Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.351
/ Totale documenti scaricati: 30.055.737

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.351 *

/ Totale documenti scaricati: 30.055.737 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.351 *

/ Totale documenti scaricati: 30.055.737 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.351 *

/ Totale documenti scaricati: 30.055.737 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.351 *

/ Totale documenti scaricati: 30.055.737 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.351 *

/ Totale documenti scaricati: 30.055.737 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Decreto-Legge 7 Ottobre 2020 n. 125

ID 11719 | | Visite: 61113 | NewsPermalink: https://www.certifico.com/id/11719

DL 7 ottobre 2020 n  125

Decreto-Legge 7 Ottobre 2020 n. 125

Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(GU n.248 del 07.10.2020)

Entrata in vigore del provvedimento: 08.10.2020

Pubblicata nella GU n. 300 del 03 Dicembre la Legge 27 novembre 2020 n. 159 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.  

In allegato:

- Testo consolidato al 16.08.2021
- Testo consolidato al 16.04.2021

______

ART. 1 (Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID 19)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “15 ottobre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2021”;
b) al comma 2, dopo la lettera hh) è aggiunta la seguente: “hh-bis) obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
2) i bambini di età inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro
che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.”.
2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 16, le parole “, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”;
b) all’articolo 3, comma 1, le parole “15 ottobre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2021”.
3. Al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 3, le parole: “15 ottobre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”;
b) all’Allegato 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il numero 16 è inserito il seguente: “16-bis Articolo 87, commi 6 e 7, del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”;
2) il numero 18 è sostituito dal seguente: “18 Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”;
3) dopo il numero 19 è inserito il seguente: “19-bis Articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”;
4) dopo il numero 24 è inserito il seguente: “24-bis Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40”
5) i numeri 28 e 29 sono soppressi;
6) dopo il numero 30-bis sono inseriti i seguenti:
“30-ter Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
30-quater Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”;
7) dopo il numero 33 è inserito il seguente:
“33-bis Articolo 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”;
8) dopo il numero 34 è aggiunto il seguente: “34-bis Articolo 35 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”.
4. All’articolo 87, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “del comma 1, primo periodo,” sono sostituite dalle seguenti: “dei commi 6 e 7”.

ART. 2 (Continuità operativa del sistema di allerta COVID)

1. All’articolo 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Al solo fine indicato al comma 1, previa valutazione d’impatto ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679, è consentita l’interoperabilità con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell’Unione europea.”;
b) al comma 6, le parole: “dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020,” sono sostituite dalle seguenti: “delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione del COVID 19 anche a carattere transfrontaliero, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre 2021,”.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 3 (Proroga di termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga)

1. I termini di cui all’articolo 1, commi 9 e 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, sono differiti al 31 ottobre 2020.

ART. 4 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, concernente l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo)

1. All’allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella sezione VIRUS, dopo la voce: “Coronaviridae - 2” è inserita la seguente: “Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (0a) - 3”; la nota 0a) è così formulata: “0a) In linea con l’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell’aria inferiore a quella atmosferica.”.

ART. 5 (Ultrattività del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020)

1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2020, n. 222, nonché le ulteriori misure, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera hh-bis), del decreto-legge n. 19 del 2020, come introdotta dal presente decreto, dell’obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonché dell’obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, ma con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

ART. 6 (Copertura finanziaria)

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a eccezione di quanto previsto dal comma 2.
2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al n. 34-bis dell’allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal presente decreto, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di euro 6.197.854 di cui euro 1.365.259 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.832.595 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

ART.7 (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

...

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 Consolidato 08.2021.pdf)Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 Consolidato 2021
Consolidato 08.2021
IT766 kB201
Scarica questo file (Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 Consolidato 2021.pdf)Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 Consolidato 2021
Consolidato 04.2021
IT759 kB212
Scarica questo file (Testo coordinato DL 125 2020 e L 159 2020.pdf)Testo coordinato DL 125/2020 e L 159/2020
 
IT514 kB701
Scarica questo file (Decreto-Legge 7 ottobre 2020 n. 125.pdf)Decreto-Legge 7 ottobre 2020 n. 125
 
IT1482 kB9409

Tags: Sicurezza lavoro Abbonati Sicurezza News Coronavirus

Ultimi inseriti

Relazione annuale ACN 2024
Mag 21, 2025 68

Relazione annuale ACN 2024

Relazione annuale al Parlamento ACN 2024 ID 24003 | 21.05.2025 La Relazione annuale al Parlamento 2024 fornisce una panoramica sulle attività, i dati e le competenze dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale al fine di rafforzare la resilienza sistemica del Paese. La Relazione di 136 pagine,… Leggi tutto
Mag 21, 2025 113

Decreto ministeriale 5 agosto 2016 n. 270

Decreto ministeriale 5 agosto 2016 n. 270 ID 24002 | 21.05.2025 Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione. (GU… Leggi tutto
Mag 21, 2025 69

Decreto ministeriale 09 maggio 2025 n. 107

Decreto ministeriale 09 maggio 2025 n. 107 ID 24001 | 21.05.2025 Modifiche all'Allegato A del decreto ministeriale 5 agosto 2016 n. 270 “Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell’ambito di applicazione del D.lgs. n. 112 del 15 luglio 2015 e per le quali sono attribuite alle Regioni le… Leggi tutto
Rapporto Annuale ISTAT 2025
Mag 21, 2025 75

Rapporto Annuale ISTAT 2025

in News
Rapporto Annuale ISTAT 2025 / La situazione del Paese ID 19950 | 10.07.2023 / In allegato (Mercoledì 21 maggio alle ore 11.00 a Palazzo Montecitorio) Giunto alla trentatreesima edizione, il Rapporto annuale 2025 illustra i cambiamenti economici, demografici e sociali dell’anno appena trascorso,… Leggi tutto
Mag 20, 2025 105

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/912

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/912 / Piano nazionale di ripristino della natura ID 23995 | 20.05.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/912 della Commissione, del 19 maggio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati