Decreto 22 novembre 2023
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Decreto 22 novembre 2023 / VTS (Vessel Traffic Services)
ID 21141 | 12.01.2024
Decreto 22 novembre 2023 Disposizioni attuative della risoluzione IMO A. 1158 (32) ai fini dell'erogazione dei servizi al traffico marittimo denominati Vessel Traffic Services (VTS).
(GU n.9 del 12.01.2024)
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Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) VTS (Vessel Traffic Services - servizi di assistenza al traffico marittimo): i servizi di cui all’art. 2, comma 1, lettera p) , del decreto legislativo n. 196 del 2005;
b) Autorità nazionale competente: l’autorità di cui all’art. 2, comma 1, lettera m) , del decreto legislativo n. 196 del 2005;
c) Autorità VTS ( VTS provider ): le autorità marittime di cui all’art. 2, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di centro VTS;
d) Centro VTS: la sede da cui opera l’autorità VTS;
e) Area VTS: l’area individuata con i provvedimenti di cui all’art. 6 in cui opera l’autorità VTS;
f) personale VTS: personale militare del Corpo delle Capitanerie di porto appositamente formato, certificato e abilitato, che svolge i compiti associati ai servizi di assistenza al traffico marittimo;
g) nave partecipante: una nave che partecipa obbligatoriamente o volontariamente al VTS.
Art. 2. Finalità del VTS
La finalità del VTS è di contribuire alla salvaguardia della vita umana in mare, alla sicurezza ed efficienza della navigazione, nonché alla protezione dell’ambiente marino all’interno di un’area VTS, mitigando il rischio dell’insorgere di situazioni pericolose.
Art. 3. Autorità nazionale competente
1. L’Autorità nazionale competente svolge i seguenti compiti:
a) emana le direttive tecniche di settore, tenendo conto degli standard internazionali in materia di servizi di assistenza al traffico marittimo;
b) rappresenta i pertinenti interessi nazionali presso gli organismi internazionali di riferimento;
c) valuta la necessità di istituire, potenziare, accorpare, riqualificare o mantenere i servizi di assistenza al traffico marittimo (VTS) sul territorio dello Stato, utilizzando i criteri dell’analisi del rischio, ed autorizza l’autorità VTS ad erogare il servizio, ovvero a cessarne l’erogazione, all’interno di un’area determinata;
d) è responsabile della formazione del personale VTS, svolta in aderenza agli standard internazionali;
e) autorizza ed esercita il controllo sui centri di formazione VTS;
f) predispone linee guida per il personale VTS e livelli di equipaggiamento dei centri VTS;
g) registra gli incidenti ed i mancati incidenti che si verificano all’interno delle aree VTS;
h) effettua periodicamente opportune verifiche sull’adeguatezza dell’autorità VTS e dei centri VTS rispetto alla normativa nazionale ed internazionale di settore e ne analizza le prestazioni;
i) assicura che le attrezzature, i sistemi e le infrastrutture siano appropriate per gli obiettivi del VTS;
j) assicura che il personale VTS sia in numero adeguato, debitamente formato, certificato e abilitato.
Art. 4. Autorità VTS/ VTS provider
1. L’autorità VTS (VTS provider):
a) assicura che il servizio erogato sia conforme alle linee guida internazionali ed alle disposizioni emanate dall’autorità nazionale competente;
b) predispone, adotta e mantiene aggiornato il proprio regolamento, contenente le procedure operative interne ed esterne per lo svolgimento dei servizi VTS;
c) definisce gli obiettivi operativi del VTS, verificando che le attrezzature, i sistemi, le infrastrutture ed il personale siano adeguati allo scopo, rappresentando all’autorità nazionale competente la necessità di adottare eventuali provvedimenti;
d) riferisce all’autorità nazionale competente in merito a eventuali necessità di modificare i provvedimenti di cui all’art. 6;
e) assicura adeguata pubblicità dei servizi resi e delle procedure operative del proprio Centro VTS.
2. Per raggiungere le finalità di cui all’art. 2, l’autorità VTS svolge le seguenti attività operative:
a) fornisce alle navi tempestive rilevanti informazioni sui fattori che possono influenzare la sicurezza della navigazione e contribuire al processo decisionale di bordo;
b) monitora e organizza il traffico, al fine di assicurare la sicurezza e l’efficienza dei movimenti delle navi;
c) reagisce all’insorgere di situazioni pericolose;
d) fornisce ogni altra informazione, consiglio, avvertimento o istruzione, ritenuti necessari in relazione all’evoluzione della situazione in atto.
Art. 5. Condotta delle navi
1. All’interno di un’area VTS il comandante della nave partecipante:
a) fornisce le informazioni richieste dall’autorità VTS;
b) tiene in considerazione le informazioni, i consigli, e gli avvertimenti forniti dall’autorità VTS;
c) si conforma alle istruzioni impartite dall’autorità VTS salvo che non sussistano contrastanti ragioni di sicurezza per l’incolumità della nave o dell’equipaggio o di tutela dell’ambiente marino. Il comandante che per tali ragioni decida di non attenersi alle istruzioni impartite dall’autorità VTS informa immediatamente quest’ultima, comunicandone i motivi;
d) riferisce all’autorità VTS ogni pericolo per la sicurezza della navigazione o inquinamento riscontrato durante la navigazione all’interno dell’area VTS.
2. La responsabilità riguardo la navigazione e la manovra resta in capo al comandante della nave ai sensi dell’art. 295 del codice della navigazione.
Art. 6. Successivi provvedimenti
1. Con successivi decreti dirigenziali l’autorità nazionale competente istituisce, modifica o abolisce le aree VTS, il regime di partecipazione delle navi al VTS e disciplina gli altri elementi pertinenti l’attivazione del VTS.
2. Per gli aspetti connessi alla protezione dell’ambiente marino, l’autorità nazionale competente acquisisce il parere del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Art. 7. Abrogazioni
1. È abrogato il decreto ministeriale 28 gennaio 2004, recante «Disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS (Vessel Traffic Services )», emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
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