Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
44.915
/ Documenti scaricati: 33.072.296
/ Documenti scaricati: 33.072.296
ID 2507 | Update news 20.02.2024
Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
GU L 286/1 del 31.10.2009
Il Regolamento (UE) 2024/590 abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009 dall'11 marzo 2024.
L’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1005/2009 applicabile il 10 marzo 2024 continua ad applicarsi fino al 2 marzo 2025.
L’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1005/2009 applicabile il 10 marzo 2024 continua ad applicarsi per quanto riguarda il periodo di riferimento dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
_________
Testo consolidato 2017 con le modifiche:
- Regolamento (UE) n. 744/2010 della Commissione del 18 agosto 2010 (GU L 218 2 19.8.2010)
- Regolamento (UE) n. 1087/2013 della Commissione del 4 novembre 2013 (GU L 293 28 5.11.2013)
- Regolamento (UE) n. 1088/2013 della Commissione del 4 novembre 2013 (GU L 293 29 5.11.2013)
- Regolamento (UE) n. 2017/605 della Commissione del 29 marzo 2017 (GU L 84 3 30.3.2017)
....
DIVIETI
Articolo 4 Produzione di sostanze controllate
È vietata la produzione di sostanze controllate.
Articolo 5 Immissione sul mercato e uso di sostanze controllate
1. Sono vietati l’immissione sul mercato e l’uso di sostanze controllate.
2. Le sostanze controllate non possono essere immesse sul mercato in contenitori non riutilizzabili, salvo se impiegate per gli usi di laboratorio e a fini di analisi di cui all’articolo 10 e all’articolo 11, paragrafo 2.
3. Il presente articolo non si applica alle sostanze controllate contenute in prodotti e apparecchiature.
Articolo 6 Immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate
1. È vietata l’immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, ad eccezione di prodotti o apparecchiature per i quali l’uso della rispettiva sostanza controllata è autorizzato ai sensi dell’articolo 10, dell’articolo 11, paragrafo 2, o dell’articolo 13 o è stato autorizzato in base all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000.
2. Ad eccezione degli usi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, sono vietati ed eliminati i sistemi di protezione antincendio e gli estintori contenenti halon.
Articolo 31 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.
....
Vedi Documento:
ID 15045 | 08.01.2022 / Fonte CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali)
D.M. MiSE 21 dicembre 2017
D.M. MiTE 27 ottobre 2021
A. REQUISITI ...
ID 17876 | 19.10.2022 / Chiarimenti applicativi in allegato
Chiarimenti MITE prot. 0128108 del...
Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.
GU L 1, 4.1.2003, p. 65–71
Abrogata dalla Direttiva 2010/3...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024