Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Interpello Ambientale 20.10.2021 - Tipologia 4e) Allegato IV alla parte seconda D. Lgs. 152/2006

ID 14921 | | Visite: 1731 | Documenti AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/14921

Interpello Ambientale 20 10 2021   Tipologia 4e Allegato IV alla parte seconda TUA

Interpello Ambientale 20.10.2021 - Tipologia 4e) di cui all’Allegato IV alla parte seconda D. Lgs. 152/2006

ID 14921 | 11.11.2021 / In allegato Testo interpello Ambientale

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente

Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione
"Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

...

Interpello ambientale

Sezione Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

20.10.2021 - Interpello ex art. 3-septies del D. Lgs. 152/2006. Istanza in merito ai criteri per l’applicazione della tipologia 4e) di cui all’Allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006: impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m3 di volume.

In allegato:

- Quesito
- Riscontro

Oggetto: Interpello ex art. 3-septies del D. Lgs. 152/2006. Istanza in merito ai criteri per l’applicazione della tipologia 4e) di cui all’Allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006. Riscontro vs. nota prot. PG/2021/0318789

Con nota prot.n. 0318789/2021 del 15/06/2021, acquisita con prot. n. 64251/MATTM del 15/06/2021, codesto ufficio ha presentato istanza di interpello ambientale in merito ai criteri per l’applicazione della tipologia 4e) denominata “impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m3 di volume” di cui all’Allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006.
Ai fini dell’individuazione degli impianti soggetti obbligatoriamente alla verifica di assoggettabilità a VIA, codesto ufficio ha richiesto alla scrivente di esprimersi sulle interpretazioni fornite ovvero se il “volume” indicato per la definizione della soglia dimensionale debba riferirsi al volume fisicamente occupato dall’impianto o se debba riferirsi alla “capacità produttiva” dell’impianto.
Al fine di fornire una risposta quanto più coerente a quelle che possono essere state le intenzioni del legislatore, è opportuno richiamare l’originario dettame della Direttiva 2014/52/CE nelle parti in cui si prevede che:
- Art. 4 [..]Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 4, per i progetti elencati nell’allegato II gli Stati membri determinano se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. Gli Stati membri prendono tale decisione, mediante: a) un esame del progetto caso per caso; o b) soglie o criteri fissati dallo Stato membro. Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b). Qualora sia effettuato un esame caso per caso o siano fissate soglie o criteri di cui al paragrafo 2, si tiene conto dei pertinenti criteri di selezione riportati nell' allegato III.
Nel succitato allegato III, contenente i criteri intesi a stabilire se i progetti elencati nell’allegato II debbano essere sottoposti a una valutazione dell’impatto ambientale, viene, per l’appunto, stabilito, tra l’altro, che “le caratteristiche dei progetti devono essere prese in considerazione, tenendo conto in particolare: a) delle dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto”.
Tenendo presente che la tipologia di opera in esame è riconducibile alla categoria “industria dei prodotti alimentari” di cui all’allegato II della Direttiva, si ritiene condivisibile il dubbio interpretativo espresso da codesta Regione circa il riferimento al “volume” in termini di “capacità produttiva”, essendo questa il parametro maggiormente significativo, ai fini della valutazione dei potenziali impatti significativi e negativi, per l’attività industriale di che trattasi.
Tuttavia, se così fosse, susciterebbero perplessità le seguenti considerazioni:
a) per altre tipologie di opere dell’allegato IV, il “fattore di produzione”, espresso come “capacità”, “capacità produttiva”, “capacità di trattamento”, inteso come parametro caratterizzante la tipologia progettuale, è chiaramente indicato (es. tipologie di opera di cui al punto 3b), 3c), 3d), 3m), 3n). 3o), 4a), 4b), 5a), 5b), 5c) e 5d), 7r, 7s, 7t, 7u);
b) per alcune tipologie di opera della stessa categoria “industria dei prodotti alimentari” non è sufficiente esprimere la capacità produttiva come “peso/intervallo di tempo”, ma viene fatta un’ulteriore specifica rispetto alla base temporale di riferimento (es. tipologie di opere di cui al punto 4a) e 4b));
c) in aggiunta a quanto rappresentato al punto b), l’assenza di un espressa unità di riferimento temporale a cui rapportare il “volume” prodotto dalla tipologia di attività industriale in esame al fine di ricondurlo “dimensionalmente” alla “capacità produttiva”, imporrebbe un intervento “interpretativo”, che non può essere ammesso dalla norma in quanto sarebbe intriso inevitabilmente - benchè guidato auspicabilmente da criteri quanto più oggettivi possibili e quanto più ispirati all’esperienza comune - di un carattere di discrezionalità e di arbitrarietà (es. scelta di base mensile, anziché semestrale o annuale);
Considerato anche che la definizione di “capacità produttiva” è strettamente funzionale alla tipologia di prodotto specifica, si può concludere che la scelta del legislatore probabilmente è stata quella, per questa tipologia di intervento, di fare riferimento ad un parametro dimensionale del sito produttivo anche se non strettamente rappresentativo della tipologia progettuale.
Per tutto quanto sopra rappresentato si ritiene che, nel caso in esame, l’interpretazione normativa non possa prescindere da quella letterale e che, pertanto, l’espressione “che superino 50.000 m3 di volume” non possa che riferirsi, nelle intenzioni del legislatore, al soggetto “impianti” e, specificatamente, al volume dell’edificio dedicato all’attività produttiva assunto come dimensione caratteristica dell’impianto stesso.

Fonte: MITE

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Riscontro - Tipologia 4e Allegato IV alla parte seconda TUA.pdf
Interpello ambientale
184 kB 12
Allegato riservato Quesito - Tipologia 4e) Allegato IV alla parte seconda TUA.pdf
Interpello ambientale
210 kB 8

Tags: Ambiente Abbonati Ambiente Testo Unico Ambientale Interpello ambientale

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Direttiva PdCM 8 luglio 2014   Indirizzi protezione civile grandi dighe
Mar 17, 2024 49

Direttiva 8 luglio 2014

Direttiva PdCM 8 luglio 2014 / Indirizzi protezione civile grandi dighe ID 21526 | 17.03.2024 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014 Indirizzi operativi inerenti all’attività di protezione civile nell’ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe. [GU n. 256 del… Leggi tutto
EEA Report No 1 2024
Mar 13, 2024 99

Report 1/2024 European Climate Risk Assessment (EUCRA)

Report 1/2024 European Climate Risk Assessment (EUCRA) ID 21493 | 13.03.2024 Come si è visto già negli ultimi anni, in Europa caldo estremo, siccità, incendi boschivi e inondazioni sono destinati ad acuirsi anche in base agli scenari più ottimistici in materia di riscaldamento globale e a incidere… Leggi tutto
Mar 13, 2024 80

Rettifica decisione (UE) 2022/1244 - 13.03.2024

Rettifica decisione (UE) 2022/1244 - 13.03.2024 ID 21492 | 13.03.2024 Rettifica della decisione (UE) 2022/1244 della Commissione, del 13 luglio 2022, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai substrati di coltivazione e agli… Leggi tutto
Decisione  UE  2024 721
Mar 08, 2024 105

Decisione (UE) 2024/721

Decisione (UE) 2024/721 ID 21472 | 08.03.2024 Decisione (UE) 2024/721 della Commissione, del 27 febbraio 2024, che istituisce, a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti… Leggi tutto
Mar 08, 2024 102

Decisione di esecuzione (UE) 2022/142

Decisione di esecuzione (UE) 2022/142 ID 21470 | 08.03.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2022/142 della Commissione del 31 gennaio 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1741 per quanto riguarda la comunicazione di informazioni concernenti il volume di produzione e rettifica tale… Leggi tutto
Mar 06, 2024 89

Decreto 4 agosto 2010

Decreto 4 agosto 2010 ID 21460 | 06.03.2024 Decreto 4 agosto 2010 Modifica della tabella A2, dell'allegato A del decreto ministeriale 7 novembre 2008, relativo alla disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale. (GU n.187 del 12.08.2010) ...… Leggi tutto
Feb 26, 2024 142

Direttiva 2003/35/CE

Direttiva 2003/35/CE Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla… Leggi tutto

Più letti Ambiente