Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DI SALVO EMANUELE Data Udienza: 23/01/2019
Fatto e diritto
1. G.B. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen., perché, in qualità di amministratore unico della s. r. I. "Castel Belts", cagionava lesioni personali gravi al dipendente P.M., il quale, mentre era intento ad attrezzare una macchina tagliastrisce, operazione per svolgere la quale era necessario smontare i ripari in plexiglas, che proteggevano le mani dai rulli, inavvertitamente urtava, con il piede, il pedale della macchina, così riavviandola e finendo con la mano sotto i rulli. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché la macchina interessata all'infortunio era stata posta dal datore di lavoro fuori uso perché non a norma, così come segnalato da apposito cartello, secondo quanto dichiarato in dibattimento dalla stessa persona offesa, la quale ha anche precisato di non avere nell'immediato riferito della presenza del cartello perché nessuno gli aveva posto al riguardo domanda alcuna. È chiaro peraltro che la persona offesa era restia a riferire ciò, avendo utilizzato una macchina che, secondo quanto univocamente affermato dai testimoni escussi in dibattimento, come U. e M., colleglli di lavoro del P.M., non poteva essere usata. I testi F. e S. non erano invece in grado di riferire in ordine a tale circostanza, la prima perché in maternità e il secondo perché aveva mansioni completamente diverse. Del resto, si trattava di un capannone di 750 m quadri, suddiviso in reparti, in cui lavoravano 15-16 lavoratori, ragion per cui è perfettamente comprensibile che i testi non abbiano potuto fornire dettagli in merito alla problematica in disamina. La circostanza che il macchinario sia stato sottoposto a manutenzione, sia immediatamente prima che immediatamente dopo l'infortunio, è ascrivibile non al fatto che il macchinario fosse in uso ma all'intento del G.B. di valutare se fosse più conveniente metterlo a norma anziché dismetterlo. L'affermazione della Corte d'appello secondo cui non vi era alcuna altra macchina che sostituisse quella interessata collide invece con le dichiarazioni sia dei colleghi di lavoro della persona offesa che del funzionario della ASL, il quale ha riferito che ve ne era una nuova. 2.1. Il comportamento del lavoratore è da qualificarsi in termini di abnormità, trattandosi di un operaio esperto, che esercitava le proprie mansioni da vent'anni e che era stato adeguatamente formato circa l'utilizzo della macchina tagliastrisce. Egli indebitamente e consapevolmente rimise in funzione il macchinario, senza che il G.B. potesse prevedere ciò. È dunque da considerarsi interrotto il nesso di causalità. 2.2. Ingiustificatamente è stata negata la concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla aggravante contestata, nonostante l'imputato abbia tenuto il macchinario in questione a disposizione dell'autorità procedente per ben otto mesi, affinché potessero essere compiuti tutti gli accertamenti, con un atteggiamento di piena collaborazione, che lo ha indotto anche a sottoporsi ad esame. L'affermazione che il cartello sarebbe stato posto in epoca successiva all'incidente non trova alcun riscontro nelle risultanze dibattimentali ed è stata addirittura smentita dalle medesime. 2.3. Erroneamente è stata rigettata la richiesta di applicare la sola pena pecuniaria della multa o, in alternativa, di sostituire la pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria, atteso che la circostanza che l'imputato abbia riportato precedenti condanne a sola pena pecuniaria, come pena principale o come sanzione sostitutiva, non osta affatto alla reiterazione dell'applicazione della sanzione pecuniaria medesima, tanto più che le sanzioni sono state tutte debitamente pagate e le condanne riguardano fatti risalenti nel tempo e reati posti a tutela di beni giuridici diversi. 2.4. Ingiustificatamente è stata negata la concessione della sospensione condizionale della pena, nonostante la precedente condanna fosse ad anni uno di reclusione e la presente sia a mesi due di reclusione, con un cumulo, dunque, abbondantemente al di sotto del limite dei due anni. 3. Risalendo il fatto al 29-1-2010, è maturato il termine prescrizionale, di anni 7 e mesi 6, onde il reato è estinto per prescrizione. Il ricorrere di una causa di estinzione del reato preclude la disamina della questione relativa alla fondatezza o meno dei motivi di ricorso. Quand'anche, infatti, dovesse addivenirsi, al riguardo, ad una valutazione in senso positivo, essa comporterebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con conseguente prosecuzione del processo dinanzi al giudice del rinvio. Ma la prosecuzione del processo è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva del reato (Sez. U., 21-10-1992, Marino; Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275 - 01; Cass., 23-1-1997, Bormgia, Rv. 208673; Cass., 24 -6- 1996, Battaglia, Rv.205548). Né, d'altronde, è possibile, in questa sede, fare applicazione del disposto dell'art. 129 cpv. cod. proc. pen., non risultando evidente il ricorrere di una delle cause di non punibilità di cui alla predetta norma, in considerazione delle ragioni espresse nella motivazione della decisione impugnata. 4. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 23-1-2019.
Rapporto SNPA 44/2025 - Il clima in Italia nel 2024 ID 24223 | 04.07.2025 / In allegato Il Rapporto SNPA “Il clima in Italia nel 2024” illustra i principali elementi che hanno caratterizzato il clima nel corso del 2024 e le variazioni del clima in Italia negli ultimi decenni, anche nel contesto…
Leggi tutto
Messaggio INPS n. 2130 del 3 luglio 2025 / Integrazione salariale per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo ID 24222 | 04.07.2025 / In allegato Messaggio INPS n. 2130 del 3 luglio 2025Richieste di integrazione salariale per la sospensione o la riduzione dell’attività…
Leggi tutto
Regolamento delegato (UE) 2025/606 - Tassi dell’efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali dai rifiuti di batterie ID 24221 | 04.07.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/606 della Commissione, del 21 marzo 2025, che integra il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del…
Leggi tutto
UNI/PdR xx-1/2/3/4:2025 - Semplificazione dei controlli amministrativi sulle attività economiche ID 24220 | 03.07.2025 / In allegato Bozze PdR Prassi di Riferimento sui requisiti di un sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio basso degli operatori economici - in consultazione…
Leggi tutto
Regolamento (Euratom) 2021/765 ID 24219 | 03.07.2025 Regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio del 10 maggio 2021 che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica per il periodo 2021-2025 che integra il programma quadro di ricerca e innovazione…
Leggi tutto
Regolamento (Euratom) 2025/1304 ID 24218 | 03.07.2025 Regolamento (Euratom) 2025/1304 del Consiglio, del 23 giugno 2025, che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica per il periodo 2026-2027 che integra il programma quadro di ricerca e innovazione…
Leggi tutto
Manuale per la gestione dei rifiuti | Università di Bologna 2020 ID 24217 | 03.07.2025 / Manuale in allegato Il Manuale descrive le tipologie dei rifiuti prodotti dall’Alma Mater Studiorum Università di Bologna (Ateneo) nell’ambito delle proprie attività di didattica, ricerca e socio…
Leggi tutto
EN 415-2:2025 / Packaging machines for pre-formed rigid containers ID 24216 | 03.07.2025 / Preview attached EN 415-2:2025Safety of packaging machines - Part 2: Packaging machines for pre-formed rigid containers Valid from 01.07.2025 This document applies to the following machines and to machines…
Leggi tutto
UNI 11555:2025 / Posatori di sistemi a secco in lastre ID 24215 | 03.07.2025 / In allegato Preview UNI 11555:2025Attività professionali non regolamentate - Posatori di sistemi a secco in lastre - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità La norma definisce i requisiti relativi al…
Leggi tutto
Relazione annuale INAIL 2024 ID 24214 | 03.07.2025 / In allegato Relazione annuale Inail: nel 2024 stabili infortuni e casi mortali. In aumento le malattie professionali Roma, Giovedì 3 luglio, presso l’Auditorium Antonio Maglio della Direzione generale di piazzale Giulio Pastore, è stata…
Leggi tutto
Rapporto SNPA 44/2025 - Il clima in Italia nel 2024 ID 24223 | 04.07.2025 / In allegato Il Rapporto SNPA “Il clima in Italia nel 2024” illustra i principali elementi che hanno caratterizzato il clima nel corso del 2024 e le variazioni del clima in Italia negli ultimi decenni, anche nel contesto…
Leggi tutto
UNI/PdR xx-1/2/3/4:2025 - Semplificazione dei controlli amministrativi sulle attività economiche ID 24220 | 03.07.2025 / In allegato Bozze PdR Prassi di Riferimento sui requisiti di un sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio basso degli operatori economici - in consultazione…
Leggi tutto
EN 415-2:2025 / Packaging machines for pre-formed rigid containers ID 24216 | 03.07.2025 / Preview attached EN 415-2:2025Safety of packaging machines - Part 2: Packaging machines for pre-formed rigid containers Valid from 01.07.2025 This document applies to the following machines and to machines…
Leggi tutto
UNI 11555:2025 / Posatori di sistemi a secco in lastre ID 24215 | 03.07.2025 / In allegato Preview UNI 11555:2025Attività professionali non regolamentate - Posatori di sistemi a secco in lastre - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità La norma definisce i requisiti relativi al…
Leggi tutto
Circolare MIT Prot. n. 18823 del 01 Luglio 2025 / Chiarimenti rilascio "barrato rosa" - DTT307 ID 24213 | 03.07.2025 / In allegato Circolare MIT Prot. n. 18823 del 01 Luglio 2025OGGETTO: Chiarimenti in merito al rilascio del certificato d'approvazione per i veicoli che trasportano alcune merci…
Leggi tutto
Norme della serie UNI EN 1459-X Sicurezza carrelli elevatori fuoristrada / Ed. 2025 ID 24212 | 03.07.2025 / In allegato elenco completo Norme della serie UNI EN 1459-X Carrelli elevatori fuoristrada - Requisiti di sicurezza e verifiche Nel dettaglio: - UNI EN 1459-1:2025 - UNI EN 1459-2:2019 - UNI…
Leggi tutto
EN 17639:2025 / Cableway installations - General safety requirements ID 24207 | 02.07.2025 / Preview attached EN 17639:2025Safety of machinery - Cableway installations designed for the transport of material and specially designated persons - General safety requirements This Type C standard document…
Leggi tutto
EN ISO 9612:2025 / Determination of occupational noise exposure ID 24206 | 02.07.2025 / Preview attached EN ISO 9612:2025 Acoustics - Determination of occupational noise exposure - Methodology (ISO 9612:2025) This document specifies a method for measuring workers’ exposure to noise in a working…
Leggi tutto
Programma nazionale di esplorazione mineraria / Approvato 01.07.2025 ID 24201 | 01.07.2025 / In allegato Approvato il Programma nazionale di esplorazione mineraria La problematica della sicurezza nell’approvvigionamento delle risorse minerarie indispensabili per lo sviluppo industriale e la…
Leggi tutto
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. 10, 12 giugno 2025, n. 219 - CGE n. 219/24 / Rischio biologico giustifica obbligo vaccinazione ID 24196 | 30.06.2025 / Sentenza allegata La normativa europea sulla SSL non osta a una normativa nazionale in forza della quale "un datore di lavoro può…
Leggi tutto