Regolamento (Euratom) 2025/1304
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Regolamento (Euratom) 2025/1304
ID 24218 | 03.07.2025
Regolamento (Euratom) 2025/1304 del Consiglio, del 23 giugno 2025, che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica per il periodo 2026-2027 che integra il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e abroga il regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio
GU L 2025/1304 del 3.7.2025
Entrata in vigore: 03.07.2025
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Articolo 1 Oggetto
Il presente regolamento istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027 («programma Euratom 2026-2027») nonché le norme di partecipazione alle azioni indirette nell’ambito del programma Euratom 2026-2027 e di diffusione dei relativi risultati, a integrazione di Orizzonte Europa.
Esso stabilisce gli obiettivi del programma Euratom 2026-2027, il bilancio per il periodo 2026-2027, le forme del finanziamento nonché le norme che disciplinano l’erogazione di tale finanziamento.
Articolo 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le pertinenti definizioni di cui al regolamento (UE) 2021/695. I riferimenti all’Unione e a Orizzonte Europa contenuti in tali definizioni si intendono fatti, rispettivamente, alla Comunità dell’energia atomica («Comunità») e al programma Euratom 2026-2027. Tuttavia, ai fini del presente regolamento, per «programma di lavoro» s’intende il documento adottato dalla Commissione per l’attuazione del programma Euratom 2026-2027 a norma dell’articolo 16 del presente regolamento.
Tutti i riferimenti al regolamento (UE) 2021/695 contenuti nel presente regolamento sono fatti alla versione in vigore al 23 giugno 2025.
Articolo 3 Obiettivi del programma
1. L’obiettivo generale del programma Euratom 2026-2027 è svolgere attività di ricerca nel settore nucleare e attività di formazione, con particolare attenzione al costante miglioramento della sicurezza e della protezione nucleari e della radioprotezione, nonché contribuire al conseguimento degli obiettivi di Orizzonte Europa, anche nell’ambito della transizione energetica.
2. Gli obiettivi specifici del programma Euratom 2026-2027 sono i seguenti:
a) migliorare e sostenere la protezione, la sicurezza e le salvaguardie nucleari, la radioprotezione, la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e la disattivazione, compresi l’utilizzo sicuro dell’energia nucleare e delle radiazioni ionizzanti per scopi diversi dalla produzione di energia:
b) mantenere e sviluppare ulteriormente le conoscenze e le competenze nel settore nucleare all’interno della Comunità:
c) promuovere lo sviluppo dell’energia da fusione quale potenziale fonte futura di energia per la produzione di elettricità e contribuire all’attuazione della tabella di marcia europea per la fusione;
d) sostenere la politica dell’Unione e dei suoi Stati membri relativa al costante miglioramento della protezione, della sicurezza e delle salvaguardie nucleari.
3. Gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono attuati conformemente all’allegato I. L’attuazione di tali obiettivi può includere, se debitamente giustificato, risposte a nuove opportunità, crisi e minacce.
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Articolo 18 Abrogazione
Il regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Articolo 19 Disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni avviate ai sensi del regolamento (Euratom) 2021/765, che continua ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.
2. Ove necessario, le eventuali mansioni residue del comitato istituito dal regolamento (Euratom) 2021/765 sono assunte dal comitato di cui all’articolo 16 del presente regolamento.
3. La dotazione finanziaria del programma Euratom 2026-2027 può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma Euratom 2026-2027 e le misure adottate ai sensi del regolamento (Euratom) 2021/765.
Articolo 20 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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