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Interpello ambientale 29.04.2025 - Gestione dei rifiuti decadenti da impianti di trattamento

ID 23936 | | Visite: 133 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/23936

Interpello ambientale 29 04 2025   Gestione dei rifiuti decadenti da impianti di trattamento

Interpello ambientale 29.04.2025 - Gestione dei rifiuti decadenti da impianti di trattamento

ID 23936 | 06.05.2025 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale 29.04.2025

Oggetto: Interpello ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 - Chiarimenti in merito alla gestione dei rifiuti decadenti da impianti di trattamento

Quesito

L’interpello in oggetto è stato presentato ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 dalla Regione Lazio al fine di ottenere alcuni chiarimenti circa la corretta gestione dei rifiuti decadenti da impianti di trattamento, anche in considerazione di un precedente riscontro1 fornito alla medesima Regione in occasione di un interpello su analoga fattispecie.

In particolare, la Regione Lazio, con due distinte istanze, ha chiesto i seguenti chiarimenti:

- alla luce della descritta impossibilità di procedere alla gestione in regime di deposito temporaneo (ex art. 185 bis D.lgs. 3 aprile 2006 n.152) dei rifiuti esitati dal processo di trattamento degli impianti di gestione di rifiuti TM/TMB, si chiede di chiarire il perimetro e la portata del concetto introdotto di “nuovo produttore di rifiuti” di cui all’art. 183, comma 1, let.f) D.lgs. 3 aprile 2006 n.152;

- inoltre, considerando che attraverso la prima istanza di interpello è stata inoltrata una richiesta di chiarimenti esclusivamente in merito agli impianti intermedi TM/TMB e per il codice EER 191210, si chiede di specificare se il principio già enunciato valga anche per tutte le altre tipologie di impianti e di rifiuti prodotti dal trattamento di rifiuti in ingresso, quali ad esempio:
- Impianti di recupero energetico, relativamente alle ceneri prodotte dalla combustione dei rifiuti inceneriti;
- Impianti di autodemolizione, relativamente ai rifiuti generati dalle attività di bonifica dei componenti dei veicoli da smaltire;
- Impianti di TM/TMB e/o di compostaggio, relativamente agli scarti e/o alla FOS da intendersi come rifiuto speciale decadente da “un processo di trattamento biochimico (compostaggio) dei rifiuti solidi urbani, che ne modifica la natura sostanziale”, così come definita da Consiglio di Stato V, 31 ottobre 2012, n. 5566, richiamata da Cons. Stato, V, 13 gennaio 2020, n. 273.

- inoltre, considerando che nel precedente interpello codesto Ministero ha specificato che siano le Amministrazioni competenti al rilascio del titolo autorizzativo a prescrivere le specifiche modalità di gestione (ma non in deposito temporaneo) anche degli scarti decadenti dal trattamento dei rifiuti autorizzati, si chiede di specificare se risulti corretto che tali rifiuti oggetto di un preliminare stoccaggio, subìto il trattamento in R o D, siano nuovamente stoccati, ad esempio, in R13 (o D15) con l’indicazione dei limiti quantitativi oltre i quali è necessario che il gestore dell’impianto avvii i rifiuti prodotti all’ulteriore destino, considerando anche che l’attuale disciplina non consentirebbe di passare da un’operazione di messa in riserva R13 ad un’altra (si veda in tal senso TAR Lazio, sez. II-ter n. 2115/2017).

In aggiunta, la Regione ha richiesto ulteriori chiarimenti alla luce di un altro precedente riscontro fornito da questa Amministrazione ad altro soggetto istante e afferente analogo argomento:

- vista l’indicazione su riportata sull’esclusione della messa in riserva R13 di un rifiuto sottoposto a preliminare R12, considerando che nella stragrande maggioranza dei casi le attività da R1 a R11 dopo attività R12 vengono effettuate in un impianto terzo rispetto a quello dove viene effettuata l’operazione R12 sul rifiuto in ingresso, si chiede di chiarire la compatibilità con quanto su indicato rispetto all’impossibilità di applicare l’istituto del deposito temporaneo per l’impiantistica di gestione rifiuti sui rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti in ingresso, dovendo necessariamente (…) gestirli quindi in messa in riserva R13 (o deposito preliminare D15) prima di portarli ad impianti terzi.

Riferimenti normativi

[...]

Considerazioni del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

Al fine di fornire i richiesti chiarimenti in merito alla corretta gestione dei rifiuti decadenti da attività trattamento, in considerazione del quadro normativo sopraesposto e alla luce dell’istruttoria tecnica condotta e del parere di ISPRA, richiesto con nota prot. n. 0180489 del 4 ottobre 2024 e fornito con nota prot. n. 0220577 del 2 dicembre 2024, è emerso quanto segue.

Come riportato dalla regione Lazio, questa Amministrazione ha già avuto modo di esprimere alcuni chiarimenti, relativamente al medesimo argomento, in occasione del riscontro ad altro interpello ambientale presentato dalla stessa regione e richiamato nelle premesse.

In questa sede si ribadisce pertanto quanto già espresso nel citato riscontro e, in particolare, che “Il deposito temporaneo prima della raccolta, così come definito all’articolo 185-bis del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, si configura nel raggruppamento dei rifiuti effettuato, a determinate condizioni, presso il luogo di produzione, ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento, prima della raccolta. Tale istituto rappresenta una deroga alla più generale disciplina dello stoccaggio, costituito dal deposito preliminare e dalla messa in riserva, in quanto, a differenza di tali operazioni, per il deposito temporaneo non è necessaria alcuna autorizzazione da parte dell’autorità competente ma, ai sensi dell’articolo 208, comma 17, del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 sono comunque “fatti salvi l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all’articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all’articolo 187” del medesimo decreto.

Conseguentemente, il deposito temporaneo prima della raccolta è un istituto posto al di fuori del perimetro della gestione dei rifiuti, per come definita all’articolo 183, comma 1, lettera n), del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, in quanto rappresenta attività preliminare allo svolgimento delle successive operazioni di gestione, che hanno inizio con la raccolta finalizzata al trattamento e per le quali vige l’obbligo di autorizzazione (Cfr. Cass. Sez. III Pen. 28 maggio 2024, n. 20841)”.

Ne discende che ai rifiuti esitanti da una delle operazioni di smaltimento o recupero, identificate agli allegati, rispettivamente B e C della parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, non sembrerebbe applicabile l’istituto del deposito temporaneo prima della raccolta in quanto gli stessi risultano essere stati già sottoposti a una fase della gestione soggetta ad autorizzazione. Tale lettura è avvalorata dal Considerando (16) della Direttiva 2008/98/CE che, in riferimento alla distinzione tra le diverse tipologie di deposito, espressamente riporta: “Nell’ambito della definizione di raccolta, il deposito preliminare di rifiuti è inteso come attività di deposito in attesa della raccolta in impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero o smaltimento. Dovrebbe essere operata una distinzione tra il deposito preliminare di rifiuti in attesa della raccolta e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento, tenuto conto dell’obiettivo della presente direttiva, in funzione del tipo di rifiuti, delle dimensioni e del periodo di deposito e dell’obiettivo della raccolta. Tale distinzione dovrebbe essere operata dagli Stati membri (…)”.

[...] Segue in allegato

Fonte: MASE

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