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Linee guida sui “Trasporti in condizioni di eccezionalità”

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Linee guida sui Trasporti in condizioni di eccezionalit

Linee guida sui “Trasporti in condizioni di eccezionalità” / Prorogate al 30.03.2025

ID 17217 | Update news 05.12.2023 / In allegato Linee guida

Il 29 luglio 2022, il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha firmato il decreto di adozione delle Linee guida sui “Trasporti in condizioni di eccezionalità”, in attuazione di quanto previsto dall'Art. 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha apportato importanti modifiche all’art. 10 “Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità” del decreto legislativo n. 285/1992 (nuovo Codice della Strada), nel seguito CdS.

Update News 05.12.2023

Proroga al 30.03.2025 delle Linee Guida per i trasporti eccezionali per massa complessiva fino a 108 ton mediante veicoli a 8 o più assi

Adozione Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità entro il 30 ottobre 2024

Legge 27 novembre 2023 n. 170 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.  (GU n.278 del 28.11.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 29/11/2023

Art. 10-bis (Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali).  

1. All’articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 2, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 marzo 2025”;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione delle amministrazioni interessate, degli enti proprietari delle strade e delle associazioni di categoria, per la definizione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità. Il predetto Piano, da adottare entro il 30 ottobre 2024 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua i corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalità che garantiscono il collegamento tra le aree industrializzate del Paese e i principali poli logistici e industriali, le modalità di monitoraggio dei manufatti e le azioni necessarie per risolvere le criticità anche di natura infrastrutturale, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente ovvero con oneri a carico degli utilizzatori dei predetti corridoi. Entro novanta giorni dall’adozione del Piano, il tavolo istituito ai sensi del primo periodo propone i criteri e le modalità per ridefinire i contenuti e l’operatività delle linee guida di cui all’articolo 10, comma 10-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della relativa adozione entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo. Ai partecipanti al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati”.

Update News 24.01.2023

Proroga al 31.12.2023 delle Linee Guida per i trasporti eccezionali per massa complessiva fino a 108 ton mediante veicoli a 8 o più assi

Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, come modificato dal Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 2) che "Fino al 31 dicembre 2023, resta sospesa l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis,  del  codice  della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida, adottate con il medesimo decreto,  sui  trasporti  in  condizioni  di eccezionalità, relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate. Fino alla medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto o più assi, la disciplina di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vigente al 9 novembre 2021. Conservano altresì efficacia, fino alla loro scadenza, le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10,comma 10-bis".

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285
...

Art. 10. Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalita'
...

10-bis. Fermo quanto previsto dal comma 9-bis, con decreto del Ministro delle  infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili, da adottare entro il (31 luglio 2022 / modificato da Legge 15 luglio 2022 n. 91), previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita  l'Agenzia nazionale per la sicurezza  delle  ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e previa intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneita' della classificazione e gestione del rischio, nonche' della valutazione della compatibilita' dei trasporti in condizioni di eccezionalita' con la conservazione delle  sovrastrutture  stradali, con  la  stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della circolazione

In particolare, le Linee guida definiscono, tra l’altro, le modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. Illustrano le modalità di rilascio dell'autorizzazione per il trasporto per massa fino a 108t effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi, nonché per i trasporti in condizioni di eccezionalità di un unico pezzo indivisibile eccedente i limiti di massa.

Oltre ad offrire una sintesi del quadro normativo dei trasporti in condizioni di eccezionalità sia in ambito nazionale che regionale, le Linee guida descrivono i compiti attribuiti ai soggetti preposti al rilascio dell’autorizzazione per la circolazione.

Inoltre, propongono un protocollo di verifica per massa che prevede, tra l’altro, la conoscenza, il monitoraggio e il controllo della sovrastruttura stradale per valutare la compatibilità del trasporto eccezionale, la valutazione delle pavimentazioni stradali al passaggio dei carichi, le modalità di verifica della compatibilità con la stabilità dei manufatti e delle opere d’arte.
________

Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha apportato importanti modifiche all’art. 10 “Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità” del decreto legislativo n. 285/1992 (nuovo Codice della Strada), nel seguito CdS.

L’art. 7-bis del D.L. ha modificato il c. 2, lettera b), dell’art. 10 del CdS che regolamenta il trasporto in condizioni di eccezionalità (in eccesso rispetto ai limiti fissati dagli articoli 61 e 62 del CdS) di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali.

Il trasporto di tali cose può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora siano superati i limiti di cui all'art. 62, ma nel rispetto dell'art. 61, in particolare, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'art. 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali si applica sempre il limite delle sei unità.

In entrambi i casi la predetta massa complessiva non può essere superiore a:

- 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi;
- 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro assi;
- 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi;
- 108 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a otto assi.

Nel caso di trasporto eccezionale per massa complessiva fino a 108t effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi, è prevista l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da adottare entro il 30 aprile 2022 (prorogato al 31 Luglio 2022 dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91 (GU n.164 del 15.07.2022) / ndr), con il quale, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, nonché della valutazione della compatibilità dei trasporti in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione e sono definite le modalità di rilascio dell’autorizzazione per il trasporto.

In particolare, le linee guida definiscono:

a) le modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida di cui all'art. 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti);
b) le modalità di rilascio dell'autorizzazione per il trasporto in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108t effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi di cui al c. 2, lett. b), nonché per i trasporti in condizioni di eccezionalità di un unico pezzo indivisibile eccedente i limiti di massa previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese:
1) le specifiche attività di verifica preventiva delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della stabilità dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, che l'ente proprietario o concessionario (per le autostrade e le strade statali) e le regioni (per la rimanente rete viaria), sono tenuti ad effettuare, anche in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità, prima del rilascio dell'autorizzazione;
2) le specifiche modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali e con la stabilità dei manufatti;
3) le specifiche modalità di monitoraggio e controllo delle sovrastrutture stradali e dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, differenziate in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità;
4) le specifiche modalità di transito del trasporto eccezionale.

Il citato art. 7-bis, al c. 2, ha previsto la possibilità di rilascio dell’autorizzazione per trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108t effettuati mediante complessi di veicoli a otto assi secondo la disciplina vigente al 9 novembre 2021, precedente all’entrata in vigore del D.L. n. 146/2021, fino al 30 aprile 2022 (prorogato al 31 Luglio 2022 dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91 (GU n.164 del 15.07.2022) / ndr); oltre tale termine il suddetto rilascio è possibile solo ove le linee guida fossero adottate.

In attuazione del mandato dell’art. 7-bis sono state redatte le presenti Linee guida che si compongono, oltre che della premessa, dei capitoli di seguito indicati.

Il capitolo 2 offre una sintesi dell’articolato quadro normativo dei trasporti in condizioni di eccezionalità sia in ambito nazionale che in quello regionale; in particolare sono richiamati i compiti attribuiti ai soggetti preposti al rilascio dell’autorizzazione per la circolazione dei trasporti e veicoli eccezionali ai sensi dell’art. 10, c. 6 del CdS (ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e regioni per la rimanente rete viaria) e del gestore della strada, identificabile nell’ente proprietario della strada o, per le strade in concessione, nel concessionario, al quale sono demandati i compiti richiamati dall’art. 14 del CdS.

Il capitolo 3 propone un protocollo di verifica per i trasporti eccezionali per massa che si compone di:

- conoscenza della sovrastruttura stradale ai fini dell’accertamento preventivo della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità (par. 3.1.1)
- illustrazione del metodo di verifica delle pavimentazioni stradali al passaggio di carichi eccezionali (par. 3.1.2)
- modalità di verifica della compatibilità del trasporto eccezionale con la stabilità dei manufatti e delle opere d’arte (par. 3.2)
- monitoraggio e controllo delle sovrastrutture e dei manufatti interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità (par. 3.3)

Le Linee guida propongono modalità di verifica per la transitabilità dei veicoli e dei trasporti eccezionali di carattere generale, avuto riguardo anche a quanto previsto dalla lettera b) del c.10-bis dell’art.10 del CdS, come introdotto dal già citato art.7-bis del d.l.146/2021, relativo ai trasporti in condizioni di eccezionalità di un unico pezzo indivisibile eccedente i limiti di massa previsti dalla lettera b), seppure il paragrafo 3.2 sia incentrato sugli schemi di carico riferibili al trasporto eccezionale per massa fino a 108t con 8 assi, di cui al c. 2 dell’art. 10 del CdS.

Ai sensi dell’art. 7-bis del medesimo Decreto-legge, dopo il 30 aprile 2022 e fino alla data di entrata in vigore del decreto di adozione delle presenti linee guida, l'autorizzazione al trasporto in condizioni di eccezionalita', puo' essere rilasciata esclusivamente entro i limiti di massa complessiva di 38t se effettuato mediante autoveicolo isolato a tre assi, di 48t se effettuato mediante autoveicolo isolato a quattro assi e di 86t se effettuato mediante complessi di veicoli a sei assi.

__________

Indice

INTRODUZIONE

1.1 PREMESSA E SCOPO DELLA LINEA GUIDA

2. ASPETTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

2.1 QUADRO NORMATIVO NAZIONALE
2.1.1 Breve panoramica
2.1.2 Sintesi delle procedure in materia di autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità
2.2 DISPOSIZIONI LOCALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRASPORTI ECCEZIONALI

3. PROTOCOLLO DI VERIFICA PER CARICHI ECCEZIONALI PER MASSA

3.1 MODALITA DI VERIFICA DELLA COMPATI8ILITA DEL TRASPORTO ECCEZIONALE CON LA CONSERVAZIONE DELLE SOVRASTRUTTURE STRADALI
3.1.1 Conoscenza della sovrastruttura stradale
3.1.2 Illustrazione del metodo di verifica delle pavimentazioni stradali al passaggio di carichi eccezionali
3.2 MODALITA' DI VERIFICA DELLA COMPATIBILITA DEL TRASPORTO ECCEZIONALE CON LA STABILITA' DEI MANUFATTI E DELLE OPERE D'ARTE
Modelli di traffico
Definizione dei modelli di carico del singolo mezzo eccezionale
Definizione dei modelli di carico da traffico
Traffico sospeso, velocità massima di transito pari a 35kmh e limitazione sulla zona trasversale di transito Fattori parziali di sicurezza dei carichi permanenti
Fattori parziali di sicurezza delle azioni variabili
Fattori parziali di sicurezza relativi alle caratteristiche dei materiali

3.3 IL MONITORAGGIO E IL CONTROLLO DELLE SOVRASTRUTTURE DEI MANUFATTI E DELLE OPERE D1ARTE INTERESSATI DAL TRASPORTO IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA'
Sovrastrutture Stradali
Manufatti e opere d'arte
...

Fonte: MIMS

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