Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Decreto 15 maggio 2019 n. 62

ID 8712 | | Visite: 6784 | Legislazione RifiutiPermalink: https://www.certifico.com/id/8712

Decreto 15 maggio 2019 n  62

Decreto 15 maggio 2019 n. 62 

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(GU Serie Generale n.158 del 08-07-2019)

Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/2019

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP e la cellulosa derivanti dal recupero di rifiuti di prodotti assorbenti per la persona (PAP), cessano di essere qualificati come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

[...]

Art. 3. Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto

1. Ai fini dell’articolo 1 e ai sensi dell’articolo 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i materiali derivanti dal recupero dei prodotti assorbenti per la persona (PAP) cessano di essere qualificati come rifiuto e sono qualificati come plastiche eterogenee a base di poliolefine, SAP ovvero cellulosa, ad alto o a basso contenuto di SAP, se risultano conformi ai requisiti tecnici generali di cui all’allegato 1 e ai rispettivi requisiti tecnici specifici di cui agli allegati 2, 3 e 4.

Art. 4. Scopi specifici di utilizzabilità

1. Le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP e la cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP, sono utilizzabili esclusivamente per i rispettivi scopi specifici elencati nell’Allegato 5 per ciascun materiale.

Art. 5. Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni

1. Il rispetto dei criteri di cui all’articolo 3, comma 1, è attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all’Allegato 6 e inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con una delle modalità di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all’autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.
2. Il produttore conserva, presso l’impianto di recupero o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono.
3. Ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 3, il produttore conserva per cinque anni presso l’impianto di recupero, o presso la propria sede legale, un campione di plastiche eterogenee a base di poliolefine, di SAP o di cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP, prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità rispettivamente alla norma UNI EN 10667-16 per le plastiche a base di poliolefine e alla norma UNI EN 643 per la cellulosa. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico/fisiche delle plastiche eterogenee, del SAP e della cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP, prelevate e idonee a consentire la ripetizione delle analisi.

Art. 6. Sistema di gestione ambientale

1. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.
2. Ai fini dell’esenzione di cui al comma 1, deve essere predisposta apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:
a) il rispetto dei criteri di cui all’articolo 3;
b) il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell’autorizzazione;
c) la revisione e il miglioramento del sistema di gestione ambientale.

Art. 7. Norme transitorie e finali

1. Ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore, entro 120 giorni dall’entrata in vigore dello stesso, presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero ai sensi del Titolo III -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.

...Segue in allegato

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 15 maggio 2019 n. 62.pdf)Decreto 15 maggio 2019 n. 62
 
IT1782 kB1220

Tags: Ambiente Rifiuti

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Apr 30, 2025 32

Legge 10 maggio 1976 n. 321

Legge 10 maggio 1976 n. 321 (Legge Merli) ID 23913 | 30.04.2025 Legge 10 maggio 1976 n. 321Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento. (GU n.141 del 29.05.1976) [box-warning]Abrogazione Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale strutturato con tutte le tabelle… Leggi tutto
Apr 28, 2025 179

Rettifica del regolamento (UE) 2023/1542 - 17.4.2024

Rettifica del regolamento (UE) 2023/1542 - 17.4.2024 ID 23891 | 28.04.2025 Rettifica del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2025 772
Apr 22, 2025 460

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/772

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/772 ID 23858 | 22.04.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/772 della Commissione, del 16 aprile 2025, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del… Leggi tutto
Libro verde   Gli appalti pubblici nell unione europea 1996
Apr 21, 2025 431

Libro Verde - Gli appalti pubblici nell'Unione Europea

Libro Verde Gli appalti pubblici nell'Unione Europea 1996 ID 23857 | 21.04.2025 / COM_1996_0583_FIN Dalla fine degli anni ’90 con il Libro Verde “Gli appalti pubblici nell’Unione Europea” del 1996, la Commissione europea ha mostrato progressivamente maggiore attenzione verso lo strumento del Green… Leggi tutto
Apr 16, 2025 647

Circolare ANGA n. 1 del 15 Aprile 2025

Circolare ANGA n. 1 del 15 Aprile 2025 ID 23822 | 16.04.2025 / In allegato Circolare ANGA n. 1 del 15 Aprile 2025 - Quiz verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico Si comunica che a seguito delle modifiche normative intervenute, è stata aggiornata la banca dati dei quiz riguardanti le verifiche… Leggi tutto

Più letti Ambiente