Slide background




Convenzione AFS

ID 11837 | | Visite: 4013 | Trasporto marittimoPermalink: https://www.certifico.com/id/11837

Convention AFS

Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi

IMO

(International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships - Convention AFS)

La Convenzione internazionale per il controllo delle vernici antivegetative sulle navi è stata adottata a Londra, il 5 ottobre 2001, presso la sede dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO), al fine di prevenire e limitare i danni all’ambiente marino provocati dall’utilizzo delle sostanze antivegetative. Tale obiettivo è perseguito attraverso il divieto dell’utilizzo dei composti organostannici (composti organici a base di stagno) usati come sistemi antivegetativi sulle navi, contenuti, in particolare, nei rivestimenti a base di tributile (TBT).

Gli effetti pericolosi sull’ambiente dei composti organostannici erano già stati riconosciuti dall’Organizzazione marittima internazionale (IMO) nel 1990, quando il Comitato per la protezione dell’ambiente marino (MEPC) adottò una risoluzione che invitava gli Stati ad adottare quanto prima misure per vietare l’utilizzo di vernici antivegetative contenenti TBT sulle imbarcazioni con scafi non in alluminio inferiori a 25 metri, e per eliminare l’utilizzo di vernici antivegetative nella misura di 4 microgrammi di TBT al giorno.

Nel novembre 2001, con la Risoluzione A. 928 (22) sulla pronta ed effettiva implementazione della Convenzione Internazionale sul controllo delle vernici antivegetative per navi, l’Assemblea dell’IMO sottolineò ulteriormente l’importanza delle disposizioni contenute nella Convenzione AFS al fine di prevenire e limitare i danni all’ambiente marino provocati dall’utilizzo delle sostanze antivegetative, e l’urgenza della sua ratifica da parte degli Stati contraenti.

L’attenzione è posta sulle vernici antivegetative utilizzate come rivestimento per lo scafo dell’imbarcazione al fine di prevenire la formazione di organismi indesiderati, quali alghe e molluschi, che provocano danni materiali allo scafo e un appesantimento dello stesso con conseguente incremento nel consumo di carburante.

Nel passato, come rivestimento degli scafi sono stati utilizzati calce e arsenico, prima che l’industria chimica, a partire dagli anni ’60, realizzasse le moderne vernici antivegetative con componenti metallici, che, come dimostrato da recenti studi, persistono nell’acqua costituendo una seria e grave minaccia per la vita marina e l’ambiente in generale.

La Convenzione AFS è entrata in vigore il 17 settembre 2008 12 mesi dopo la ratifica di 25 Stati che rappresentano il 25% del tonnellaggio mondiale.

Al 30 settembre 2010 sono 48 gli Stati che hanno depositato gli strumenti di ratifica della Convenzione AFS.

La Convenzione AFS è entrata in vigore pertanto il 17 settembre 2008.

I Paesi dell’UE che al 30 settembre 2010 hanno ratificato la Convenzione sono i seguenti 20: Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito.

Ratifica IT

Con la Legge n. 163/2012 (GU n. 227 del 28-9-2012 - S.O. n.187), l’Italia ratifica il 31 agosto 2012 la Convenzione AFS di Londra del 5 ottobre 2001, entrata in vigore del provvedimento il 29 settembre 2012. Attribuisce al Ministero dell’Ambiente e al Ministero delle Infrastrutture il compito di effettuare le ispezioni, tramite il Corpo delle Capitanerie di porto.

L'Accordo si compone di 21 articoli e 4 allegati.

Particolare rilievo assume l’articolo 1, in base al quale gli Stati Parte si impegnano a ridurre o a eliminare tali effetti negativi sull’ambiente marino e sulla salute umana e ad incoraggiare il continuo sviluppo di sistemi anti-vegetativi efficaci e sicuri dal punto di vista ambientale. Gli Stati Parte inoltre, si impegnano a cooperare al fine di garantire una efficace messa in opera, l’osservanza e applicazione effettiva della Convenzione.

In base all’articolo 3, la Convenzione si applica alle navi che battono la bandiera di uno Stato Parte o che operano sotto la sua autorità e alle navi che, non rientrando in queste tipologie, entrano in un porto, in un cantiere o in un terminale offshore di uno Stato Parte. Per “Nave” si intende ogni tipo di imbarcazione in ogni modo operante nell’ambiente marino e include aliscafi, mezzi a cuscino d’aria, sommergibili, mezzi galleggianti, piattaforme fisse o galleggianti, unità galleggianti di stoccaggio (Floating Storage Units, FSUs) e unità galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico (Floating Production Storage and Off-loading Units, FPSOs).

L’articolo 4 prescrive che ciascuna Parte sia tenuta sia tenuta a proibire e/o limitare l’applicazione, ri-applicazione, installazione o uso di sistemi anti-vegetativi nocivi – come indicati dall’Allegato 1 - sulle proprie navi e sulle navi degli Stati che non sono Parte della Convenzione quando si trovino nei loro porti, cantieri o terminali offshore.

Le eventuali nuove misure di controllo stabilite per altri sistemi anti-vegetativi dovranno essere applicate sulle navi dal momento del rinnovo del sistema anti-vegetativo in uso, ma comunque non oltre 60 mesi dalla sua precedente applicazione a meno che il Comitato per la Protezione dell’Ambiente Marino (MEPC) dell’IMO non disponga altrimenti.

Gli Stati Parte hanno altresì l’obbligo, ai sensi dell’ articolo 5, di imporre sul proprio territorio che la raccolta, la movimentazione, il trattamento e lo smaltimento dei residui derivanti dall’applicazione o dalla rimozione dei sistemi anti-vegetativi nocivi considerati dall’Allegato 1 avvenga in maniera ambientalmente sicura e compatibile, tenendo conto delle regole e standard internazionali applicabili.

Gli artt. 6 e 7 della Convenzione stabiliscono una procedura specifica per la modifica dell’Allegato I e l’eventuale assoggettamento di ulteriori sistemi anti-vegetativi alla Convenzione.

Gli Stati Parte, ai sensi dell’art. 8, sono tenuti a promuovere e facilitare la ricerca tecnico-scientifica e il monitoraggio degli effetti dei sistemi anti-vegetativi nonché la disponibilità, su richiesta di altri Stati Parte, delle informazioni relative.

L’IMO svolge un ruolo significativo in materia di raccolta e circolazione tra gli Stati Parte delle informazioni sull’applicazione nazionale della Convenzione. In particolare, ciascuno Stato è tenuto a comunicare all’IMO l’elenco dei verificatori nominati, degli organismi riconosciuti e dei poteri loro conferiti (art. 9)

La Convenzione disciplina le ispezioni sulle navi e la rilevazione delle violazioni. Le ispezioni delle navi possono avvenire in qualsiasi porto, cantiere navale o terminale off-shore di una Parte (art. 11).

L’Amministrazione da cui dipende la nave ha l’obbligo di istituire un sistema di divieti e sanzioni per le violazioni della Convenzione che sia adeguatamente severo da avere un effetto deterrente. Sull’Amministrazione grava l’obbligo di condurre indagini sulla violazione che sia stata riportata da una Parte e, in caso dell’avvio di un procedimento e della comminazione di sanzioni, di informarne la Parte stessa nonché l’IMO (art. 12).

Ai sensi dell’articolo 14, le Parti sono tenute a regolare qualsiasi controversia tra di esse per via negoziale, d’inchiesta, di mediazione, di conciliazione, di arbitrato, di Regolamento giudiziario, di ricorso ad organismi o accordi regionali o attraverso altri mezzi pacifici a loro scelta.

Le procedure di modifica della Convenzione – attraverso un percorso “interno” all’IMO, o attraverso una conferenza internazionale ad hoc – sono disciplinate dall’articolo 16.

L’articolo 17 specifica invece le modalità per la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione della Convenzione.

In base all’articolo successivo, la Convenzione è entrata in vigore il 17 settembre 2008, 12 mesi dopo la ratifica di 25 Stati che rappresentano il 25% del tonnellaggio mondiale.

La Convenzione può essere denunciata da una qualsiasi delle Parti dopo la scadenza di un periodo di due anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore nei confronti di detta Parte. La denuncia si effettua mediante il deposito di una notifica scritta presso il Segretario generale ed ha effetto un anno dopo la data del ricevimento della notifica o allo scadere di qualsiasi periodo più lungo specificato nella notifica (art. 19).

L’allegato I individua i sistemi anti-vegetativi nocivi e le relative prescrizioni.

L’allegato II fornisce gli elementi necessari per una proposta iniziale di controllo di un sistema antivegetativo.

Nell’allegato III sono specificate le informazioni necessarie per una proposta esaustiva di controllo di un sistema antivegetativo.

L’allegato IV riguarda le visite ispettive (surveys) e i requisiti per la certificazione dei sistemi antivegetativi.

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato AFS Convention 2001.pdf
 
373 kB 179

Tags: Abbonati Full Plus IMO Trasporto marittimo

Articoli correlati

Ultimi inseriti Trasporto

Giu 06, 2024 29

Regolamento (UE) 2024/1610

Regolamento (UE) 2024/1610 ID 22007 | 06.06.2024 Regolamento (UE) 2024/1610 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 per rafforzare i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e integrare gli… Leggi tutto
Giu 04, 2024 142

Decreto 20 giugno 2007

Decreto 20 giugno 2007 / Esenzione obbligo rispetto dei tempi di guida / cronotachigrafo Esenzione dall’obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall’obbligo di dotazione ed uso dell’apparecchio di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e… Leggi tutto
Decreto 17 aprile 2024
Giu 03, 2024 124

Decreto 17 aprile 2024

Decreto 17 aprile 2024 / Istallazione di pareti o pannelli divisori autobus ID 21989 | 03.06.2024 Decreto 17 aprile 2024 - Requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio pubblico utili a garantire la sicurezza e l'isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di… Leggi tutto
Decreto MIT n  187 2024 Patente B speciale
Giu 02, 2024 185

Decreto MIT n. 187 del 27 maggio 2024

Decreto MIT n. 187 del 27 maggio 2024 / Patente B speciale - Guida autoveicoli conducenti con minorazioni invalidanti arti / Prontuario codici ID 21892 | 02.06.2024 Decreto MIT n. 187 del 27 maggio 2024Aggiornamento prontuario codici unionali armonizzati di cui all’allegato I del decreto… Leggi tutto
Giu 02, 2024 172

Regolamento (UE) 2024/1258

Regolamento (UE) 2024/1258 Regolamento (UE) 2024/1258 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali nel settore del… Leggi tutto
Mag 31, 2024 457

Circolare MIT n. 6459 del 29 febbraio 2024

Circolare MIT n. 6459 del 29 febbraio 2024 ID 21966 | 31.05.2024 Decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184 di recepimento della Direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 recante modifica alla Direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della… Leggi tutto
Mag 31, 2024 462

Circolare MIT n. 4054 dell’8 febbraio 2024

Circolare MIT n. 4054 dell’8 febbraio 2024 ID 21965 | 31.05.2024 Decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184 di recepimento della Direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 recante modifica alla Direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della… Leggi tutto
Mag 28, 2024 478

Legge 1 agosto 2002 n. 168

Legge 1 agosto 2002 n. 168 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale. (GU n.183 del 06.08.2002) Collegati
Decreto-Legge 20 giugno 2002 n. 121
Leggi tutto
Mag 28, 2024 499

Decreto-Legge 20 giugno 2002 n. 121

Decreto-Legge 20 giugno 2002 n. 121 Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale. (GU n.144 del 21.06.2002)________ Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 168 (in G.U. 06/08/2002, n.183). ________ Aggiornamenti all'atto 06/08/2002 LEGGE… Leggi tutto

Più letti Trasporto

Convezione STWC
Nov 22, 2021 45282

Convenzione STCW

in IMO
Convezione STCW ’78 Convenzione internazionale sugli standard di formazione, certificazione e tenuta della guardia della gente di mare Lo scopo principale della convenzione è promuovere la sicurezza della vita e della proprietà in mare e la protezione della ambiente marino stabilendo di comune… Leggi tutto
Nov 22, 2021 15699

IGC Code

in IMO
IGC Code (International Code of the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk) ID 3631 | 14.02.2017 The International Code of the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC Code), adopted by resolution MSC.5(48),has been mandatory under… Leggi tutto
D P R  16 dicembre 1992 n  495
Apr 19, 2021 14898

D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495

D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993(GU n.303 del 28-12-1992 - SO n. 134 ) Allegati i testi consolidati (Riservati Abbonati Trasporto ADR):- Versione aggiornata al 17.06.2019- Versione… Leggi tutto