoraggio dell’inquinamento industriale al fine di contribuire alla sua prevenzione e riduzione.

[...] Articolo 4 Contenuto del portale

1. Il portale contiene quanto segue:

a) i dati sulle emissioni di sostanze inquinanti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a);

b) i dati sui trasferimenti fuori sito di rifiuti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e di sostanze inquinanti in acque reflue di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c);

c) le informazioni sulle singole installazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma della direttiva 2010/75/UE, in particolare dell’articolo 72;

d) i dati sull’uso dell’acqua, dell’energia e delle materie prime pertinenti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d);

e) le informazioni contestuali di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera e);

f) i dati sull’emissione di sostanze inquinanti da fonti diffuse, di cui all’articolo 8, paragrafo 1, ove disponibili.

2. Il portale contiene i link alle banche dati seguenti:

a) i registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituiti dagli Stati membri in conformità del protocollo;

b) altri registri, banche dati o siti web esistenti accessibili al pubblico, istituiti a livello di Stato membro o di Unione, che danno accesso ai dati da comunicare a norma della legislazione dell’Unione in materia di cambiamenti climatici, protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo e gestione dei rifiuti.

[...]

Articolo 20 Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 166/2006 è abrogato con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2028.

I riferimenti al regolamento (CE) n. 166/2006 abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 21 Disposizioni transitorie

In deroga all’articolo 20, primo comma, del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 166/2006 continua ad applicarsi per quanto riguarda le comunicazioni per l’anno 2026.

Articolo 22 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028.

[...]

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamneto (UE) 2024 1244.pdf)Regolamento (UE) 2024/1244
 
IT1277 kB278

Tags: Ambiente Emissioni

Ultimi archiviati Chemicals

Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari 2023
Mag 02, 2025 269

Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari - 2023

Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari - Attività 2023 ID 23919 | 02.05.2025 / In allegato La presente relazione contiene i risultati analitici dell’attività svolta nel 2023 in adempimento a quanto previsto dal “Piano nazionale riguardante il controllo ufficiale… Leggi tutto
ECHA Annual report 2024
Apr 19, 2025 782

ECHA Annual report 2024

ECHA Annual report 2024 ID 23848 | 19.04.2025 / Attached ECHA’s achievements in 2024 reflect a strong commitment to our strategic goals and priorities, as well as our vision of chemical safety through science, collaboration and knowledge. We continued to progress and implement our existing legal… Leggi tutto
Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari 2025 2027
Apr 17, 2025 869

Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari 2025-2027

Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari 2025-2027 ID 23839 | 17.04.2025 / In allegato Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari come materia prima e negli alimenti comprese le sostanze aromatizzanti di affumicatura anni 2025-2027 Il… Leggi tutto
Apr 08, 2025 794

Decreto 27 marzo 2025 | Suppl. 11.7 Farmacopea europea 11ª ed.

Decreto 27 marzo 2025 | Suppl. 11.7 Farmacopea europea 11ª ed. ID 23772 | 08.04.2025 Decreto 27 marzo 2025 Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 11.7 della 11ª edizione della Farmacopea europea. (GU n.82 del 08.04.2025) _________ Art. 1. 1. I testi… Leggi tutto
Apr 07, 2025 773

Regolamento delegato (UE) 2025/687

Regolamento delegato (UE) 2025/687 ID 23761 | 07.04.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/687 della Commissione, del 30 gennaio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/624 per quanto riguarda le ispezioni ante mortem presso i macelli, le ispezioni ante mortem presso l’azienda di… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 99199

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto