Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 40.510 *

/ Totale documenti scaricati: 26.148.415 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 40.510 *

/ Totale documenti scaricati: 26.148.415 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 40.510 *

/ Totale documenti scaricati: 26.148.415 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 40.510 *

/ Totale documenti scaricati: 26.148.415 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 40.510 *

/ Totale documenti scaricati: 26.148.415 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 40.510 *

/ Totale documenti scaricati: 26.148.415 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 40.510 *

/ Totale documenti scaricati: 26.148.415 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 40.510 *

/ Totale documenti scaricati: 26.148.415 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti







Europe, Rome

DPCM 3 Marzo 2017 Sistemi di sorveglianza sanitaria e registri

ID 4023 | | Visite: 18678 | News generaliPermalink: https://www.certifico.com/id/4023

DPCM 3 marzo 2017 Sistemi di sorveglianza sanitaria e registri

Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie.

I sistemi di sorveglianza e i registri, sono istituiti allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia e dei suoi trattamenti ed esiti.

Il Decreto presenta 3 Allegati elenco:

Allegato A: Sistemi di sorveglianza e i registri di rilevanza nazionale e regionale
Allegato B: sistemi di sorveglianza e i registri, di rilevanza nazionale e regionale, già disciplinati dalla normativa vigente a livello nazionale
Allegato C: Sistemi di sorveglianza e i registri di rilevanza esclusivamente regionale

Sono riportati anche i Registri già istituiti per malattie professionali quali: mesotelioma asbestocorrelati (amianto).
_____

Finalità e ambito di applicazione

Articolo 1

1. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 12, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, identifica i sistemi di sorveglianza e i registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate come definite dall’art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, n. 1394/2007 e di impianti protesici, d’ora in avanti indicati come «sistemi di sorveglianza e registri».

I sistemi di sorveglianza e i registri di rilevanza nazionale e regionale sono riportati nell’allegato A, parte integrante del presente decreto; i sistemi di sorveglianza e i registri, di rilevanza nazionale e regionale, già disciplinati dalla normativa vigente a livello nazionale sono riportati nell’allegato B, parte integrante del presente decreto; i sistemi di sorveglianza e i registri di rilevanza esclusivamente regionale sono riportati nell’allegato C, parte integrante del presente decreto, ferma restando la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di istituire con propria legge registri di tumori e di altre patologie, di mortalità e di impianti protesici di rilevanza regionale e provinciale diversi da quelli di cui al primo periodo, ai sensi del comma 12 del citato art. 12.

2. I sistemi di sorveglianza e i registri, di cui al comma 1, sono istituiti allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia e dei suoi trattamenti ed esiti o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita e per le seguenti finalità:

a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell’assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico;
b) messa in atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie infettive al fine di contribuire, ove possibile, alla loro eliminazione ed eradicazione;
c) studio dell’incidenza e della prevalenza delle malattie infettive, per poterne monitorare la diffusione e l’andamento ed effettuare idonei interventi di prevenzione e controllo;
d) sorveglianza epidemiologica per ridurre il rischio di introduzione o reintroduzione di malattie infettive, anche eliminate o sotto controllo;
e) tutela della salute del singolo caso di malattia infettiva, di eventuali contatti e della collettività, con l’adozione delle misure previste dall’art. 3, lettera f) , della decisione n.1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013;
f) prevenzione primaria, secondaria e diagnosi;
g) riduzione di morbosità e mortalità per malattie infettive;
h) allerta rapido, per lo scambio di informazioni su eventi passibili di provvedimenti urgenti per la tutela della salute pubblica a livello nazionale e internazionale, con le Autorità competenti, in conformità alla normativa europea e internazionale;
i) allineamento alla rete di sorveglianza comunitaria;
j) potenziamento delle capacità di sorveglianza a livello nazionale;
k) semplificazione delle procedure di scambio dati, facilitazione della trasmissione degli stessi e loro tutela;
l) pianificazione sanitaria;
m) valutazione e monitoraggio dei fattori di rischio delle malattie sorvegliate.

3. I sistemi di sorveglianza e i registri, di cui all’allegato A sono articolati in un livello regionale, che tratta i dati provenienti dagli organismi sanitari e dai servizi socio sanitari operanti nel proprio territorio, e in un livello nazionale, che tratta i dati provenienti dal livello regionale.

Sistemi di sorveglianza e registri di rilevanza nazionale e regionale

Articolo 3

1. I sistemi di sorveglianza e i registri di rilevanza nazionale e regionale, di cui all’allegato A, trattano i dati per finalità di cura, di ricerca e di Governo e sono istituiti presso gli enti indicati nel medesimo allegato A.

2. A seguito dell’adozione dei regolamenti di cui all’art. 6, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano progressivamente con apposito atto, per i sistemi di sorveglianza e i registri di cui all’allegato A, il centro di riferimento regionale che garantisce la gestione amministrativa, tecnica e informatica del predetto sistema di sorveglianza o registro ed è il titolare del trattamento dei dati contenuti in ciascuno di essi. Ai fini dell’individuazione dei centri di riferimento regionali, la regione tiene conto, ove istituiti, degli organismi già operanti nel proprio territorio.
3. Per il registro delle protesi impiantabili, l’Istituto superiore di sanità è l’ente che garantisce la gestione amministrativa, tecnica e informatica del registro ed è anche il titolare del trattamento dei dati in esso contenuti.

4. Il Ministero della salute tratta i dati personali e sensibili contenuti nei sistemi di sorveglianza e nei registri di cui al comma 1 indispensabili per le finalità di Governo e, per quanto espressamente previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di profi lassi internazionale, anche per le finalità di prevenzione e di cura. Il Ministero della salute è responsabile della tenuta delle basi dati nazionali dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui al comma 1 per i quali è «Ente di livello nazionale presso il quale sono istituiti» ed è titolare del trattamento dei dati in esse contenuti.

5. Gli enti di livello nazionale di cui all’allegato A,diversi dal Ministero della salute, trattano i dati personali e sensibili contenuti nei sistemi di sorveglianza e nei registri di cui al comma 1, per i quali sono «Ente di livello nazionale presso il quale sono istituiti», indispensabili per le finalità di prevenzione e ricerca e sono responsabili della tenuta delle relative basi dati nazionali e titolari del trattamento dei dati in esse contenuti.
6. I dati dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui al comma 1 sono messi a disposizione della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano dal centro di riferimento regionale per finalità di ricerca e di Governo, nei limiti delle competenze attribuite dalla legge.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono titolari del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Codice privacy e trattano i dati secondo le modalità dell’art. 5 comma 4.

Sistemi di sorveglianza e registri di rilevanza esclusivamente regionale

Articolo 4

1. I sistemi di sorveglianza e i registri di rilevanzan esclusivamente regionale, di cui all’allegato C, trattano i dati per fi nalità di cura, di ricerca e di Governo.

2. I dati dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui al comma 1 sono messi a disposizione della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano dal centro di riferimento regionale per finalità di ricerca e di Governo, nei limiti delle competenze attribuite dalla legge.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono titolari del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Codice privacy e trattano i dati secondo le modalità dell’art. 5, comma 4.

Disposizioni ulteriori e norme di rinvio

Articolo 6

1. Con il regolamento di cui all’art. 12, comma 13, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, sono individuati i soggetti che possono aver accesso ai sistemi di sorveglianza e ai registri, i dati che possono conoscere e le relative operazioni, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.

2. Nei casi in cui i dati trattati nell’ambito dei sistemi di sorveglianza o dei registri di patologia subiscano violazioni tali da comportare la perdita, la distruzione o la diffusione indebita di dati personali, il titolare del trattamento effettua una segnalazione all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, entro 48 ore dalla conoscenza del fatto, secondo le modalità stabilite dalla medesima Autorità con il provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015, recante «Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 179 del 4 agosto 2015.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano, qualora non già adottati, i regolamenti concernenti i propri sistemi di sorveglianza e registri, che individuano i soggetti che possono aver accesso ai predetti sistemi di sorveglianza e registri, i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.

4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e gli enti di livello nazionale, diversi dal Ministero della salute, presso i quali sono istituiti i registri e i sistemi di sorveglianza di cui all’allegato A, qualora necessario, adeguano i propri regolamenti alle disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

5. Gli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui all’allegato A sono aggiornati periodicamente secondo le modalità di cui all’art. 12, comma 11, del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.

Disposizioni transitorie

Articolo 9

1. Sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’art. 6, comma 1, di disciplina del Sistema di sorveglianza HIV/AIDS di cui al punto A1.1 e del Sistema di segnalazione delle malattie infettive (PREMAL) di cui al punto A1.25 di cui all’allegato A1 al presente decreto, continuano a operare il Sistema di sorveglianza nuove diagnosi da infezione HIV di cui al punto B1.3 e il Sistema di sorveglianza delle malattie infettive di cui al punto B1.4 di cui all’allegato B.1 al presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO A
Elenco A1) Sistemi di sorveglianza di rilevanza nazionale e regionale
Elenco A2) Registri di patologia di rilevanza nazionale e regionale

ALLEGATO B
Elenco B1) Sistemi di sorveglianza di rilevanza nazionale e regionale, già disciplinati dalla normativa vigente a livello nazionale
Elenco B2) Registri già disciplinati dalla normativa vigente a livello nazionale

ALLEGATO C
Altri registri e sistemi di sorveglianza di rilevanza esclusivamente regionale

Registri inerenti malattie professionali (Estratto Allegati)

B2.1 Registro nazionale e registri regionali dei casi di mesotelioma asbestocorrelati D.P.C.M. 10 dicembre 2002, n. 308
B2.6 Registro nazionale e registri regionali mesoteliomi, tumori naso-sinusali e a bassa frazione etiologica D.LGS. 9 aprile 2008, n. 81,
D.P.C.M. 10 dicembre 2002, n. 308
--  --- ---

 

C.17 Friuli Venezia Giulia Registro degli incidenti e degli infortuni L.R. 26 ottobre 2006, n. 19, articolo 35
C.19 Friuli Venezia Giulia Registro degli esposti all’amianto L.R. 12 settembre 2001, n. 22, articolo 3
C.21 Registro degli esposti ad amianto e ad altri cancerogeni professionali Registro degli esposti ad amianto e ad altri cancerogeni professionali D.G.R. 27 marzo 2009, n. 177
---   --- ---

Entrata in vigore: 27 maggio 2017

G.U. n° 109 del 12 maggio 2017

Riferimenti:

DPCM 10 dicembre 2002 n. 308

CODICE UNICO SICUREZZA

Legge 22 marzo 2019 n. 29

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (DPCM 3 marzo 2017 AllegatI.pdf)DPCM 3 marzo 2017 AllegatI
Sorveglianza sanitaria
IT1652 kB2848
Scarica questo file (DPCM 3 marzo 2017.pdf)DPCM 3 marzo 2017
Sorveglianza sanitaria
IT1751 kB2592

Tags: Sicurezza lavoro Medico competente Malattie professionali

Ultimi inseriti

Set 19, 2024

Circolare ADM n. 23 del 17 novembre 2023

in News
Circolare ADM n. 23 del 17 novembre 2023 ID 22586 | 19.09.2024 / In allegato Applicazione dell’articolo 194 CDU – Svincolo delle merci prima della definizione dei controlli documentali, scanner e fisici L’articolo 194 del Regolamento (UE) 952/2013 (CDU), al paragrafo 1, stabilisce che le autorità… Leggi tutto
Set 19, 2024 18

Decreto 26 settembre 1994 n. 746

in News
Decreto 26 settembre 1994 n. 746 Decreto 26 settembre 1994 n. 746 - Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico sanitario di radiologia medica. (GU n.6 del 09.01.1995) Collegati[box-note]Legge 4 agosto 1965 n. 1103Decreto del Presidente… Leggi tutto
Set 19, 2024 21

Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968 n. 680

Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968 n. 680 ID 22583 | 19.09.2024 / In allegato Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968 n. 680 - Regolamento per l'esecuzione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, concernente regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria… Leggi tutto
Set 19, 2024 21

Legge 31 gennaio 1983 n. 25

Legge 31 gennaio 1983 n. 25 ID 22582 | 19.09.2024 / In allegato Legge 31 gennaio 1983 n. 25Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio della attività di tecnico… Leggi tutto
Set 19, 2024 21

Legge 4 agosto 1965 n. 1103

Legge 4 agosto 1965 n. 1103 Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica. (GU n.247 del 01.10.1965)______ Aggiornamenti all'atto 09/02/1983 LEGGE 31 gennaio 1983, n. 25 (in G.U. 09/02/1983, n.38) Collegati[box-note]Decreto del Presidente… Leggi tutto
Set 19, 2024 27

Circolare Inail n. 27 del 16 settembre 2024

Circolare Inail n. 27 del 16 settembre 2024 ID 22580 | 19.09.2024 Circolare Inail n. 27 del 16 settembre 2024 - Determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei tecnici sanitari autonomi di radiologia medica e degli allievi dei corsi per le malattie e… Leggi tutto
Set 19, 2024 29

Legge 10 aprile 1991 n. 121

in News
Legge 10 aprile 1991 n. 121 ID 22579 | 19.09.2024 Autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.(GU n.85 del 11-04-1991)_______ In allegato: - Testo nativo- Testo consolidato 09.2024… Leggi tutto
Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n  297   Testo Unico Istruzione
Set 19, 2024 35

Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297

in News
Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 / Testo Unico Istruzione - Consolidato 09.2024 ID 22578 | Update news 19.09.2024 / In allegato Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di… Leggi tutto
Set 19, 2024 27

Legge 25 ottobre 2007 n. 176

in News
Legge 25 ottobre 2007 n. 176 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari. (GU n.250 del 26.10.2007)… Leggi tutto
Set 19, 2024 30

Decreto-Legge 7 settembre 2007 n. 147

in News
Decreto-Legge 7 settembre 2007 n. 147 ID 22575 | 19.09.2024 / In allegato Decreto-Legge 7 settembre 2007 n. 147Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari. (GU n.208 del 07-09-2007) [box-info]Conversione… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

ISO 9241 5 2024
Set 17, 2024 82

ISO 9241-5:2024 - Postazione di lavoro e requisiti posturali

ISO 9241-5:2024 - Postazione di lavoro e requisiti posturali ID 22567 | 17.09.2024 / Preview in allegato ISO 9241-5:2024 Ergonomia dell'interazione uomo-sistema - Parte 5: Disposizione della postazione di lavoro e requisiti posturali (ISO 9241-5:2024) Questa parte della ISO 9241 specifica i… Leggi tutto
Rapporto ISTISAN 24 13
Set 16, 2024 73

Rapporto ISTISAN 24/13 - Laboratori Nazionali di Riferimento metalli negli alimenti

Rapporto ISTISAN 24/13 - Laboratori Nazionali di Riferimento metalli e i composti azotati negli alimenti e nei mangimi ID 22560 | 16.09.2024 / In allegato Rapporto ISTISAN 24/13 - XII workshop dei Laboratori Nazionali di Riferimento per i metalli e i composti azotati negli alimenti e nei mangimi,… Leggi tutto