Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.714
/ Totale documenti scaricati: 30.829.747

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.714 *

/ Totale documenti scaricati: 30.829.747 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.714 *

/ Totale documenti scaricati: 30.829.747 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.714 *

/ Totale documenti scaricati: 30.829.747 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.714 *

/ Totale documenti scaricati: 30.829.747 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.714 *

/ Totale documenti scaricati: 30.829.747 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Cassazione Penale Sent. Sez. 3 n. 41820 | 19 Ottobre 2015

ID 6768 | | Visite: 3679 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/6768

Sentenze cassazione penale

Ruolo di vigilanza "alta" per il coordinatore per l'esecuzione

Penale Sent. Sez. 3 Num. 41820 Anno 2015

Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MENGONI ENRICO
Data Udienza: 15/09/2015

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 27/3/2014, il Tribunale di Messina dichiarava L.C. - nella qualità di coordinatore per l'esecuzione dei lavori e di responsabile della "L & G Costruzioni s.r.l." - responsabile di talune violazioni commesse nell'ambito dì un cantiere edile sito in Messina, analiticamente indicate nel capo di imputazione, e lo condannava alla pena di 6 mila euro di ammenda.

2. Propone ricorso per cassazione il C., personalmente, deducendo tre motivi:
- mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione soltanto su alcune prove, senza tenere in alcun conto altre, di segno contrario, che avrebbero confermato che il cantiere in oggetto non presentava, in realtà, alcuna irregolarità;
- difetto di motivazione, violazione dell'art. 92, d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La sentenza avrebbe assegnato al coordinatore per l'esecuzione dei lavori alcuni doveri di vigilanza "minuti" non propri della figura, alla quale sarebbe invece demandato soltanto un obbligo di controllo "alto", «che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto)»;
- violazione dell'art. 68, comma 1, lett. b), e comma 2, d. l.gs. n. 81 del 2008. II Tribunale avrebbe applicato una pena eccessiva, ultra legem, in quanto avrebbe violato il principio secondo cui le condotte contestate dovevano esser considerate come unica violazione, senza applicare alcun aumento a titolo di continuazione.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è fondato; al riguardo, risulta assorbente il secondo motivo.
Come già affermato da questa Corte, con riguardo alla figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 92, d. lgs. n. 81 del 2008, occorre rilevare che i compiti assegnati alla stessa risalgono al d. lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (di attuazione della Direttiva 92/57/CEE) - nell'ambito di una generale e più articolata ridefinizione delle posizioni di garanzia e delle connesse sfere di responsabilità correlate alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili - a fianco di quella del committente, allo scopo di consentire a quest'ultimo di delegare, a soggetti qualificati, funzioni e responsabilità di progettazione e coordinamento, diversamente a lui riferibili, implicanti particolari competenze tecniche. La definizione dei relativi compiti e della connessa sfera di responsabilità discende, pertanto, da un lato, dalla funzione di generale, "alta vigilanza" che la legge demanda allo stesso, dall'altro dallo specifico elenco, originariamente contenuto nell'art. 5, d. lgs. n. 494 del 1996, ed attualmente trasfuso nel citato art. 92, d. lgs. n. 81 del 2008, in forza dei quale il coordinatore per l'esecuzione è tenuto a verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; a verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), assicurandone la coerenza con il P.S.C., che deve provvedere ad adeguare in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; a verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi P.O.S.; ad organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; a verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; a segnalare, al committente o al responsabile dei lavori, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, e art. 97, comma 1, e alle prescrizioni dei P.S.C., proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione dei contratto in caso di inosservanza; a dare comunicazione di eventuali inadempienze alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti; a sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. In forza di quanto precede, risulta quindi evidente che - come affermato dal ricorrente - il coordinatore per l'esecuzione riveste un ruolo di vigilanza "alta", che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza "momento per momento", demandata alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto (tra le altre, Sez. 4, n. 3809 del 7/1/2015, Cominotti, Rv. 261960; Sez. 4, n. 443 del 17/01/2013, Palmisano, Rv. 255102; Sez. 4, n. 18149 del 21/04/2010, Cellie, Rv. 247536).

Orbene, tutto ciò premesso, rileva il Collegio che la motivazione stesa dal Tribunale di Messina risulta - oltre che molto sintetica - non aderente al principio di diritto da ultimo enunciato, atteso che riconosce la responsabilità dei C. in ordine a violazioni molto specifiche e puntuali (relative, tra l'altro, alle lavorazioni in prossimità di cavi elettrici, alle passerelle, alle aperture lasciate per il vano ascensore), senza precisare se le stesse siano comunque riferibili - nel caso di specie - a quei doveri di vigilanza "alta" sopra richiamati, imposti al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oppure invero demandate ad altre fiugre. Ancora, la sentenza non ha speso alcuna considerazione in ordine ai testi Omissis, escussi ex art. 507 cod. proc. pen., i quali - giusta tenore dei ricorso, in ciò specifico e completo - avrebbero reso dichiarazioni in palese dissonanza con quanto affermato dai testimoni indotti dal pubblico ministero.
La pronuncia, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Messina.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina.

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Penale Sent. Sez. 3 Num. 41820 Anno 2015.pdf
 
164 kB 4

Tags: Sicurezza lavoro Rischio cantieri Cassazione

Ultimi inseriti

Decreto Legislativo 30 aprile 2025 n  93
Giu 27, 2025 35

Decreto Legislativo 30 aprile 2025 n. 93

in News
Decreto Legislativo 30 aprile 2025 n. 93 ID 24184 | 27.06.2025 Decreto Legislativo 30 aprile 2025 n. 93 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega dl cui… Leggi tutto
Giu 27, 2025 59

Raccomandazione ILO n. 3 del 29 ottobre 1919

Raccomandazione ILO n. 3 del 29 ottobre 1919 / Prevenzione rischio dell'antrace (carbonchio) ID 24181 | 27.06.2025 La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, Convocato a Washington dal Governo degli Stati Uniti d'America il 29 ottobre 1919, e Avendo deciso di adottare… Leggi tutto
ECHA compendium of analytical methods
Giu 27, 2025 76

ECHA compendium of analytical methods for enforcing REACH restrictions - Ed. 3.0 2025

ECHA compendium of analytical methods for enforcing REACH restrictions - Ed. 3.0 2025 ID 24178 | 27.06.2025 / Attached ECHA has updated its compendium of analytical methods to help authorities to enforce and companies to comply with REACH restrictions. The compendium consists of a collection of… Leggi tutto
Giu 26, 2025 109

Decreto 18 giugno 2025

Decreto 18 giugno 2025 ID 24176 | 26.06.2025 Decreto 18 giugno 2025 Adozione anticipata delle disposizioni stabilite dal 42° emendamento al codice IMDG adottate con risoluzione MSC. 556(108) in data 23 maggio 2024, relative al trasporto delle merci pericolose in colli. (GU n.146 del 26.06.2025) Leggi tutto
Giu 26, 2025 151

Decreto-Legge 26 giugno 2025 n. 92

in News
Decreto-Legge 26 giugno 2025 n. 92 Decreto-Legge 26 giugno 2025 n. 92 Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi. (GU n.146 del 26.06.2025) Entrata in vigore del provvedimento: 27/06/2025 Leggi tutto
Giu 26, 2025 98

Provvedimento GPDP del 27 marzo 2025

in Privacy
Provvedimento GPDP del 27 marzo 2025 ID 24174 | 26.06.2025 / In allegato Dati biometrici utilizzati in ambito lavorativo, il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato un nuovo provvedimento per limitarne l’utilizzo. Questa volta ad essere sanzionato un istituto scolastico calabrese… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

ECHA compendium of analytical methods
Giu 27, 2025 76

ECHA compendium of analytical methods for enforcing REACH restrictions - Ed. 3.0 2025

ECHA compendium of analytical methods for enforcing REACH restrictions - Ed. 3.0 2025 ID 24178 | 27.06.2025 / Attached ECHA has updated its compendium of analytical methods to help authorities to enforce and companies to comply with REACH restrictions. The compendium consists of a collection of… Leggi tutto
Giu 26, 2025 177

Circolare Ministero dell’Interno n. 19441 del 25/06/2025

Circolare Ministero dell’Interno n. 19441 del 25/06/2025 ID 24173 | 26.06.2025 / In allegato Ministero dell’InternoLegge 25 novembre 2024, n. 177 recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30… Leggi tutto
Impiego e gestione di droni nel SNPA per il monitoraggio e il controllo ambientale
Giu 24, 2025 231

Impiego e gestione di droni nel SNPA per il monitoraggio e il controllo ambientale

Impiego e gestione di droni nel SNPA per il monitoraggio e il controllo ambientale / 2025 ID 24159 | 24.06.2025 / In allegato I velivoli a pilotaggio remoto (più comunemente droni o UAS – Unmanned Aircraft System) e le tecnologie per il telerilevamento ad alta risoluzione costituiscono una tematica… Leggi tutto