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Circolare MASE n. 39940 del 03.03.2025 - Istruzioni operative rifiuti da sfalci e potature

ID 23666 | | Visite: 5120 | Documenti Riservati AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/23666

Circolare n  39940 del 03 03 2025   Istruzioni operative rifiuti da sfalci e potature

Circolare MASE n. 39940 del 03.03.2025 - Istruzioni operative rifiuti da sfalci e potature

ID 23666 | 21.03.2025 / In allegato

Circolare MASE n. 39940 del 03.03.2025 - OGGETTO: DL Ambiente - Gestione dei rifiuti da sfalci e potature del verde - Istruzioni operative

Con riferimento alla pregressa corrispondenza sull’oggetto, con la presente si intendono fornire alcune istruzioni operative per la gestione dei rifiuti da sfalci e potature.

In primo luogo appare opportuno ricordare che la modifica dell’allegato L-quinquies del D.lgs. n. 152/2006, introdotta con la definitiva conversione del Decreto-legge n. 153 del 17 ottobre 2024 (“Dl Ambiente”) ad opera della Legge n. 191 del 13 dicembre 2024, ripristina, in parte, una situazione già esistente. Infatti, prima delle modifiche apportate al D.lgs. n. 152/2006 dal D.lgs. n. 116/2020, la normativa nazionale non faceva distinzione tra rifiuti della manutenzione del verde pubblico e privato. Precedentemente all’entrata in vigore, il 3 settembre 2020, del Dlgs n.116/2020, a qualificare come urbani o speciali i rifiuti della manutenzione del verde erano solo i criteri quantitativi di assimilazione definiti a livello locale dai Comuni o dagli Enti di Governo d’Ambito. La perdita di questo potere discrezionale, che consentiva di modulare a livello locale il perimetro dei rifiuti urbani in base alla capacità di intercettazione dell’infrastruttura di raccolta, è forse l’unico elemento di novità introdotto dal combinato disposto dal D.lgs. n. 116/2020 e dal “Dl Ambiente”. Rimane comunque da parte del produttore - diverso dall’utenza domestica - la facoltà di avviare autonomamente a riciclo o a recupero il rifiuto prodotto, dimostrando di averli avviati a tali forme di gestione o a riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati come previsto rispettivamente dal comma 10 dell’art 238 D.lgs. n. 152/2006 e dal comma 649 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Con riferimento alla gestione operativa dei rifiuti da sfalci e potature presso i Centri di Raccolta (CdR), si precisa che il fatto che i rifiuti della manutenzione del verde privato che derivano da attività professionali siano considerati urbani, non implica automaticamente la possibilità di conferirli presso gli ecocentri senza alcuna limitazione di accesso. La norma prevede infatti che, nell’ambito delle competenze di cui all’art. 198 comma 2 del D.lgs. n. 152/2006, gli Enti di governo d’ambito territoriale ottimale, ove costituiti e operanti, ovvero i Comuni, disciplinino l’organizzazione e la gestione dei CdR, ivi incluse le tipologie di rifiuti conferibili e le condizioni di accesso da parte delle utenze. Di conseguenza, attraverso appositi regolamenti, i Comuni e gli Enti di Governo d’Ambito possono regolamentare le modalità di raccolta di questi flussi e prevedere specifiche limitazioni di accesso ai CdR da parte delle utenze non domestiche.

I regolamenti (comunali o d’ambito) possono stabilire, in funzione dell’adeguatezza dei propri CdR in termini di spazio e attrezzature, specifiche giornate e orari di conferimento per i rifiuti del verde privato, definire le caratteristiche e limitare le quantità conferibili per singola utenza, arrivando finanche a non prevedere l’accesso di tali flussi laddove i CdR non dispongano di spazi e attrezzature adeguati. Queste misure sono pensate per ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani e garantire il corretto funzionamento delle infrastrutture comunali.

Le utenze non domestiche potrebbero essere soggette a regolamentazioni più stringenti, come il pagamento di tariffe aggiuntive legate alla necessità di mettere a disposizione un servizio dedicato (es. volumetrie aggiuntive, orari dedicati ecc.), o la necessità di dimostrare che il rifiuto conferito provenga da un’attività svolta all’interno del territorio comunale di riferimento del CdR a cui viene conferito il rifiuto. Inoltre, la previsione di istituzione di specifiche tariffe di conferimento per tutte le utenze, comprese le domestiche, anche con modalità semplificate, risulta conforme alle previsioni del DM 20 aprile 2017 che all’art.4 stabilisce quanto segue: “Per la misurazione di frazioni o flussi di rifiuti conferiti diversi da quelli previsti al precedente comma 1, sono ammessi sistemi semplificati di determinazione delle quantità conferite”.

Al fine di individuare la soluzione ottimale, risulta necessaria una valutazione dei possibili flussi incrementali derivanti dall’applicazione della nuova norma e la predisposizione di modifiche ad hoc del Regolamento (comunale o d’ambito) finalizzate a massimizzare la valorizzazione dei flussi preservando l’efficienza organizzativa del servizio.

Per maggior chiarezza, si illustrano di seguito tre diverse casistiche applicative:

Caso A

Rientrano in questo caso le Utenze Domestiche (UD) e le Utenze Non Domestiche (UND) del Comune o dei Comuni a cui fa riferimento il Centro di Raccolta (Utenti registrati a ruolo TARI) che conferiscono i rifiuti con veicoli propri.

Il conferimento dei rifiuti con codice EER 20 02 01 può essere così disciplinato:

- UD: sono ammessi conferimenti per quantitativi massimi (pari a … m3 o tonn/giorno e … m3 o tonn/anno) fissati dal Regolamento, che potrà definire limiti per accesso e per periodo. I conferimenti non devono essere accompagnati da alcun documento (oltre a quelli che consentano l’identificazione dell’utenza e l’iscrizione ai registri utenze della TARI tributo c.d. “ruolo” o Tariffa Corrispettiva);
- UND: sono ammessi conferimenti per quantitativi massimi fissati dal Regolamento, che potranno definire limiti per accesso e per periodo. I conferimenti avvengono con l’utilizzo della “Scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta” di cui all’”ALLEGATO I a” del DM 8 aprile 2008. Il veicolo utilizzato per il trasporto di tale tipologia di rifiuti deve essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria “2–bis”. In sede d’iscrizione occorre richiedere specificatamente l’inserimento della tipologia di rifiuto: “EER 20 02 01 rifiuti biodegradabili”.

Caso B

Rientrano in questo caso le Utenze Domestiche (UD) e le Utenze Non Domestiche (UND) del Comune o dei Comuni a cui fa riferimento il Centro di Raccolta (utenti registrati alla Tariffa Corrispettiva o utenze iscritte a ruolo in TARI tributo) che fanno conferire i rifiuti nel proprio centro di raccolta dall’azienda (di giardinaggio) che ha effettuato l’attività di manutenzione del verde.

Al solo fine di dare evidenza del Comune a cui viene attribuita la produzione dei rifiuti, si ritiene opportuno che l’utente interessato accompagni, personalmente o tramite dichiarazione sottoscritta, il giardiniere presso il proprio Centro di Raccolta Comunale. La dichiarazione sottoscritta dal titolare dell’utenza deve indicare la provenienza del rifiuto. Possono comunque essere utilizzate altre modalità di identificazione del produttore.

Il conferimento dei rifiuti con codice EER 20 02 01 può essere così disciplinato:

- UD: sono ammessi conferimenti per quantitativi massimi fissati dal Regolamento, che potranno definire limiti per accesso e per periodo. I conferimenti non devono essere accompagnati da alcun documento (oltre a quelli che consentano l’identificazione dell’utenza e l’iscrizione al ruolo TARI);
- UND: sono ammessi conferimenti per quantitativi massimi fissati dal Regolamento, che potranno definire limiti per accesso e per periodo. I conferimenti avvengono con l’utilizzo della “Scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta” di cui all’”ALLEGATO I a” del DM 8 aprile 2008. In tale documento deve essere indicato quale produttore il conferitore (giardiniere). Si ritiene opportuno indicare, in nota, anche il nominativo dell’utenza domestica presso la quale è stato prodotto il rifiuto conferito. I veicoli utilizzati per il trasporto di tale tipologia di rifiuto devono essere iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria “2–bis”.

Caso C

Rientrano in questo caso le aziende che conferiscono i rifiuti derivanti dalla propria attività di manutenzione del verde nel Centro di Raccolta di riferimento del Comune presso cui sono registrati come UND (utenti registrati come utenze alla Tariffa Corrispettiva o utenze iscritte a ruolo in TARI tributo). Il conferimento avviene con veicoli propri, che però trasportano rifiuti provenienti da territori comunali diversi da quello del Centro di Raccolta al quale si sta accedendo.

Il conferimento dei rifiuti con codice EER 20 02 01 può essere così disciplinato:

- sono ammessi conferimenti, eventualmente anche a titolo oneroso, per quantitativi massimi fissati dal Regolamento, che potranno definire limiti per accesso e per periodo, previa stipula di apposito contratto tra il gestore del servizio integrato di igiene urbana e il giardiniere. I conferimenti avvengono con l’utilizzo della “Scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta” di cui all’”ALLEGATO I a” del DM 8 aprile 2008. I veicoli utilizzati per il trasporto di tale tipologia di rifiuto devono essere iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria “2–bis”.
- con delibera comunale - di norma quella nella quale vengono deliberate le tariffe TARI – il Comune può alternativamente prevedere:

a) uno specifico corrispettivo per l’utilizzo del servizio;
b) la facoltà del gestore del servizio di igiene urbana di stipulare i contratti in questione, definendo un prezzo per servizi a domanda individuale.

Il gestore del servizio, in fase di elaborazione del PEF, sarà tenuto a contemplare anche questi ricavi. Il Comune prende atto di questi maggiori introiti e li cataloga come riduzione, inserendoli come detrazioni a valle del PEF (rif. detrazioni di cui al comma 1.4 della determina ARERA n. 2/2020). Tali “operazioni” dovranno anche essere descritte nella relazione accompagnatoria al PEF.

In considerazione del fatto che il Comune e il Gestore sono comunque tenuti a offrire alle utenze alternative praticabili per il conferimento di tali rifiuti (contenitori o circuiti dedicati, raccolta stradale, ecc.), un’opzione potrebbe essere la realizzazione di appositi siti di conferimento (impianti di messa in riserva) dedicati agli sfalci e alle potature, per ridurre il carico sui CdR e facilitare il recupero dei rifiuti vegetali.

Inoltre, si ritiene possibile che, in presenza di ingenti quantitativi di rifiuti prodotti (es. rifiuti vegetali derivanti dalla gestione del verde pubblico), possano essere definiti accordi diretti con impianti di trattamento biologico dei rifiuti da raccolta differenziata, evitando il transito presso i Centri di Raccolta Comunali.

In linea generale gli Enti Territorialmente competenti (ETC) hanno la facoltà di modulare la gestione economica e operativa dei rifiuti urbani in base alle loro capacità organizzative e ciò vale anche per i rifiuti della manutenzione professionale del verde privato in quanto rientranti nella privativa comunale. Gli ETC, ad esempio, possono valutare l’opportunità di applicare tariffe differenziate per utenze che, come le imprese di manutenzione del verde, richiedono un servizio dedicato (o quantomeno parametrato su specifiche esigenze), promuovendo un approccio equilibrato dove l’utenza paga in funzione del livello di utilizzo del sistema di raccolta. Ciò a maggior ragione può essere fatto dagli ETC che applicano la tariffa corrispettiva. Questa soluzione consentirebbe che eventuali costi emergenti legati alla gestione di quantitativi aggiuntivi non avrebbero effetti sulla TARI.

In conclusione:

- i Comuni che precedentemente alle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 116/2020 già assimilavano ai rifiuti urbani i rifiuti della manutenzione del verde privato condotta da imprese professionali, di fatto potranno reintrodurre modalità operative e pratiche consolidate.

- i Comuni che precedentemente al D.lgs. n. 116/2020 non assimilavano tali flussi, e per i quali le recenti modifiche normative fanno ipotizzare la necessità di introdurre modifiche operative all’organizzazione del servizio, potranno adottare soluzioni graduali e flessibili di cui la presente circolare fornisce alcuni esempi.

...

Fonte: MASE

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