Chiarimenti disciplina matrici materiali di riporto
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Chiarimenti disciplina matrici materiali di riporto
Circolare MATTM del 10 Novembre 2017 n. 0015786
Oggetto: Disciplina delle matrici " - chiarimenti interpretativi
Con riferimento alla disciplina delle matrici materiali di riporto ed all’utilizzo che di tali materiali possono farsi anche in considerazione delle nuove disposizioni in materia contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.120, regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la presente circolare intende fornire alle Amministrazioni in indirizzo chiarimenti interpretativi al fine di uniformarne l’azione amministrativa.
I. Definizione e qualificazione giuridica delle matrici materiali di riporto. Le novità introdotte dal DPR 120/2017
[...] "l’articolo 3, comma 1, del D.L. 2/2012 fornisce la definizione di “matrici materiali di riporto” evidenziando la volontà del legislatore di equiparare, al ricorrere di particolari condizioni, i materiali di riporto al suolo con conseguente applicazione dell’articolo 185, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006.
Nello stesso senso del predetto quadro normativo, depone il nuovo DPR 120/2017. Nello specifico l’articolo 4, comma 3, relativo ai criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti, stabilisce che nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso. Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui al comma 2, lettera d), il citato articolo 4, comma 3, prevede che le matrici materiali di riporto sono sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui all’Allegato 3 del decreto del Ministro dell’ambiente del 5 febbraio 1998, recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero”, per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo".
L’articolo 24, comma 1, del DPR 120/2017, recante la disciplina dell’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti, prevede che ai fini dell’esclusione dall’ambito di applicazione di tale normativa, le terre e rocce da scavo devono essere conformi ai requisiti di cui all’articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, devono essere utilizzate nel sito di produzione. La norma in commento prevede, inoltre, che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, la non contaminazione è verificata ai sensi dell’allegato 4 dello stesso DPR.
II. Quadro normativo di riferimento in materia di gestione
[...]"nel caso in cui i materiali prodotti dagli scavi rispettino la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo, e pertanto non risultino essere contaminati, è sempre consentito il riutilizzo in situ restando, altresì, esclusi dal regime normativo dei rifiuti ai sensi dell’articolo articolo 185, comma 1, lettere b) e c), d. lgs. 152/2006".
III. Gestione delle terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto
[...]"nel caso le matrici materiali di riporto rispettino la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo, e pertanto non risultino essere contaminate, è sempre consentito il riutilizzo in situ.
Nel caso in cui nelle matrici materiali di riporto sia presente una fonte di contaminazione è necessario procedere alla eliminazione di tale fonte di contaminazione e non dell’intera matrice materiale di riporto prima di poter riutilizzare in situ il materiale di riporto stesso".
Fonte: MATTM Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
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