Slide background




Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 50

ID 8537 | | Visite: 7751 | Trasporto ferroviarioPermalink: https://www.certifico.com/id/8537

Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n  50

Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 50 / Consolidato 01.2024

Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie. 

(GU Serie Generale n.134 del 10-06-2019)

Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/2019

Aggiornamenti all'atto

27/04/2020
DECRETO 15 aprile 2020 (in G.U. 27/04/2020, n.108) - Testo consolidato 09.2022

22/04/2023
DECRETO-LEGGE 22 aprile 2023, n. 44 (in G.U. 22/04/2023, n.95)

21/06/2023
LEGGE 21 giugno 2023, n. 74 (in SO n.23, relativo alla G.U. 21/06/2023, n.143) - Testo consolidato 01.2024

_________

Art. 1. Finalità

1. Il presente decreto stabilisce disposizioni volte a sviluppare e a migliorare la sicurezza del sistema ferroviario nonché a migliorare l’accesso al mercato per la prestazione di servizi ferroviari.

Art. 2. Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica all’intero sistema ferroviario, che è suddiviso in sottosistemi di natura strutturale e funzionale e riguarda i requisiti di sicurezza del sistema nel suo complesso, compresa la gestione sicura dell’infrastruttura e del traffico, nonché l’interazione fra imprese ferroviarie, gestori dell’infrastruttura e altri soggetti nel sistema ferroviario.

2. Restano ferme le specifiche competenze del Ministero dell’interno in materia di soccorso pubblico, difesa civile, prevenzione incendi e altre attività assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di norme tecniche costruttive delle opere civili ed i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, con particolare riferimento alle condizioni all’interno delle aree di cantiere.

3. Il presente decreto non si applica:
a) alle metropolitane;
b) ai tram e ai veicoli leggeri su rotaia, nonché alle infrastrutture utilizzate soltanto da tali veicoli;
c) alle infrastrutture ferroviarie private, ivi compresi i binari di raccordo privati, utilizzate per fini non commerciali dal proprietario o da un operatore per le loro rispettive attività di trasporto merci o per il trasporto di persone, nonché ai veicoli utilizzati esclusivamente su tali infrastrutture;
d) alle infrastrutture per il trasporto leggero su rotaia, utilizzate occasionalmente da veicoli ferroviari nelle condizioni operative del sistema di trasporto leggero su rotaia, ove è necessario il transito di quei veicoli soltanto a fini di connettività;
e) ai veicoli utilizzati principalmente sulle infrastrutture per il trasporto leggero su rotaia, ma attrezzati con alcuni componenti ferroviari necessari per consentire il transito a tali veicoli su una sezione confinata e limitata di infrastruttura ferroviaria soltanto a fini di connettività.

4. Le reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario sono quelle concesse dallo Stato e quelle per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, adibite a servizi ferroviari locali ordinariamente espletati con distanziamento regolato da segnali, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al primo periodo, sono da considerarsi isolate le reti che non figurano nell’Allegato A di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2016. A tali reti e ai soggetti che operano su di esse, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, 10 e 11. Le modalità applicative degli articoli 6, 8, 13 e 17 sono disciplinate dall’ANSFISA, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, lettera bb). Sulle reti in cui esiste un solo soggetto integrato che gestisce l’infrastruttura ed effettua il servizio di trasporto in esclusiva sulla propria rete, i compiti e le responsabilità che il presente decreto attribuisce ai gestori dell’infrastruttura e alle imprese ferroviarie sono da considerarsi attribuiti al soggetto integrato esercente. Le disposizioni di cui al presente comma sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

5. Per le infrastrutture ferroviarie di cui alla legge 9 agosto 2017, n. 128, nonché per i veicoli utilizzati esclusivamente su tali infrastrutture, non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, 10 e 11. L’ANSFISA, tenendo conto delle caratteristiche delle ferrovie turistiche in base alla tratta ferroviaria, ai rotabili e al servizio di trasporto, indica le modalità applicative delle prescrizioni di cui agli articoli 6, 8, 13 e 17.

 [...] segue in allegato

...

Collegati:

Tags: Trasporto ferroviario

Articoli correlati

Ultimi inseriti Trasporto

Giu 06, 2024 48

Regolamento (UE) 2024/1610

Regolamento (UE) 2024/1610 ID 22007 | 06.06.2024 Regolamento (UE) 2024/1610 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 per rafforzare i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e integrare gli… Leggi tutto
Giu 04, 2024 153

Decreto 20 giugno 2007

Decreto 20 giugno 2007 / Esenzione obbligo rispetto dei tempi di guida / cronotachigrafo Esenzione dall’obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall’obbligo di dotazione ed uso dell’apparecchio di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e… Leggi tutto
Decreto 17 aprile 2024
Giu 03, 2024 131

Decreto 17 aprile 2024

Decreto 17 aprile 2024 / Istallazione di pareti o pannelli divisori autobus ID 21989 | 03.06.2024 Decreto 17 aprile 2024 - Requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio pubblico utili a garantire la sicurezza e l'isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di… Leggi tutto
Decreto MIT n  187 2024 Patente B speciale
Giu 02, 2024 190

Decreto MIT n. 187 del 27 maggio 2024

Decreto MIT n. 187 del 27 maggio 2024 / Patente B speciale - Guida autoveicoli conducenti con minorazioni invalidanti arti / Prontuario codici ID 21892 | 02.06.2024 Decreto MIT n. 187 del 27 maggio 2024Aggiornamento prontuario codici unionali armonizzati di cui all’allegato I del decreto… Leggi tutto
Giu 02, 2024 176

Regolamento (UE) 2024/1258

Regolamento (UE) 2024/1258 Regolamento (UE) 2024/1258 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali nel settore del… Leggi tutto
Mag 31, 2024 459

Circolare MIT n. 6459 del 29 febbraio 2024

Circolare MIT n. 6459 del 29 febbraio 2024 ID 21966 | 31.05.2024 Decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184 di recepimento della Direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 recante modifica alla Direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della… Leggi tutto
Mag 31, 2024 466

Circolare MIT n. 4054 dell’8 febbraio 2024

Circolare MIT n. 4054 dell’8 febbraio 2024 ID 21965 | 31.05.2024 Decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184 di recepimento della Direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 recante modifica alla Direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della… Leggi tutto
Mag 28, 2024 480

Legge 1 agosto 2002 n. 168

Legge 1 agosto 2002 n. 168 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale. (GU n.183 del 06.08.2002) Collegati
Decreto-Legge 20 giugno 2002 n. 121
Leggi tutto
Mag 28, 2024 501

Decreto-Legge 20 giugno 2002 n. 121

Decreto-Legge 20 giugno 2002 n. 121 Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale. (GU n.144 del 21.06.2002)________ Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 168 (in G.U. 06/08/2002, n.183). ________ Aggiornamenti all'atto 06/08/2002 LEGGE… Leggi tutto

Più letti Trasporto

Convezione STWC
Nov 22, 2021 45322

Convenzione STCW

in IMO
Convezione STCW ’78 Convenzione internazionale sugli standard di formazione, certificazione e tenuta della guardia della gente di mare Lo scopo principale della convenzione è promuovere la sicurezza della vita e della proprietà in mare e la protezione della ambiente marino stabilendo di comune… Leggi tutto
Nov 22, 2021 15709

IGC Code

in IMO
IGC Code (International Code of the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk) ID 3631 | 14.02.2017 The International Code of the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC Code), adopted by resolution MSC.5(48),has been mandatory under… Leggi tutto
D P R  16 dicembre 1992 n  495
Apr 19, 2021 14903

D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495

D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993(GU n.303 del 28-12-1992 - SO n. 134 ) Allegati i testi consolidati (Riservati Abbonati Trasporto ADR):- Versione aggiornata al 17.06.2019- Versione… Leggi tutto