Interpello ambientale 12.05.2025 - CAM rifiuti urbani
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Interpello ambientale 12.05.2025 - CAM rifiuti urbani
ID 23996 | 20.05.2025 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 12.05.2025
QUESITO
Con istanza di interpello acquisita con prot. N. 25506 dell’11 febbraio 2025, l’associazione di categoria Confindustria, chiede chiarimenti relativamente ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale, adottati con Decreto 23 giugno 2022, n. 255.
In particolare, la richiesta di chiarimenti è riferita al criterio rubricato “6.1.4 Caratteristiche dei sacchi e sacchetti” che riporta, tra le altre cose, quanto segue: “Verifica: L’offerente presenta documentazione tecnica del prodotto che intende fornire dalla quale si evinca la rispondenza ai criteri e alle norme tecniche indicate o altra documentazione equivalente. Per quanto riguarda il contenuto di riciclato l’offerente presenta una certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi del regolamento (CE) 765/2008 che attesti il contenuto di materiale riciclato (…)”.
Nel dettaglio, l’istante formula tre distinti quesiti che si indicano di seguito:
1. Se si conferma che, in riferimento alle specifiche sui sacchi e sacchetti per rifiuti, il contenuto di riciclato deve essere riferito al prodotto finito, ossia ai sacchi e sacchetti;
2. Se si conferma che, in riferimento alle specifiche sui sacchi e sacchetti per rifiuti, il contenuto di riciclato deve essere verificato tramite una certificazione e non è quindi sufficiente presentare documentazione tecnica dalla quale si evinca la rispondenza al suddetto requisito;
3. Se è corretto ritenere che il contenuto di riciclato e la relativa certificazione di cui alla specifica tecnica 6.1.4 siano da riferirsi al solo prodotto finito, ossia ai soli sacchi e sacchetti, e non possano essere dedotti dal contenuto di riciclato e dalle certificazioni dei materiali o semi lavorati con cui questi sono realizzati.
[...]
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
In riferimento al quesito numero 1, relativo alle specifiche tecniche prescritte con il criterio “6.1.4 Caratteristiche dei sacchi e sacchetti”, si conferma che il contenuto di materiale riciclato è riferito ai prodotti finiti.
In riferimento al quesito numero 2, si precisa quanto segue: per i sacchi e sacchetti usa e getta in plastica il contenuto di riciclato deve essere attestato mediante una certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008; ad esempio, certificazioni di prodotto ReMade in Italy®, con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato, o “Plastica seconda vita”, con l’indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato e relativo allegato. Per le borse in plastica riutilizzabili il contenuto di materiale riciclato deve essere attestato mediante una certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi del Regolamento (CE)
n. 765/2008, o mediante documentazione attestante l’ottenimento del logo “Made Green in Italy”.
Per i sacchi e sacchetti in carta il contenuto di materiale riciclato deve essere attestato mediante una certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi del Regolamento (CE)
n. 765/2008; ad esempio, certificazioni di prodotto “Riciclato PEFC™” (o PEFC Recycled™), “FSC® Riciclato”, “FSC® Misto” (o “FSC® Mix”), o equivalenti.
Solo per i sacchi e sacchetti in carta, nel caso non siano utilizzate le predette certificazioni, o dichiarazioni di riciclaggio equivalenti, è possibile una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del produttore del sacchetto che attesti la conformità al criterio e l’impegno ad accettare un’ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la rispondenza al criterio oppure che attesti la conformità al criterio unitamente alla presentazione di documenti contabili sottoposti a verifica che dimostrino che almeno il 70% dei materiali destinati al prodotto proviene da materiali riciclati.
Non è quindi sufficiente la presentazione di documentazione tecnica da cui si possa evincere la conformità al criterio.
In riferimento al quesito numero 3 si conferma che il contenuto di riciclato e la relativa certificazione di cui alla specifica tecnica 6.1.4 sono da riferirsi al solo prodotto finito, e che la conformità al criterio non può essere dedotta unicamente dalle certificazioni dei materiali o semi lavorati con cui sono realizzati i prodotti finiti.
[...] Segue in allegato
Fonte: MASE
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Interpello ambientale 12.05.2025 - Riscontro.pdf |
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Interpello ambientale 12.05.2025 - Nota di trasmissione.pdf |
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Interpello ambientale 12.05.2025 - Quesito.pdf |
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