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Materia pericolosa per l'ambiente acquatico: l'attribuzione per l'ADR

ID 1084 | | Visite: 45897 | Documenti Riservati Trasporto ADRPermalink: https://www.certifico.com/id/1084

Materie pericolose per l ambiente acquatico UN 3077 e UN 3082

Materie pericolose per l'ambiente (acquatico): UN 3077 e UN 3082 / ADR 2023 

ID 1084 | Rev. 1.0 del 30.11.2022 / In allegato Documento completo e Report n. ONU

Ai fini ADR, le sostanze o miscele classificate come materie pericolose per l'ambiente (ambiente acquatico), che non soddisfano i criteri di classificazione di nessun'altra classe o di nessun'altra materia della classe 9, devono essere denominate nel modo seguente:

- n. ONU 3077 MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S;
- n. ONU 3082 MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.

Esse devono essere assegnate al gruppo d'imballaggio III.

In allegato Report Materia ADR n. ONU 3077 e 3082 elaborate con CERTIFICO ADR 2023 MANAGER.

2.2.9. Classe 9 - Materie e oggetti pericolosi diversi

2.2.9.1.10.2.1.

I principali elementi da prendere in considerazione ai fini della classificazione di materie pericolose per l'ambiente (ambiente acquatico) sono i seguenti:

a) Tossicità acuta per l'ambiente acquatico;
b) Tossicità cronica per l'ambiente acquatico;
c) Bioaccumulazione potenziale o reale;
d) Degradazione (biotica o abiotica) dei composti organici.

2.2.9.1.10.2.2.

Se si prediligono i dati ottenuti dai metodi di prova armonizzati su scala internazionale, a livello pratico, i dati prodotti mediante metodi nazionali possono anche essere utilizzati quando sono giudicati equivalenti. I dati relativi alla tossicità relativa alle specie d'acqua dolce e specie marine sono generalmente considerati come equivalenti e devono preferibilmente essere ottenuti secondo le Linee guida dell'OCSE per le prove o metodi equivalenti, conformi alla buona pratica del laboratorio (BPL). In mancanza di tali dati, la classificazione deve essere effettuata secondo i migliori dati disponibili.

2.2.9.1.10.2.3.

La tossicità acquatica acuta indica la proprietà intrinseca di una sostanza di provocare effetti nocivi su organismi acquatici durante un'esposizione di breve durata in ambiente acquatico.

Pericolo acuto (a breve termine) significa, ai fini della classificazione, il pericolo di un prodotto chimico che deriva dalla sua tossicità acuta per un organismo durante un'esposizione di breve durata a tale prodotto chimico in ambiente acquatico.

La tossicità acuta per l'ambiente acquatico si determina normalmente con uno studio della CL50 dopo 96 ore su un pesce (Linea guida 203 dell'OCSE o suo equivalente), uno studio della CE50 dopo 48 ore su un crostaceo (Linea guida 202 dell'OCSE o suo equivalente) e/o uno studio della CE50 dopo 72 o 96 ore su un'alga (Linea direttrice 201 dell'OCSE o suo equivalente). Queste specie sono considerate come rappresentative di tutti gli organismi acquatici e i dati relativi ad altre specie come Lemna possono anche essere presi in considerazione se il metodo di prova è appropriato.

2.2.9.1.10.2.4.

La tossicità acquatica cronica indica la proprietà intrinseca di una sostanza di provocare effetti nocivi su organismi acquatici, durante delle esposizioni in ambiente acquatico determinate in funzione del ciclo di vita di tali organismi.

Pericolo a lungo termine significa, ai fini della classificazione, il pericolo di un prodotto chimico derivante dalla sua tossicità cronica in seguito ad un'esposizione di lunga durata in ambiente acquatico.

Esistono meno dati relativi alla tossicità cronica che alla tossicità acuta e l'insieme dei metodi di prova è meno normalizzato. I dati ottenuti secondo la Linea guida dell'OCSE 210 (Pesce, prova di tossicità nei primi stadi della vita) o 211 (Dafnia magna, prova di riproduzione) e 201 (Alghe, prova d'inibizione della crescita) possono essere accettati. Altre prove approvate e riconosciute a livello internazionale sono ugualmente valide. Si dovranno utilizzare le NOEC o altri CEx equivalenti.

2.2.9.1.10.2.5.

La bioaccumulazione indica il risultato netto dell'assorbimento, trasformazione e eliminazione di una sostanza da parte di un organismo a partire da tutti i modi di esposizione (via atmosfera, acqua sedimenti/suolo e alimentazione).

Il potenziale di bioaccumulazione è in genere determinato mediante il coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua, normalmente dato sotto forma logaritmica (log Koe), calcolato secondo le Linee guida 107, 117 o 123 dell'OCSE. Tale metodo fornisce solamente un valore teorico, mentre il fattore di bioconcentrazione (FBC) determinato sperimentalmente offre una misura migliore e dovrebbe essere usato di preferenza, quando è disponibile. Il fattore di bioconcentrazione deve essere definito conformemente alla Linea guida 305 dell'OCSE.

2.2.9.1.10.2.6.

Degradazione significa decomposizione di molecole organiche in molecole più piccole ed infine in diossido di carbonio, acqua e sali.

Nell'ambiente, la degradazione può essere biologica o non biologica (ad esempio per idrolisi) e i criteri applicati riflettono questo punto. La biodegradazione facile può essere determinata utilizzando i test della biodegradabilità (A-F) della Linea guida 301 dell'OCSE . Le sostanze che raggiungono i livelli di biodegradazione richiesti per detti test possono essere considerate come capaci di degradarsi rapidamente nella maggior parte degli ambienti. Detti test si svolgono in acqua dolce; di conseguenza i risultati della Linea guida 306 dell'OCSE (che si presta meglio agli ambienti marini) devono ugualmente essere presi in considerazione. Se detti dati non sono disponibili, si ritiene che un rapporto tra DBO5 (domanda biochimica di ossigeno in 5 giorni) e DCO (domanda chimica di ossigeno) ≥ 0,5 indica una degradazione rapida.

Una degradazione abiotica come l'idrolisi, una degradazione primaria, che sia biotica o abiotica, una degradazione negli ambienti non acquatici ed una degradazione.

Le sostanze sono considerate come rapidamente degradabili nell'ambiente se soddisfano i seguenti criteri:

a) se, nel corso degli studi di biodegradazione facile in 28 giorni, si ottengono le seguenti percentuali di degradazione:
i) test che si basano sul carbonio organico disciolto: 70%;
ii) test che si basano sulla perdita di ossigeno o lo sviluppo di diossido di carbonio: 60% del massimo teorico;

Bisogna raggiungere questi livelli di degradazione nei dieci giorni successivi all'inizio della degradazione, che corrisponde allo stadio in cui il 10% della sostanza è degradata, a meno che la sostanza non sia identificata come sostanza complessa a ingredienti multipli, con elementi aventi una struttura simile. In questo caso, e quando esiste una motivazione sufficiente, è possibile rinunciare alla condizione relativa all'intervallo di tempo di 10 giorni ed il livello di biodegradazione richiesto è ritenuto essere raggiunto nell'arco di 28 giorni;

b) se, nei casi in cui solo i dati sulla DBO e la DCO sono disponibili, il rapporto DBO5/DCO è ≥ 0,5;

c) se esistono altri dati scientifici convincenti che dimostrano che la sostanza può essere degradata (secondo il modo biotico e/o abiotico) nell'ambiente acquatico in una proporzione superiore al 70% nell'arco di 28 giorni. 

2.2.9.1.10.6. Assegnazione delle sostanze o miscele classificate come materie pericolose per l'ambiente (ambiente acquatico) conformemente alle disposizioni del 2.2.9.1.10.3, 2.2.9.1.10.4 o 2.2.9.1.10.5.

Le sostanze o miscele classificate come materie pericolose per l'ambiente (ambiente acquatico), che non soddisfano i criteri di classificazione di nessun'altra classe o di nessun'altra materia della classe 9, devono essere denominate nel modo seguente:

n. ONU 3077 MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S;
n. ONU 3082 MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.

Esse devono essere assegnate al gruppo d'imballaggio III.

[…]

5.4.1. Documento di trasporto per le merci pericolose e informazioni relative

5.4.1.1. Informazioni generali che devono figurare nel documento di trasporto

5.4.1.1.18. Disposizioni speciali applicabili al trasporto di materie pericolose per l'ambiente (ambiente acquatico)

Se una materia appartenente ad una delle classi da 1 a 9 soddisfa i criteri di classificazione del 2.2.9.1.10, la seguente dicitura deve essere inclusa nel documento di trasporto:

"PERICOLOSE PER L'AMBIENTE" oppure "POLLUTANTE MARINO/PERICOLOSO PER L'AMBIENTE. Questa prescrizione supplementare non si applica ai nn. ONU 3077 e 3082 né alle esenzioni previste al 5.2.1.8.1.

La dicitura "POLLUTANTE MARINO" (conformemente al 5.4.1.4.3 del Codice IMDG) è accettabile per i trasporti in una catena di trasporto che include un percorso marittimo.

2.1.3. Classificazione di materie, comprese le soluzioni e miscele (come preparati e rifiuti), non nominativamente menzionate

2.1.3.5.5. Se la materia da trasportare è un rifiuto, la cui composizione non è del tutto conosciuta, l'assegnazione ad un numero ONU e ad un gruppo d'imballaggio conformemente al 2.1.3.5.2 può essere fondata sulle conoscenze che possiede lo speditore del rifiuto, così come su tutti i dati tecnici e i dati di sicurezza disponibili, richiesti dalla legislazione in vigore in materia di sicurezza e ambiente.

In caso di dubbio, deve essere scelto il grado di pericolo più elevato.

Se, tuttavia, sulla base delle conoscenze della composizione del rifiuto e delle proprietà fisiche e chimiche dei componenti identificati, è possibile dimostrare che le proprietà del rifiuto non corrispondono alle proprietà del gruppo d'imballaggio I, il rifiuto può essere classificato di default sotto la rubrica n.a.s. più appropriata del gruppo d'imballaggio II. Tuttavia, se è noto che il rifiuto possiede solamente proprietà pericolose per l'ambiente, esso può essere assegnato al gruppo d'imballaggio III sotto il n. ONU 3077 o 3082.

Questa procedura non può essere impiegata per i rifiuti contenenti materie descritte al 2.1.3.5.3, materie della classe 4.3, materie indicate al 2.1.3.7 o materie che non sono ammesse al trasporto conformemente al 2.2.x.2.

Vedi Documento Classificazione rifiuti ADR conformi 2.1.3.5.5

______

N. ONU 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.

Tabella n. ONU 3077

 Id.

Note esplicative

Valore

[1]

Numero ONU

3077

[2]

Denominazione e descrizione

MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.

[3a]

Classe

9

[3b]

Codice classificazione

M7

[4]

Gruppo di Imballaggio

III

[5]

Etichette

9 AA

[6]

Codice disposizioni speciali

274;601;335;375

[7a]

Codice quantità limitate

5 Kg

[7b]

Codice quantità esenti

E1

[8]

Istruzioni di imballaggio

P002;IBC08;LP02;R001

[9a]

Disposizioni speciali di imballaggio

PP12;B3

[9b]

Disposizioni relative all'imballaggio in comune

MP10

[10]

Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa

T1;BK1;BK2;BK3

[11]

Disposizioni speciali relative alle cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa

TP33

[12]

Codici cisterna per le cisterne ADR

SGAV;LGBV

[13]

Disposizioni speciali per le cisterne ADR

 

[14]

Veicolo per il trasporto in cisterne

AT

[15]

Categoria di trasporto

3

[ND]

Quantità massima esenzione parziale

1000

[15]

Codice di restrizione in galleria

-

[16]

Disposizioni speciali relative al trasporto - Colli

V13

[17]

Disposizioni speciali relative al trasporto - Alla rinfusa

VC1;VC2

[18]

Disposizioni speciali relative al trasporto - Carico e scarico

CV13

[19]

Disposizioni speciali relative al trasporto - Esercizio

 

[20]

Numero identificazione pericolo - Codice Kemler

90

N. ONU 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.

Classe 9

Codice classificazione M7 Materie inquinanti per l'ambiente acquatico, solide;

Gruppo di imballaggio III

[..]

Etichetta n. 9
Pericolo della classe 9: Materie e oggetti pericolosi vari

Materie pericolose per l ambiente acquatico UN 3077 e UN 3082   Etichetta 9

Marcatura di materie pericolose per l'ambiente

Disposizioni speciali per la marcatura di materie pericolose per l'ambiente

5.2.1.8.1. I colli contenenti materie pericolose per l'ambiente che soddisfano i criteri del 2.2.9.1.10 devono recare, in modo durevole, il marchio "materia pericolosa per l'ambiente" così come viene indicato al 5.2.1.8.3, ad eccezione degli imballaggi semplici e degli imballaggi combinati, dove imballaggio semplice o imballaggio interno d'imballaggio combinato comporta:

- una quantità inferiore o uguale a 5 l per i liquidi;
- una massa netta inferiore o uguale a 5 kg per i solidi.

5.2.1.8.2. Il marchio "materia pericolosa per l'ambiente" deve sempre essere apposto vicino ai marchi indicati al 5.2.1.1. Le prescrizioni del 5.2.1.2 e 5.2.1.4 devono essere soddisfatte.

Figura 5.2.1.8.3

Materie pericolose per l ambiente acquatico UN 3077 e UN 3082   Marchio

5.2.1.8.3. Il marchio che identifica una materia pericolosa per l'ambiente deve essere conforme a quello rappresentato in figura 5.2.1.8.3.

Quantità limitate

5 KG

Quantità esenti

Quantità esenti: E1

3.5.1.1.
Le quantità esenti di merci pericolose diverse dagli oggetti appartenenti ad alcune classi che soddisfano le disposizioni del presente capitolo non sono soggette a nessun'altra disposizione dell'ADR, eccetto:
a) disposizioni concernenti la formazione enunciate nel capitolo 1.3;
b) procedure di classificazione e criteri applicati per determinare il gruppo d'imballaggio (parte 2);
c) disposizioni relative agli imballaggi del 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 e 4.1.1.6.

NOTA: Nel caso di materiali radioattivi, si applicheranno le disposizioni relative ai materiali radioattivi in colli esenti, di cui al 1.7.1.5.

3.5.1.2.
Le merci pericolose ammesse al trasporto in quantità esenti, conformemente alle disposizioni del presente capitolo, sono indicate nella colonna (7b) della tabella A del capitolo 3.2 con un codice alfanumerico, come segue:

Materie pericolose per l ambiente acquatico UN 3077 e UN 3082   Quantit  esenti

[...]

Disposizioni speciali

DS 274 Si applicano le disposizioni del 3.1.2.8

DS 601 I prodotti farmaceutici (medicinali) pronti all'impiego, fabbricati e sistemati in imballaggi destinati alla vendita al dettaglio o alla distribuzione per uso personale o domestico non sono soggetti alle disposizioni dell'ADR

DS 335 Le miscele di materie solide non sottoposte alle disposizioni dell'ADR e di liquidi o solidi pericolosi dal punto di vista ambientale devono essere classificate sotto il n. ONU 3077 e possono essere trasportate sotto questa rubrica a condizione che nessun liquido libero sia visibile al momento del carico della merce o della chiusura dell'imballaggio o dell'unità di trasporto. Ogni unità di trasporto deve essere stagno se utilizzato per il trasporto alla rinfusa. Se un eccesso di liquido è visibile al momento del caricamento della miscela o della chiusura dell'imballaggio o dell'unità di trasporto, la miscela deve essere classificata sotto il n. ONU 3082. I pacchi e gli oggetti sigillati contenenti meno di 10 ml di liquido pericoloso dal punto di vista ambientale, assorbito in un materiale solido, non contenente un eccesso di liquido, o contenente meno di 10g di solido pericoloso per l'ambiente, non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR.

DS 375 Tali materie, se sono trasportate in imballaggi semplici o combinati contenenti una quantità netta per imballaggio semplice o interno inferiore o uguale a 5 l per i liquidi o aventi una massa netta per imballaggio semplice o interno inferiore o uguale a 5 kg per i solidi, non sono soggette a nessun'altra disposizione dell'ADR a condizione che gli imballaggi soddisfino le disposizioni generali del 4.1.1.1, 4.1.1.2 e dal 4.1.1.4 al 4.1.1.8.

Vedi Documento UN 3077 e UN 3082: Disposizione Speciale 375 ADR

Istruzioni di imballaggio

Materie pericolose per l ambiente acquatico UN 3077 e UN 3082   Istruzioni P002

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Comunicazione CE 22.04.2024 - Linee guida "uso essenziale" sostanze chimiche ID 21752 | 24.04.2024 / In allegato La Commissione definisce i principi per limitare le sostanze chimiche più nocive agli usi essenziali.Il 22 aprile 2024 la Commissione ha adottato criteri e principi guida per ciò che… Leggi tutto
Interpello ambientale 19 04 2024   Progetti di competenza statale VIA
Apr 23, 2024 87

Interpello ambientale 19.04.2024 - Progetti di competenza statale VIA

Interpello ambientale 19.04.2024 - Progetti di competenza statale VIA ID 21748 | 23.04.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che… Leggi tutto
Interpello ambientale 19 04 2024   Fase preliminare PAUR
Apr 23, 2024 105

Interpello ambientale 19.04.2024 - Fase preliminare PAUR

Interpello ambientale 19.04.2024 - Fase preliminare PAUR ID 21747 | 23.04.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di… Leggi tutto