Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 38.729 *

/ Totale documenti scaricati: 24.127.810 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 38.729 *

/ Totale documenti scaricati: 24.127.810 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.729 *

/ Totale documenti scaricati: 24.127.810 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.729 *

/ Totale documenti scaricati: 24.127.810 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 38.729 *

/ Totale documenti scaricati: 24.127.810 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023 | Informazione Utile



Store Certifico: Promo -25% su tutti i Prodotti fino al 31 Luglio e puoi diventare subito Cliente Fidelity ***/*** per i futuri acquisti.

/ Documenti disponibili: 38.729 *

/ Totale documenti scaricati: 24.127.810 *

Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.729 *

/ Totale documenti scaricati: 24.127.810 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.729 *

/ Totale documenti scaricati: 24.127.810 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.729 *

/ Totale documenti scaricati: 24.127.810 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti







Europe, Rome

Cassazione Civile Sez. 2 n. 25890 | 02 Settembre 2022

ID 17520 | | Visite: 1219 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/17520

Sentenze cassazione civile

Cassazione Civile Sez. 2 del 02 settembre 2022 n. 25890

Contratto di vendita del macchinario non conforme a normativa di sicurezza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 25890 Anno 2022
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: CASADONTE ANNAMARIA
Data pubblicazione: 02/09/2022

Rilevato
- la società RF Celada s.p.a. con ricorso notificato il 31/7/2017 ha impugnato per cassazione la sentenza notificata il 5/6/2017 con cui la corte d’appello di Milano, in accoglimento del gravame proposto dalla società Zucchelli snc di Zucchelli Mario & C., ha respinto la di lei domanda di adempimento del contratto di vendita della macchina per elettroerosione Sodick mediante pagamento del residuo prezzo di euro 170.000,00, dichiarando la nullità del contratto per violazione di norme imperative di legge quali quelle sulla sicurezza del lavoro;
- in particolare, Celada aveva convenuto in giudizio avanti al tribunale di Monza la società Zucchelli chiedendo il pagamento del residuo prezzo della macchina vendutale e la convenuta aveva eccepito la presenza di vizi e chiesto in via riconvenzionale il risarcimento per i danni;
- l’adito tribunale monzese aveva accolto la domanda dell’attrice Celada e parzialmente anche quella riconvenzionale accertando la presenza di vizi, sia pure non redibitori, quantificati nella misura di euro 11.500,00;
- proposto gravame da parte della Zucchelli, la corte d’appello ha dichiarato d’ufficio la nullità del contratto di vendita per essere il macchinario ed in particolare gli schemi elettrici affetti da vizi sostanziali accertati in sede di atp; il bene venduto era risultato altresì privo di certificazione di conformità alla direttiva Ce di settore (direttiva 97/37/Ce) e non era neppure conforme alla norme tecniche applicabili (EN 12957:2003 e EN 60204-1:2006) così come al disposto dell’art. 23 d.lgs. 81/2008 (che vieta la fabbricazione, la vendita il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro);
- la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dalla società Celada con ricorso affidato a cinque motivi, illustrati da memoria, cui resiste Zucchelli con controricorso;

Considerato che
- con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ. per avere la corte d’appello posto a fondamento della sua decisione la questione della nullità del contratto rilevata d’ufficio senza previamente sottoporla alle parti assegnando loro i termini di cui all’art. 101, comma 2, cod. proc. civ.;
- assume la ricorrente che nonostante la tardività della domanda di risoluzione proposta dalla società Zucchelli solo in sede di precisazione delle conclusioni, di eccezione di inadempimento sollevata in sede di repliche ex art. 190 cod. proc. civ., la corte d’appello ha ritenuto di rilevare d’ufficio la questione della nullità del contratto intercorso fra le parti, senza assegnare alle parti il termine di cui all’art. 101 , comma 2, cod. proc. civ.;
- con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 99,112,101 116 cod. proc. civ., art. 3 art. 111 Cost., per avere la corte d’appello ritenuto che l’appello incidentale condizionato (all’accoglimento anche parziale dell’appello principale) spiegato da Celada nei confronti della domanda riconvenzionale proposta da Zucchelli di risarcimento dei danni dal deprezzamento e maggiori oneri subiti in conseguenza della mancata restituzione della macchina, era assorbito dalla preliminare declaratoria di nullità del contratto;
- con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 e 1227, comma 2, cod. civ., per non avere la corte d’appello tenuto in considerazione il comportamento ispirato a buona fede della Celada posto a fondamento della domanda di adempimento illegittimamente respinta dalla corte d’appello conformemente alla prospettazione dell’appellante Zucchelli;
- con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 comma 1, cod. proc. civ., per non avere la corte d’appello considerato che il processo aveva avuto causa nel comportamento tenuto dalla società Zucchelli fuori dal processo, già stigmatizzato nel precedente motivo e tale da far ritenere illegittima la pronunciata condanna dell’appellante incidentale, odierna ricorrente, alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
- con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 comma 1, e 92, comma 2, cod. proc. civ. per la mancata applicazione della compensazione delle spese di lite;
- ciò premesso, il primo motivo di ricorso è infondato;
-l a Corte ha chiarito l’obbligo del giudice di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevabili d'ufficio per tutto il corso del processo, compreso l’appello;
- detto obbligo trova il suo diacronico fondamento normativo nel combinato disposto delle norme di cui agli artt. 183 comma 6 , 101, comma 2, cod. proc. civ. e nell’art. 111 Cost.;
- l'intervento legislativo del 2009, con la nuova formulazione dell'art. 101, comma 2, cod. proc. civ. non consente più dubbi in proposito (cfr. Cass.Sez. Un. 26243/2014);
- tuttavia, come rilevato dalla corte territoriale, nel caso di specie non vi è stato rilievo ufficioso della nullità del contratto bensì eccezione dell’appellante Zucchelli per essere l’oggetto contrario a norme imperative (cfr. pag. 18 dell’atto di citazione in appello terzultimo cpv. e pag. 9 della sentenza impugnata);
- il rigetto del primo motivo con l’effetto di ritenere legittima la declaratoria di nullità del contratto , assorbe la decisione sugli altri motivi, e cioè sul ritenuto assorbimento dell’appello incidentale condizionato nonchè sulle spese di lite come disposte dalla corte d’appello;
- il ricorso è dunque rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente è tenuta alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo;
- sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite e liquidate in euro 7800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sez.

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Civile Ord. Sez. 2 Num. 25890 Anno 2022.pdf
 
85 kB 8

Tags: Sicurezza lavoro Cassazione

Ultimi inseriti

Apr 19, 2024 13

DPR 21 dicembre 1999 n. 551

DPR 21 dicembre 1999 n. 551 ID 21723 | 19.04.2024 DPR 21 dicembre 1999 n. 551 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Apr 19, 2024 29

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 18.04.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 18.04.2024 ID 21772 | Last update: 18.04.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Apr 19, 2024 30

Regolamento delegato (UE) 2024/1159

Regolamento delegato (UE) 2024/1159 ID 21721 | 19.04.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/1159 della Commissione, del 7 febbraio 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo norme sulle misure adeguate per garantire l’impiego sicuro ed efficace dei… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 1141
Apr 19, 2024 51

Regolamento delegato (UE) 2024/1141

Regolamento delegato (UE) 2024/1141 ID 21720 | 19.04.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/1141 della Commissione, del 14 dicembre 2023, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda requisiti specifici in materia di… Leggi tutto
Regolamento  UE  2024 1103
Apr 19, 2024 42

Regolamento (UE) 2024/1103

Regolamento (UE) 2024/1103 ID 21719 | 19.04.2024 Regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione, del 18 aprile 2024, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il… Leggi tutto
Decreto 17 gennaio 2024 n  52
Apr 18, 2024 83

Decreto 17 gennaio 2024 n. 52

Decreto 17 gennaio 2024 n. 52 / Regolamento Qualifica restauratore ID 21717 | 18.04.2024 Decreto 17 gennaio 2024 n. 52 Regolamento recante la disciplina delle modalita' per lo svolgimento delle prove di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante, finalizzate al conseguimento della qualifica… Leggi tutto
Decreto Registro pneumatici
Apr 18, 2024 105

Decreto Registro pneumatici

Decreto Registro pneumatici ID 21715 | 18.04.2024 Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica istituisce il Registro nazionale dei produttori e degli importatori di pneumatici per facilitare e garantire la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU). Il decreto prevede l’iscrizione dei… Leggi tutto
UNI iSO 37001 Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione
Apr 18, 2024 95

UNI ISO 37001:2016

UNI ISO 37001:2016 / Sistemi di gestione anticorruzione ID 21714 | 18.04.2024 / In allegato Preview UNI ISO 37001:2016Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione - Requisiti e guida all'utilizzo La UNI ISO 37001 specifica requisiti e fornisce una guida per stabilire, mettere in atto,… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Quadro degli indicatori UE per le sostanze chimiche
Apr 17, 2024 92

Quadro degli indicatori UE per le sostanze chimiche

Quadro degli indicatori UE per le sostanze chimiche / 2024 ID 21697 | 17.04.2024 Report EEA 02/2024 Le politiche dell’UE in materia di sostanze chimiche mirano ad affrontare la sfida di produrre e utilizzare sostanze chimiche per soddisfare le esigenze della società, rispettando i confini del… Leggi tutto
Linee Guida per il collaudo delle grandi dighe
Apr 16, 2024 81

Linee Guida per il collaudo delle grandi dighe

Linee Guida per il collaudo delle grandi dighe ID 21694 | 16.04.2024 / In allegato Pubblicato il Decreto del Capo Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, 17 gennaio 2024, n. 2- “Adozione delle Linee Guida per il collaudo delle “grandi dighe” ex articolo 14 del D.P.R.… Leggi tutto