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Europe, Rome

Regolamento delegato (UE) 2025/843

ID 24281 | | Visite: 106 | Regolamento POPsPermalink: https://www.certifico.com/id/24281

Regolamento delegato  UE  2025 843 Regolamento POPs Nuova sostanza e deroghe UV 328

Regolamento delegato (UE) 2025/843 / Regolamento POPs: Nuova sostanza UV-328 divieto e deroghe 

ID 24281 | 15.07.2025

Regolamento delegato (UE) 2025/843 della Commissione, del 5 maggio 2025, che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’UV-328

GU L 2025/843 del 15.7.2025

Entrata in vigore: 04.08.2025

_________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell’Unione ai sensi sia della convenzione di Stoccolma del 2001 sugli inquinanti organici persistenti (la «convenzione»), sia del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (il «protocollo»).

(2) L’allegato A della convenzione contiene un elenco di sostanze chimiche. Ciascuna parte della convenzione è tenuta a vietare le sostanze chimiche dell’elenco e/o ad adottare le misure legislative e amministrative necessarie per farne cessare la produzione, l’uso, l’importazione e l’esportazione.

(3) Nella sua undicesima riunione, tenutasi dal 1° al 12 maggio 2023, la conferenza delle parti della convenzione ha deciso, a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, della convenzione, di modificarne l’allegato A per includervi l’UV-328 con deroghe specifiche. Come stabilito nella decisione (UE) 2023/1006 del Consiglio, l’Unione ha sostenuto l’inclusione dell’UV-328 nell’allegato A con deroghe specifiche.

(4) È pertanto opportuno modificare anche l’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021, che contiene un elenco delle sostanze inserite nella convenzione e nel protocollo, nonché delle sostanze inserite solo nella convenzione, per includervi l’UV-328.

(5) L’UV-328 è incluso nell’allegato XIV del regolamento (UE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, con data entro cui devono pervenire le domande e data di scadenza fissate rispettivamente al 27 maggio 2022 e al 27 novembre 2023. Non è stata presentata alcuna domanda di autorizzazione. In assenza di autorizzazione a norma del regolamento (UE) n. 1907/2006, l’UV-328 non può essere utilizzato nell’UE ma può comunque essere importato in articoli.

(6) L’ECHA ha raccolto informazioni dai portatori di interessi dal 31 maggio al 18 agosto 2023. Le osservazioni presentate confermano la necessità delle deroghe specifiche incluse nella decisione SC-11/11 della conferenza delle parti della convenzione, riguardanti ad esempio i veicoli a motore terrestri, i separatori meccanici delle provette per la raccolta di sangue, i polarizzatori, la carta fotografica e i pezzi di ricambio.

(7) Per consentire l’importazione di determinati articoli contenenti UV-328 fino alla completa sostituzione della sostanza, è opportuno che nell’Unione siano concesse alcune deroghe specifiche di cui alla decisione SC-11/11 per un periodo di cinque anni per quanto riguarda l’immissione in commercio dell’UV-328 in taluni articoli e l’uso di detti articoli contenenti UV-328. Si tratta dei seguenti articoli: separatori meccanici delle provette per la raccolta di sangue, fogli di triacetato di cellulosa nei polarizzatori e carta fotografica. Dovrebbero essere concesse deroghe anche per articoli presenti nei veicoli a motore terrestri. Tali veicoli comprendono automobili, motocicli, veicoli a motore agricoli e per l’edilizia e autocarri industriali, compresi i veicoli a motore di cui ai regolamenti (UE) 2018/858(UE) n. 167/2013(UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(8) È altresì opportuno concedere deroghe per i seguenti articoli rivestiti di miscele contenenti UV-328: veicoli a motore terrestri, macchine di ingegneria, veicoli per il trasporto ferroviario e grandi strutture in acciaio con rivestimenti resistenti. In linea con la decisione SC-11/11, dovrebbe inoltre essere concessa una deroga per l’immissione in commercio e l’uso di pezzi di ricambio in determinate applicazioni per la cui produzione era stato inizialmente utilizzato l’UV-328.

(9) L’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1021 vieta la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso delle sostanze elencate nell’allegato I del regolamento, sia allo stato puro che all’interno di miscele o articoli. A tale proposito è opportuno precisare che gli articoli contenenti UV-328 prodotti o immessi in commercio in virtù di una deroga di cui all’allegato I di tale regolamento, e che erano già in uso alla data di scadenza della deroga in questione, possono continuare a essere utilizzati dopo tale data.

(10) Dalle osservazioni inviate tramite l’apposito meccanismo per le consultazioni pubbliche è emerso che molti aeromobili che saranno consegnati alle compagnie aeree dell’UE nei prossimi cinque anni e i relativi pezzi di ricambio contengono UV-328. Per evitare gravi ripercussioni sulle compagnie aeree dell’UE è opportuno concedere una deroga che consenta di continuare a consegnare tali aeromobili e i relativi pezzi di ricambio.

(11) Per migliorare l’applicazione e l’esecuzione nell’Unione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, è opportuno fissare un valore limite per l’UV-328 presente in sostanze, miscele o articoli sotto forma di contaminante non intenzionale in tracce. Per consentire ai laboratori di migliorare l’accuratezza dei pertinenti metodi di analisi e garantirne l’applicazione uniforme e adeguata, è opportuno fissare il limite del contaminante non intenzionale in tracce a 100 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento, a 10 mg/kg due anni dopo l’entrata in vigore e a 1 mg/kg quattro anni dopo l’entrata in vigore.

(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

...

ALLEGATO

Nell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 è aggiunta la seguente voce:

Sostanza N. CAS N. CE Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni
«2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-diterzpentilfenolo
(UV-328)
25973-55-1 247-384-8 1. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di UV-328 pari o inferiori a:
a) 100 mg/kg (0,01 % in peso) dal 4 agosto 2025,
b) 10 mg/kg (0,001 % in peso) dal 4 agosto 2027,
c) 1 mg/kg (0,0001 % in peso) dal 4 agosto 2029, presenti in sostanze, miscele o articoli.
2. In deroga a quanto sopra, l’immissione in commercio dell’UV-328 presente in articoli e l’uso di tali articoli sono autorizzati:
a) nei veicoli a motore terrestri, fino al 4 agosto 2030;
b) nei rivestimenti industriali per i veicoli a motore terrestri, nelle macchine di ingegneria, nei veicoli per il trasporto ferroviario e nei rivestimenti resistenti per le grandi strutture in acciaio, fino al 4 agosto 2030;
c) nei separatori meccanici delle provette per la raccolta di sangue, fino al 4 agosto 2030;
d) nei fogli di triacetato di cellulosa nei polarizzatori, fino al 4 agosto 2030;
e) nella carta fotografica, fino al 4 agosto 2030;
f) negli aeromobili civili e militari, fino al 4 agosto 2030;
g) nei pezzi di ricambio per:
i) veicoli a motore terrestri;
ii) macchine industriali fisse per l’agricoltura, la silvicoltura e l’edilizia;
iii) dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi usati negli strumenti di analisi, misurazione, controllo, monitoraggio, prova, produzione e ispezione per applicazioni diverse da quelle mediche; per la cui produzione era stato inizialmente utilizzato l’UV-328, fino al termine del loro ciclo di vita o fino al 31 dicembre 2043, se questa data è anteriore;
h) nei pezzi di ricambio per:
i) dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi usati nei dispositivi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
ii) dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi usati negli strumenti di analisi, misurazione, controllo, prova, produzione e ispezione;
per la cui produzione era stato inizialmente utilizzato l’UV-328, fino al termine del loro ciclo di vita;
i) nei pezzi di ricambio per aeromobili civili e militari per la cui produzione era stato inizialmente utilizzato l’UV-328, fino al 31 dicembre 2030.
3. Gli articoli contenenti UV-328 di cui al punto 2, lettere da a) a i), già in uso nell’Unione alla data di scadenza della pertinente deroga o prima, possono continuare a essere utilizzati.

(*1) Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/746/oj).»

[...]

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