ADR 2023: da riportare il peso stimato nel trasporto di rifiuti ADR
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ADR 2023: da riportare il peso stimato nel trasporto di rifiuti ADR
ID 13943 | 07.07.2021 / Documento allegato
Estratto dal draft degli emendamenti ADR 2023 (UNECE WP 109th Sess. May 2021), con l'ADR 2023, nel trasporto dei rifiuti ADR, deve essere indicato il peso stimato (se non è possibile riportare la quantità esatta) nel documento di trasporto / FIR con dicitura “QUANTITÀ STIMATA AI SENSI DEL 5.4.1.1.3.2”.
5.4.1.1.3.2 (nuovo / ndr)
Inserito il nuovo paragrafo 5.4.1.1.3.2, che riporta:
Se non è possibile misurare la quantità esatta dei rifiuti nel luogo di carico, la quantità secondo 5.4.1.1.1 (f) può essere stimata nei seguenti casi alle seguenti condizioni:
(a) Per gli imballaggi verrà aggiunto al documento di trasporto un elenco degli imballaggi comprensivo di tipologia e volume nominale;
(b) Per i contenitori, la stima sarà basata sul loro volume nominale e su altre informazioni disponibili (es. tipo di rifiuto, densità media, grado di riempimento);
(c) Per le cisterne per rifiuti azionate sottovuoto, la stima dovrà essere giustificata (ad esempio mediante una stima fornita dal mittente o dall'equipaggiamento del veicolo).
Tale stima della quantità non è consentita invece per:
- I trasporti in esenzione per le quali è essenziale la quantità esatta (es. 1.1.3.6); (Esenzione parziale / ndr)
- Rifiuti contenenti sostanze menzionate in 2.1.3.5.3 o sostanze della classe 4.3;
- Serbatoi diversi dai serbatoi per rifiuti operanti sotto vuoto.
Nel documento di trasporto deve essere inclusa una dicitura, come segue: “QUANTITÀ STIMATA AI SENSI DEL 5.4.1.1.3.2”
5.4.1. Documento di trasporto per le merci pericolose e informazioni relative
5.4.1.1. Informazioni generali che devono figurare nel documento di trasporto
…
f) la quantità totale di ogni merce pericolosa avente un numero ONU, una denominazione ufficiale di trasporto, o un gruppo di imballaggio diverso (espressa in volume, in massa lorda o in massa netta secondo il caso) (ADR 2021 / ndr)
5.4.1.1.3. Disposizioni particolari relative ai rifiuti
...
Becomes 5.4.1.1.3.1.
Insert a new 5.4.1.1.3.2 to read as follows:
“5.4.1.1.3.2
If there is no possibility to measure the exact quantity of the waste at the place of loading, the quantity according to 5.4.1.1.1 (f) may be estimated for the following cases under the following conditions:
(a) For packagings, a list of packagings including the type and the nominal volume will be added to the transport document;
(b) For containers, the estimation will be based on their nominal volume and other available information (e.g. type of waste, average density, degree of filling);
(c) For vacuum operated waste tanks, the estimation shall be justified (e.g. by means of an estimation provided by the consigner or by vehicle equipment).
Such estimation of the quantity is not allowed for:
- Exemptions for which the exact quantity is essential (e.g. 1.1.3.6);
- Waste containing substances mentioned in 2.1.3.5.3 or substances of Class 4.3;
- Tanks other than vacuum operated waste tanks. [A statement shall be included in the transport document, as follows: “QUANTITY ESTIMATED IN ACCORDANCE WITH 5.4.1.1.3.2”.
(Reference documents: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/160, Annex II and informal document INF.11)
Collegati
ADR 2023: Draft amendments to annexes A and B | WP 109th Sess. May 2021
ADR 2023: Draft amendments to annexes A and B | WP 108th Sess. November 2020
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