Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.584
/ Totale documenti scaricati: 30.551.916

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.584 *

/ Totale documenti scaricati: 30.551.916 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.584 *

/ Totale documenti scaricati: 30.551.916 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.584 *

/ Totale documenti scaricati: 30.551.916 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.584 *

/ Totale documenti scaricati: 30.551.916 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.584 *

/ Totale documenti scaricati: 30.551.916 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Decreto MIT 27 maggio 2019

ID 8527 | | Visite: 5309 | Legislazione RifiutiPermalink: https://www.certifico.com/id/8527

Decreto MIT 27 maggio 2019

Decreto MIT 27 maggio 2019 

Riciclaggio delle navi - Istruzioni operative per la vigilanza, le visite ed il rilascio dei certificati alla nave nonche' per le autorizzazioni all'Organismo riconosciuto di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 12 ottobre 2017.

(GU Serie Generale n.133 del 08-06-2019)

Entrata in vigore: 09.06.2019

Art. 1. Oggetto e scopo

1. Il presente decreto detta disposizioni amministrative ed operative da applicare alla nave ed all’organismo riconosciuto, al fine di adempiere alle disposizioni contenute nel regolamento n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 e nel decreto interministeriale 12 ottobre 2017.

Art. 3. Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle navi nuove ed esistenti autorizzate a battere la bandiera italiana.
2. L’armatore, qualora ritenga sussistano le condizioni di cui all’art. 2, comma 2, lettera c) del regolamento, invia all’ufficio di iscrizione della nave una «dichiarazione di esclusione dall’applicazione del regolamento» (allegato 1), in cui dichiara, con le forme di cui all’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che la nave ha operato unicamente in acque soggette alla sovranità ed alla giurisdizione dello Stato italiano.

Art. 4. Visite

1. L’insieme dei controlli, degli esami e degli accertamenti tecnici e documentali, concernenti la verifica della conformità della nave alle disposizioni del regolamento, costituisce una visita.
2. Le visite di cui all’art. 8 del regolamento sono effettuate in accordo alle pertinenti linee guida dell’IMO, attualmente contenute nella risoluzione MEPC.222(64) adottata il 5 ottobre 2012, recante «2012 Guidelines for the survey and certification of ships under Hong Kong Convention» (allegato 2).

Art. 10. Contenuti, formato ed aggiornamento dell’inventario dei materiali pericolosi

1. L’inventario dei materiali pericolosi:
a) è compilato tenendo conto delle pertinenti linee
guida attualmente contenute nella risoluzione MEPC. 269(68) adottata il 15 maggio 2015 «2015 Guidelines for the development of the Inventory of Hazardous Materials» (allegato 6), ed utilizzando il format in esse contenuto all’appendice 2;
b) è redatto almeno in lingua inglese;
c) può essere elaborato in formato cartaceo o elettronico a scelta dell’armatore o della società secondo le modalità amministrative vigenti;
d) è specifico per ciascuna nave;
e) prova che la nave rispetta i divieti o le restrizioni in materia di installazione ed uso di materiali pericolosi conformemente all’art. 4 del regolamento.

Art. 11. Sistema di gestione della sicurezza

1. La società, o in assenza l’armatore, sviluppa apposite procedure e linee guida al fine di adeguarsi alle disposizioni previste dal presente decreto e dal regolamento stabilendo, altresì, i compiti da assegnare al personale di bordo.
2. Per le navi soggette al codice ISM, le predette linee guida costituiscono parte integrante del Manuale di gestione della sicurezza della nave, redatto ai sensi di quanto previsto dal codice internazionale di gestione per la sicurezza delle navi (ISM Code) di cui alla convenzione SOLAS e al regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 12. Persona competente designata

1. Per assicurare il corretto espletamento delle attività di cui al paragrafo 5.2 dell’annesso, contenuto attualmente nella risoluzione alla MEPC.269(68) adottata il 15 maggio 2015 recante «2015 Guidelines for the development of the Inventory of Hazardous Materials» (allegato 6), la società, o in assenza l’armatore, designa una persona competente che rappresenti un collegamento tra l’armatore o la società ed il personale di bordo nella gestione dei processi scaturiti dall’applicazione del presente decreto e del regolamento.
2. La persona competente può essere parte dell’organizzazione di bordo qualora sia gestita una sola nave.
3. Al fine di conseguire le attività di cui sopra, la persona competente dovrà possedere i requisiti di qualifica, addestramento ed esperienza di cui all’allegato 7 del presente decreto.
4. La società, o in assenza l’armatore, è tenuto a fornire i mezzi, le risorse e le informazioni necessarie, nonché ad assicurare le condizioni per lo svolgimento dei compiti della persona competente, definendone l’autorità e la responsabilità.

Art. 13. Accordi di autorizzazione

1. L’amministrazione, prima di autorizzare gli organismi riconosciuti per gli scopi di cui al presente decreto, che ne fanno domanda secondo l’istruttoria indicata nell’allegato 8, stipula un accordo con gli stessi per definire gli specifici compiti e funzioni dell’ organismo stesso e che contiene tra l’altro:
a) le disposizioni previste nell’appendice II della risoluzione A.739 (18) dell’IMO, come emendata dalla risoluzione MSC.280 (81) dell’IMO sulle linee guida per il rilascio delle autorizzazioni a favore di organismi che agiscono per conto dell’amministrazione e sulla base dell’ allegato, delle appendici e degli altri elementi contenuti nel documento dell’IMO MSC/Circular 710 e MEPC/ Circular 307 sul modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi che operano per conto dell’amministrazione;
b) la previsione secondo cui l’amministrazione, qualora condannata da un organo giurisdizionale a risarcire un danno derivante da dolo o colpa imputabile ai servizi dell’organismo, ha diritto ad un indennizzo da parte dell’organismo stesso nella misura pari ai danni ad esso imputabili;
c) le disposizioni per il controllo periodico da parte dell’amministrazione o da un ente imparziale designato da quest’ultima sull’attività che l’organismo riconosciuto ed autorizzato svolge per suo conto, ai sensi dell’art. 5;
d) le disposizioni relative alla possibilità di ispezioni dettagliate a campione delle navi e per la comunicazione obbligatoria all’autorità competente relativa all’elenco delle navi di bandiera italiana a cui è stato rilasciato un certificato di idoneità al riciclaggio secondo le disposizioni della lettera a) , comma 1, art. 21 del regolamento.

...

Art. 3 Compiti dell’autorità competente e dell’amministrazione decreto interministeriale 12 ottobre 2017.

1. L’autorità competente:
a) istituisce l’elenco degli impianti di riciclaggio delle navi da essa autorizzati, ai sensi dell’art. 14 del regolamento e ne cura l’aggiornamento;
b) individua i soggetti di cui all’art. 19 del regolamento;
c) redige la relazione di cui all’art. 21 del regolamento e ne cura l’invio alla Commissione europea;
d) assicura la collaborazione, a livello bilaterale o multilaterale, al fine di facilitare la prevenzione e l’individuazione di possibili violazioni del regolamento, e, a tal fine, individua e notifica i nominativi dei propri funzionari addetti all’attività di collaborazione;
e) comunica alla Commissione europea gli elementi necessari per l’istituzione e l’aggiornamento dell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio di cui all’art. 16 del regolamento;
f) stabilisce i requisiti generali per l’approvazione dei piani di riciclaggio delle navi, acquisito il parere del Ministero limitatamente alla gestione dei rifiuti che ne derivano.
2. L’amministrazione:
a) vigila sulla corretta applicazione del regolamento, adottando le occorrenti misure;
b) svolge, anche avvalendosi di un organismo riconosciuto, le attribuzioni individuate dal presente decreto;
c) autorizza gli organismi tra quelli riconosciuti.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l’autorità competente e l’amministrazione acquisiscono informazioni e documentazione da qualsiasi soggetto interessato.
4. Le verifiche e le ispezioni alle navi di cui all’art. 8 del regolamento sono svolte dagli organismi riconosciuti autorizzati dall’amministrazione.

...

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 27 maggio 2019.pdf)Decreto 27 maggio 2019
 
IT3853 kB5946

Tags: Ambiente Rifiuti

Ultimi inseriti

UNI ISO 4301 5 2025 Gru a ponte e a cavalletto
Giu 12, 2025 34

UNI ISO 4301-5:2025 / Gru a ponte e a cavalletto

UNI ISO 4301-5:2025 / Gru a ponte e a cavalletto ID 24101 | 12.06.2025 / In allegato Preview UNI ISO 4301-5:2025 Apparecchi di sollevamento - Classificazione - Parte 5: Gru a ponte e a cavalletto La norma stabilisce una classificazione generale delle gru a ponte e a cavalletto e dei loro meccanismi… Leggi tutto
Costruire il Futuro   Off Site e Riqualificazione Edilizia in Italia
Giu 11, 2025 58

Costruire il Futuro - Off-Site e Riqualificazione Edilizia in Italia

Costruire il Futuro - Off-Site e Riqualificazione Edilizia in Italia ID 24100 | 11 giugno 2025 Realizzata dell’ambito del progetto OFFICIO per lo sviluppo di una filiera italiana del settore Il potenziale innovativo dell’Off-Site Construction (OSC), una panoramica della filiera italiana ad esso… Leggi tutto
ECHA 2025   Key Areas of Regulatory Challenge
Giu 11, 2025 88

ECHA 2025 - Key Areas of Regulatory Challenge

ECHA 2025 - Key Areas of Regulatory Challenge ID 24098 | 11.06.2025 / Attached The report introduces new topics to reflect ECHA’s growing responsibilities. It also covers emerging topics in waste and recycling that aim to support circularity and enhance Europe’s industrial competitiveness. For… Leggi tutto
Cassazione Penale Sez  4 del 04 Giugno 2025 n  20645
Giu 10, 2025 142

Cassazione Penale Sez. 4 del 04 Giugno 2025 n. 20645

Cassazione Penale Sez. 4 del 04 Giugno 2025 n. 20645 / Caduta del lavoratore per difetto chiusura sponda autocarro: responsabilità DL ID 24094 | 09.06.2025 Cassazione Penale Sez. 4 del 04 Giugno 2025 n. 20645 - Difetto nella chiusura della sponda dell'autocarro noleggiato e caduta all'indietro del… Leggi tutto
Giu 09, 2025 310

Legge 9 giugno 2025 n. 80

in News
Legge 9 giugno 2025 n. 80 / Legge di conv. Decreto sicurezza pubblica ID 24093 | 09.06.2025 Legge 9 giugno 2025 n. 80 Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonche' di vittime… Leggi tutto
Dati INAIL 5 2025   Infortuni estero e riders  RRA
Giu 09, 2025 195

Dati INAIL 5/2025 - Infortuni all’estero e riders / RRA

Dati INAIL 5/2025 - Infortuni all’estero e riders / RRA ID 24902 | 09.06.2025 / In allegato Infortuni sul lavoro accaduti all’estero - Infortuni sul lavoro dei riders - Retribuzioni dei lavoratori della gestione Industria, Commercio e Servizi - Responsabile rischio amianto: competenze e… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

UNI ISO 4301 5 2025 Gru a ponte e a cavalletto
Giu 12, 2025 34

UNI ISO 4301-5:2025 / Gru a ponte e a cavalletto

UNI ISO 4301-5:2025 / Gru a ponte e a cavalletto ID 24101 | 12.06.2025 / In allegato Preview UNI ISO 4301-5:2025 Apparecchi di sollevamento - Classificazione - Parte 5: Gru a ponte e a cavalletto La norma stabilisce una classificazione generale delle gru a ponte e a cavalletto e dei loro meccanismi… Leggi tutto
Cassazione Penale Sez  4 del 04 Giugno 2025 n  20645
Giu 10, 2025 142

Cassazione Penale Sez. 4 del 04 Giugno 2025 n. 20645

Cassazione Penale Sez. 4 del 04 Giugno 2025 n. 20645 / Caduta del lavoratore per difetto chiusura sponda autocarro: responsabilità DL ID 24094 | 09.06.2025 Cassazione Penale Sez. 4 del 04 Giugno 2025 n. 20645 - Difetto nella chiusura della sponda dell'autocarro noleggiato e caduta all'indietro del… Leggi tutto
In situ generated active substances and their products
Giu 07, 2025 244

In situ generated active substances and their products

In situ generated active substances and their products / ECHA Aprile 2025 ID 24087 | 07.06.2025 / Version 2 April 2025 Information requirements and risk assessment for approval and authorisation Recommendations of the BPC Working Groups.________ Il presente documento ha lo scopo di assistere gli… Leggi tutto