Slide background




Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 50

ID 8537 | | Visite: 7417 | Trasporto ferroviarioPermalink: https://www.certifico.com/id/8537

Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n  50

Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 50 / Consolidato 01.2024

Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie. 

(GU Serie Generale n.134 del 10-06-2019)

Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/2019

Aggiornamenti all'atto

27/04/2020
DECRETO 15 aprile 2020 (in G.U. 27/04/2020, n.108) - Testo consolidato 09.2022

22/04/2023
DECRETO-LEGGE 22 aprile 2023, n. 44 (in G.U. 22/04/2023, n.95)

21/06/2023
LEGGE 21 giugno 2023, n. 74 (in SO n.23, relativo alla G.U. 21/06/2023, n.143) - Testo consolidato 01.2024

_________

Art. 1. Finalità

1. Il presente decreto stabilisce disposizioni volte a sviluppare e a migliorare la sicurezza del sistema ferroviario nonché a migliorare l’accesso al mercato per la prestazione di servizi ferroviari.

Art. 2. Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica all’intero sistema ferroviario, che è suddiviso in sottosistemi di natura strutturale e funzionale e riguarda i requisiti di sicurezza del sistema nel suo complesso, compresa la gestione sicura dell’infrastruttura e del traffico, nonché l’interazione fra imprese ferroviarie, gestori dell’infrastruttura e altri soggetti nel sistema ferroviario.

2. Restano ferme le specifiche competenze del Ministero dell’interno in materia di soccorso pubblico, difesa civile, prevenzione incendi e altre attività assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di norme tecniche costruttive delle opere civili ed i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, con particolare riferimento alle condizioni all’interno delle aree di cantiere.

3. Il presente decreto non si applica:
a) alle metropolitane;
b) ai tram e ai veicoli leggeri su rotaia, nonché alle infrastrutture utilizzate soltanto da tali veicoli;
c) alle infrastrutture ferroviarie private, ivi compresi i binari di raccordo privati, utilizzate per fini non commerciali dal proprietario o da un operatore per le loro rispettive attività di trasporto merci o per il trasporto di persone, nonché ai veicoli utilizzati esclusivamente su tali infrastrutture;
d) alle infrastrutture per il trasporto leggero su rotaia, utilizzate occasionalmente da veicoli ferroviari nelle condizioni operative del sistema di trasporto leggero su rotaia, ove è necessario il transito di quei veicoli soltanto a fini di connettività;
e) ai veicoli utilizzati principalmente sulle infrastrutture per il trasporto leggero su rotaia, ma attrezzati con alcuni componenti ferroviari necessari per consentire il transito a tali veicoli su una sezione confinata e limitata di infrastruttura ferroviaria soltanto a fini di connettività.

4. Le reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario sono quelle concesse dallo Stato e quelle per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, adibite a servizi ferroviari locali ordinariamente espletati con distanziamento regolato da segnali, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al primo periodo, sono da considerarsi isolate le reti che non figurano nell’Allegato A di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2016. A tali reti e ai soggetti che operano su di esse, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, 10 e 11. Le modalità applicative degli articoli 6, 8, 13 e 17 sono disciplinate dall’ANSFISA, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, lettera bb). Sulle reti in cui esiste un solo soggetto integrato che gestisce l’infrastruttura ed effettua il servizio di trasporto in esclusiva sulla propria rete, i compiti e le responsabilità che il presente decreto attribuisce ai gestori dell’infrastruttura e alle imprese ferroviarie sono da considerarsi attribuiti al soggetto integrato esercente. Le disposizioni di cui al presente comma sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

5. Per le infrastrutture ferroviarie di cui alla legge 9 agosto 2017, n. 128, nonché per i veicoli utilizzati esclusivamente su tali infrastrutture, non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, 10 e 11. L’ANSFISA, tenendo conto delle caratteristiche delle ferrovie turistiche in base alla tratta ferroviaria, ai rotabili e al servizio di trasporto, indica le modalità applicative delle prescrizioni di cui agli articoli 6, 8, 13 e 17.

 [...] segue in allegato

...

Collegati:

Tags: Trasporto ferroviario

Articoli correlati

Ultimi inseriti Trasporto

Apr 25, 2024 76

Decreto 29 ottobre 1997

Decreto 29 ottobre 1997 Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocita' e loro modalita' di impiego. (GU n.292 del 16.12.1997) Collegati[box-note]D.Lgs 285/1992 | Codice della StradaD.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495Decreto 13 giugno… Leggi tutto
Apr 22, 2024 155

Circolare MIT Prot. 8176 del 11.11.2020

Circolare MIT Prot. 8176 del 11.11.2020 Oggetto: equivalenza sostanziale tra le procedure di omologazione e quelle di approvazione dei dispositivi e sistemi di regolazione e controllo della circolazione stradale e conseguente equivalenza della validità dei sistemi approvati e omologati per il loro… Leggi tutto
Apr 22, 2024 138

Corte costituzionale sentenza 5 marzo 2024 n. 52

Corte costituzionale sentenza 5 marzo 2024 n. 52 ID 21734 | 22.04.2024 / In allegato Corte costituzionale sentenza 5 marzo 2024 n. 52 - Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Fermo amministrativo del veicolo - Circolazione abusiva in violazione degli… Leggi tutto
Apr 16, 2024 120

Regolamento (UE) 2017/2400

Regolamento (UE) 2017/2400 ID 21693 | 16.04.2024 Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che attua il regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di… Leggi tutto
Apr 16, 2024 134

Regolamento delegato (UE) 2024/1127

Regolamento delegato (UE) 2024/1127 ID 21692 | 16.04.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/1127 della Commissione, dell'8 febbraio 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i principi guida e i criteri per definire le procedure di verifica dei… Leggi tutto
Apr 10, 2024 144

Circolare Prot. n. 7127 del 2 marzo 2023

Circolare Prot. n. 7127 del 2 marzo 2023 ID 21671 | 10.04.2024 / In allegato OGGETTO: Chiarimenti in ordine alla corretta applicazione delle previsioni dell’art. 80 del Codice della Strada. 1. Iscrizione al RUI del personale dipendente dell’Amministrazione con qualifica di “ispettore… Leggi tutto
Apr 05, 2024 147

Decreto 27 marzo 2024

Decreto 27 marzo 2024 ID 21642 | 05.04.2024 Decreto 27 marzo 2024 Servizi di verifica e certificazione delle navi registrate in Italia per i fini di cui al capitolo XI-2 della convenzione SOLAS '74, come emendata, relativo alle «Misure particolari per migliorare la sicurezza marittima (Maritime… Leggi tutto
Mar 27, 2024 176

Legge 6 dicembre 1960 n. 1621

Legge 6 dicembre 1960 n. 1621 Adesione alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 e sua esecuzione. (GU n.5 del 07.01.1961) Collegati[box-note]CMR (Convention des Marchandises par Route)Legge 8 marzo… Leggi tutto

Più letti Trasporto

Convezione STWC
Nov 22, 2021 44212

Convenzione STCW

in IMO
Convezione STCW ’78 Convenzione internazionale sugli standard di formazione, certificazione e tenuta della guardia della gente di mare Lo scopo principale della convenzione è promuovere la sicurezza della vita e della proprietà in mare e la protezione della ambiente marino stabilendo di comune… Leggi tutto
Nov 22, 2021 15300

IGC Code

in IMO
IGC Code (International Code of the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk) ID 3631 | 14.02.2017 The International Code of the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC Code), adopted by resolution MSC.5(48),has been mandatory under… Leggi tutto
D P R  16 dicembre 1992 n  495
Apr 19, 2021 14526

D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495

D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993(GU n.303 del 28-12-1992 - SO n. 134 ) Allegati i testi consolidati (Riservati Abbonati Trasporto ADR):- Versione aggiornata al 17.06.2019- Versione… Leggi tutto