Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 38.494 *

/ Totale documenti scaricati: 23.848.600 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 38.494 *

/ Totale documenti scaricati: 23.848.600 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.494 *

/ Totale documenti scaricati: 23.848.600 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.494 *

/ Totale documenti scaricati: 23.848.600 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 38.494 *

/ Totale documenti scaricati: 23.848.600 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023 | Informazione Utile



Store Certifico: Promo -25% su tutti i Prodotti fino al 31 Luglio e puoi diventare subito Cliente Fidelity ***/*** per i futuri acquisti.

/ Documenti disponibili: 38.494 *

/ Totale documenti scaricati: 23.848.600 *

Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.494 *

/ Totale documenti scaricati: 23.848.600 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.494 *

/ Totale documenti scaricati: 23.848.600 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.494 *

/ Totale documenti scaricati: 23.848.600 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti







Europe, Rome

Cassazione Penale, Sez. 4, 06 dicembre 2016, n. 51947

ID 3314 | | Visite: 2955 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/3314

Cassazione Penale, Sez. 4, 06 dicembre 2016, n. 51947 - Caduta al suolo di un tuttofare in nero. Ampia nozione di lavoratore

1. Con sentenza in data 27 novembre 2015 la Corte d'Appello di Milano confermava la condanna pronunciata dal locale Tribunale nei confronti di A.F., titolare dell'impresa individuale di decorazioni pubblicitarie "Aeffe Pubblicità", ritenuto responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore I.I.D., operaio in nero, il quale, all'Interno dello stabilimento dell'impresa, durante le operazioni di posa in opera di pannelli in policarbonato isolanti di ampie dimensioni da collocarsi sulla controsoffittatura degli uffici, fino a raggiungere il colmo del capannone, dopo essere salito su una scala a forbice, era precipitato al suolo da un'altezza di tre metri circa e si era schiantato sulla sottostante scrivania in cristallo, riportando gravissime lesioni ad un occhio e al massiccio facciale.
All'imputato era stata contestata sia una colpa generica sia la violazione di specifiche norme in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, e precisamente: la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17 comma 1 lett.a) D.lgs.n.81/2008, contenente l'individuazione delle procedure per l'esecuzione dei lavori in quota; la mancata richiesta ai lavoratori del rispetto delle norme di sicurezza (utilizzo di un trabattello e dei necessari dispositivi di protezione individuale), in violazione dell'art. 18 comma 1 lett f) D.lgs.n.81/2008; il mancato controllo dell'osservanza di queste prescrizioni; il mancato adempimento, in favore della persona offesa, degli obblighi di informazione e di formazione sui rischi specifici cui ciascun lavoratore era esposto in ragione dell'attività svolta e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione (artt.36 e 37 D.lgs.n.81/2008); una negligenza, ricavabile dall'art.2087 c.c., consistita nella mancata adozione, nell'esercizio dell'impresa, delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori anche occasionali, e, nello specifico, delle tecniche necessarie a ridurre al minimo i rischi connessi all'esecuzione dei lavori in quota.
La compiuta istruttoria aveva consentito di appurare tali condotte omissive e di verificare, attraverso le testimonianze raccolte, la pericolosità del lavoro che stava svolgendo l'I.I.D.: questi infatti, dopo essere salito su una prima scala a forbice collocata sul pavimento, si era spostato sul muro, vicino al quale andava installato il pannello isolante, ed operava su altra scala a forbice di una larghezza esattamente identica allo spessore del muro su cui era appoggiata, sì da non disporre di alcuna superficie utile circostante, ma avendo anzi lateralmente il vuoto fino al pavimento, mentre i fragili riquadri della controsoffittatura erano utilizzati sia come passaggio di persone sia come appoggio di materiali.
La Corte di Milano aveva quindi deciso che le modalità di svolgimento del lavoro erano di estrema pericolosità, che il datore di lavoro non aveva adottato alcuna misura di prevenzione idonea al tipo di lavorazione in quota, che nella condotta dell'infortunato non era ravvisabile un comportamento abnorme, che gli obblighi gravanti sull'imprenditore di predisporre le misure di protezione collettiva ed i dispositivi di protezione individuale avevano come destinatari non solo i lavoratori subordinati ma tutti i soggetti operanti nell'ambiente di lavoro, e dunque, nello specifico caso, anche l'I.I.D. che lavorava, senza un regolare contratto, come "tuttofare" e veniva chiamato secondo necessità.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, per due motivi.

2.1. Con un primo motivo lamenta violazione di legge per erronea applicazione dell'art.40, secondo comma, c.p. La Corte territoriale, una volta esclusa l'esistenza di un lavoro subordinato, avrebbe dovuto accertare almeno l'esistenza di un lavoro autonomo, che comprendesse l'attività da cui era poi originato l'evento, mentre nel caso di specie all'I.I.D. non era stato affidato alcun incarico di collaborare con gli altri operai nelle opere di manutenzione interna del capannone. Per tale ragione non era ravvisabile alcun profilo di colpa del datore di lavoro, poiché nel processo di causazione dell'evento lesivo si era inserita, come causa estranea, la condotta dello stesso infortunato, esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute.

2.2. Con un secondo motivo prospetta contraddittorietà, manifesta illogicità della sentenza in punto di nesso causale. La Corte, una volta accertata la causa naturale dell'evento, aveva ritenuto del tutto genericamente che le misure antinfortunistiche disertate, sarebbero state idonee, ove applicate, alla tutela del lavoratore, senza procedere ad un'ulteriore verifica sugli effetti concretamente preventivi delle misure pretermesse.

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Cassazione Penale, Sez. 4, 06 dicembre 2016, n. 51947.pdf
Cassazione Penale, Sez. 4
191 kB 20

Tags: Sicurezza lavoro Valutazione dei Rischi

Ultimi inseriti

Decreto Conto Termico 3 0
Mar 28, 2024 44

Decreto Conto Termico 3.0

Decreto Conto Termico 3.0 ID 21595 | 28.03.2024 / In allegato Schema DM Schema di Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica che aggiorna, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole… Leggi tutto
Mar 27, 2024 50

Legge 6 dicembre 1960 n. 1621

Legge 6 dicembre 1960 n. 1621 Adesione alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 e sua esecuzione. (GU n.5 del 07.01.1961) Collegati[box-note]CMR (Convention des Marchandises par Route)Legge 8 marzo… Leggi tutto
Direttiva 2005 35 CE
Mar 27, 2024 50

Direttiva 2005/35/CE

Direttiva 2005/35/CE ID 21590 | 27.03.2024 Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni GU L 255/11 del 30.9.2005 .... Testo consolidato 16.11.2009 Modificato da:… Leggi tutto
Direttiva 2009 123 CE
Mar 27, 2024 45

Direttiva 2009/123/CE

Direttiva 2009/123/CE ID 21589 | 27.03.2024 Direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni GU L 280/52 del 27.10.2009 Leggi tutto
Direttiva criminalit  ambientale
Mar 27, 2024 37

Direttiva criminalità ambientale

Direttiva criminalità ambientale / Adottata dal CE 26.03.2024 ID 21588 | 27.03.2024 Il 26 marzo 2024 il Consiglio ha adottato formalmente una direttiva sulla tutela penale dell'ambiente che migliorerà le indagini e l'azione penale riguardanti i reati ambientali e sostituirà le direttive 2008/99/CE… Leggi tutto
Piano di controllo nazionale pluriennale Sicurezza alimentare 2020 2022   Relazione 2021
Mar 27, 2024 89

PCNP pluriennale Sicurezza alimentare 2020-2022 | Relazione 2021

Piano di controllo nazionale pluriennale Sicurezza alimentare 2020-2022 | Relazione 2021 ID 21585 | 27.03.2024 / In allegato Il Ministero della Salute, in qualità di punto di contatto nazionale per la Commissione europea per il Piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP) ha predisposto la… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Use of LCD for Point 5 1 of Annex I of the EU Lifts Directive
Mar 26, 2024 96

Use of LCD for Point 5.1 of Annex I of the EU Lifts Directive

Use of LCD for Point 5.1 of Annex I of the EU Lifts Directive ID 21579 | 26.03.2024 Use of LCD for Point 5.1 of Annex I of the EU Lifts Directive - Document date: 16/12/2022 - Created by GROW.01.DIR - Publication date: 22/03/2024 ... Dear chairman of the ADCO Lifts, Dear Mr Achillides, After… Leggi tutto