Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.892
/ Totale documenti scaricati: 31.173.076

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.892 *

/ Totale documenti scaricati: 31.173.076 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.892 *

/ Totale documenti scaricati: 31.173.076 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.892 *

/ Totale documenti scaricati: 31.173.076 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.892 *

/ Totale documenti scaricati: 31.173.076 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.892 *

/ Totale documenti scaricati: 31.173.076 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Interpello ambientale 23.05.2025 - Possibilità di trattare le acque emunte in impianti depurativi idonei esterni al sito

ID 24060 | | Visite: 1267 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/24060

Interpello ambientale 23 05 2025

Interpello ambientale 23.05.2025 - Possibilità di trattare le acque emunte in impianti depurativi idonei esterni al sito

ID 24060 | 01.06.2025 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
.
..

Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale 23.05.2025

Oggetto: Interpello ex art 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 - Interpretazione dell'articolo 243, comma 3, del Testo unico ambientale

Il quesito

Con istanza di interpello prot. n. 12938/2025 del 04-04-2025, acquisita in pari data al prot. 63942/MASE, la Provincia di Viterbo ha chiesto “chiarimenti in merito all'interpretazione dell'articolo 243, comma 3 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.

L’Amministrazione interpellante, dopo avere riportato il testo dell’art. 243 del D.Lgs. n. 152 del 2006, in relazione al comma 3 ha segnalato che “La locuzione "e in esercizio in loco" potrebbe essere interpretata nel senso di imporre, pur in presenza di idonei impianti depurativi esterni collegabili tramite un sistema stabile di collettamento, un ulteriore trattamento delle acque emunte mediante un impianto depurativo realizzato necessariamente all'interno del sito oggetto di bonifica.

Questa interpretazione potrebbe comportare paradossalmente degli aggravi procedimentali che contrasterebbero con la necessita di agevolare i processi di risanamento ambientale”.

In ragione di quanto sopra ha interpellato questo Ministero al fine “di chiarire univocamente la portata della disposizione in oggetto e di confermare la correttezza dell’interpretazione secondo cui l'immissione di acque emunte nei corpi idrici superficiali o in fognatura possa avvenire, certamente previo trattamento in impianti depurativi idonei, ma che non siano necessariamente realizzati all'interno dei siti oggetto di bonifica.

In tal modo si chiarirebbe definitivamente la possibilità di trattare le acque emunte anche in impianti depurativi idonei, esterni al sito, senza dover necessariamente predisporre un impianto di trattamento all'interno del sito oggetto di bonifica”.

[...]

Riscontro al quesito

L’art. 243 disciplina la gestione delle acque sotterranee emunte nell’ambito degli interventi di cui al Titolo V, Parte quarta, del  D.Lgs. n. 152 del 2006.

In particolare, il comma 3 prevede che lo scarico delle acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo.

Per quanto concerne, in particolare, l’individuazione dell’impianto di trattamento da utilizzare per la decontaminazione delle acque di falda, che deve essere tecnicamente idoneo a garantire un’effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore (comma 6), la disposizione in esame offre una duplice possibilità:

a) “presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda”; oppure
b) “presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei”.

L’opzione sub a) si sostanzia nell’utilizzo di un impianto dedicato al trattamento delle acque di falda, che deve essere autorizzato ai sensi dell’art. 242, comma 7 (che fa espresso riferimento anche allo scarico delle acque emunte dalle falde),  D.Lgs. n. 152 del 2006, e, per i siti di interesse nazionale, ai sensi dell’art. 252, comma 6 del medesimo decreto legislativo.

L’opzione sub b), consente, invece, di utilizzare un impianto di trattamento delle acque reflue industriali esistente e in esercizio, quindi, non dedicato al trattamento delle acque emunte e avente un proprio autonomo regime giuridico.

Così riscostruito il quadro normativo di riferimento, l’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 243 non consente di ritenere che gli impianti di trattamento delle acque emunte debbano necessariamente essere realizzati all'interno dei siti oggetto di bonifica.

In altri termini, si ritiene che la locuzione “in loco” riferita agli impianti di trattamento delle acque reflue industriali e in esercizio (opzione sub b) non possa assumere il medesimo significato della locuzione “nel sito”.

La nozione di “sito”, infatti, è una nozione tipica della normativa in materia di bonifica (art.240, comma 1, lett. a),  D.Lgs. n. 152 del 2006), sicché, qualora il Legislatore avesse effettivamente voluto che gli impianti di trattamento delle acque emunte fossero localizzati nel medesimo sito di bonifica, avrebbe utilizzato la nozione di sito prevista dal Titolo V.

Alla locuzione “in loco” deve, pertanto, attribuirsi un diverso significato (letteralmente “nel luogo”) non necessariamente coincidente con la locuzione “nel sito”.

Ne è prova il fatto che la locuzione “in sito” si rinviene nei commi 1 e 6 in riferimento alla possibilità di utilizzate le acque emunte trattate nei cicli produttivi in esercizio; sicché, nella misura in cui non è stata utilizzata la medesima espressione per gli impianti di trattamento, è ragionevole ritenere che le due locuzioni (in loco e nel sito), anche nelle intenzioni del Legislatore, abbiano un significato diverso.

[...] Segue in allegato

D.Lgs. n. 152 del 2006

Art. 243 comma3
(Gestione delle acque sotterranee emunte)

3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.

Fonte: MASE

Collegati

Tags: Ambiente Abbonati Ambiente Bonifiche Interpello ambientale

Ultimi inseriti

Lug 16, 2025 87

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1379

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1379 ID 24287 | 16.07.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1379 della Commissione, del 15 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda la tenuta digitale dei registri nonché i modelli del documento commerciale e dei… Leggi tutto
Lug 16, 2025 75

Regolamento (UE) 2025/1377

in HACCP
Regolamento (UE) 2025/1377 ID 24286 | 16.07.2025 Regolamento (UE) 2025/1377 della Commissione, del 15 luglio 2025, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda determinate prescrizioni per l’immissione sul mercato e le importazioni di sottoprodotti di origine animale… Leggi tutto
Lug 15, 2025 115

Circolare ANSFISA Prot. 0010518 del 10 Febbraio 2025

Circolare ANSFISA Prot. 0010518 del 10 Febbraio 2025 ID 24285 | 15.07.2025 / In allegato Obblighi di cui all’art. 79, c. 17, del DPR n. 207/2010, all’art. 18, c. 22, dell’Allegato II.12 al D.lgs n. 36/2023 e all’art. 15, c. 1, lett. p), dell’Allegato II.14 al medesimo decreto.Procedure per… Leggi tutto
Lug 15, 2025 113

Circolare ANSFISA Prot. 90791 del 10 Dicembre 2024

Circolare ANSFISA Prot. 90791 del 10 Dicembre 2024 ID 24824 | 15.07.2025 Oggetto: Attività di verifica, manutenzione, progettazione, adeguamento e nuovo impianto dei dispositivi di ritenuta stradale In riferimento all’oggetto e nell’ambito dell’attività di promozione della sicurezza delle… Leggi tutto
Relazione annuale 2025 del Direttore dell ISIN al Governo e al Parlamento
Lug 15, 2025 145

Relazione annuale 2025 del Direttore dell’ISIN al Governo e al Parlamento

Relazione annuale 2025 del Direttore dell’ISIN al Governo e al Parlamento ID 24282 | 15.07.2025 / In allegato Relazione annuale del Direttore dell'ISIN al Governo e al Parlamento sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale 2025 Il documento fa… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Lug 10, 2025 393

UNI ISO 22340:2025

UNI ISO 22340:2025 / Guidelines for an enterprise protective security architecture and framework ID 24267 | 10.07.2025 / In allegato UNI ISO 22340:2025Sicurezza e resilienza - Sicurezza protettiva - Linee guida per un'architettura e un quadro di sicurezza di protezione aziendale. Data… Leggi tutto
UNI PdR 175 2025
Lug 10, 2025 404

UNI/PdR 175:2025 / Metodologie manutenzione delle tubazioni di scarico a gravità con tecnologie CIPP

UNI/PdR 175:2025 / Metodologie manutenzione delle tubazioni di scarico a gravità con tecnologie CIPP ID 24261 | 10.07.2025 / In allegato UNI/PdR 175:2025Metodologie e sistemi per il rinnovamento, la connessione e la manutenzione delle tubazioni di scarico a gravità (max. 0,5 bar) con tecnologie… Leggi tutto
FAQ   UNI 7129 1 2015 e UNI 11528 2022   Chiarimento sistemi PLT CSST
Lug 07, 2025 669

FAQ - UNI 7129-1:2015 e UNI 11528:2022 - Chiarimento sistemi PLT-CSST

FAQ - UNI 7129-1:2015 e UNI 11528:2022 - Chiarimento sistemi PLT-CSST ID 24237 | 07.07.2025 / In allegato FAQ - UNI 7129-1:2015 e UNI 11528:2022 - Chiarimento sistemi PLT-CSST E’ stato posto al CIG un quesito riguardante la corretta interpretazione sulla regolamentazione dei sistemi PLT-CSST in… Leggi tutto