Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Decisione di esecuzione (UE) 2021/2257

ID 15199 | | Visite: 643 | Legislazione ClimaPermalink: https://www.certifico.com/id/15199

Decisione di esecuzione (UE) 2021/2257

Decisione di esecuzione (UE) 2021/2257 della Commissione del 10 dicembre 2021 che determina le restrizioni quantitative e attribuisce le quote di sostanze controllate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022

(GU L 456/1 del 20.12.2021)

...

Articolo 1

Quantità destinate ad essere immesse in libera pratica

Le quantità di sostanze controllate soggette al regolamento (CE) n. 1005/2009 che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2022 a partire da fonti esterne all’Unione sono le seguenti:

Sostanze controllate

Quantità in kg ODP (potenziale di riduzione dell’ozono)

Gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e gruppo II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati)

500 550,00

Gruppo III (halon)

25 644 250,00

Gruppo IV (tetracloruro di carbonio)

24 530 561,00

Gruppo V (1,1,1-tricoloroetano)

2 500 000,00

Gruppo VI (bromuro di metile)

630 835,20

Gruppo VII (idrobromofluorocarburi)

4 569,16

Gruppo VIII (idroclorofluorocarburi)

4 933 484,75

Gruppo IX (bromoclorometano)

264 024,00

Articolo 2

Attribuzione delle quote destinate ad essere immesse in libera pratica

1. Le quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e altri clorofluorocarburi completamente alogenati sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato I, per il periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022.
2. Le quote di halon sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato II, per il periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022.
3. Le quote di tetracloruro di carbonio sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato III, per il periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022.
4. Le quote di 1,1,1-tricoloroetano sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato IV, per il periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022.
5. Le quote di bromuro di metile sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato V, per il periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022.
6. Le quote di idrobromofluorocarburi sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato VI, per il periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022.
7. Le quote di idroclorofluorocarburi sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato VII, per il periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022.
8. Le quote di bromoclorometano sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato VIII, per il periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022.
9. Le quote attribuite a ciascuna impresa figurano nell’allegato IX.

Articolo 3

Quote per gli usi di laboratorio e a fini di analisi

Le quote per l’importazione e la produzione di sostanze controllate per usi di laboratorio e a fini di analisi per il 2022 sono attribuite alle imprese di cui all’allegato X.

Sono indicate nell’allegato XI le quantità massime destinate a usi di laboratorio e a fini di analisi che possono essere prodotte o importate nel 2022 e che sono attribuite alle suddette imprese.

Articolo 4

Periodo di validità

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

[...] Segue in allegato

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decisione di esecuzione UE 2021 2257.pdf)Decisione di esecuzione (UE) 2021/2257
 
IT670 kB74

Tags: Ambiente Clima

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Mar 27, 2023 48

Decisione 2006/193/CE

Decisione 2006/193/CE Decisione della Commissione, del 1° marzo 2006, recante norme sull’utilizzo del logo EMAS in casi eccezionali di imballaggio per il trasporto e imballaggio terziario ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 70, 9.3.2006)… Leggi tutto
Mar 27, 2023 51

Decisione 2001/681/CE

Decisione 2001/681/CE Decisione della Commissione, del 7 settembre 2001, relativa agli orientamenti per l'attuazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). (GU L… Leggi tutto
Arsenico   Contaminazione ed esposizione ambientale
Mar 15, 2023 94

Arsenico: contaminazione ed esposizione ambientale

Arsenico: contaminazione ed esposizione ambientale ID 19217 | 15.03.2023 / In allegato INAIL 2010 L’Arsenico (As) è un metalloide la cui presenza è ampiamente rilevabile in tutte le matrici ambientali. In natura si trova solitamente in piccole quantità, nelle rocce, nei suoli, nelle polveri e… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione UE 2023 574
Mar 14, 2023 103

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/574

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/574 / Coformulanti inaccettabili nei prodotti fitosanitari ID 19206 | 14.03.2023 Regolamento di esecuzione (UE) 2023/574 della Commissione del 13 marzo 2023 che stabilisce norme dettagliate per l’identificazione dei coformulanti inaccettabili nei prodotti… Leggi tutto
Il problema delle materie prime critiche per la transizione ecologica
Mar 13, 2023 85

Il problema delle materie prime critiche per la transizione ecologica

Il problema delle materie prime critiche per la transizione ecologica / ENEA 2023 ID 19202 | 13.03.2023 Il testo si propone come rassegna ragionata, corredata delle informazioni statistiche disponibili, circa il tema delle “materie prime critiche” (Critical Raw Materials, CRM), con particolare… Leggi tutto

Più letti Ambiente